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AS 1999 462

Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 2 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’analisi della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità. 2 L’analisi considera le ripercussioni economiche, ecologiche e sociali della politica agricola e delle prestazioni dell’agricoltura. È effettuata periodicamente. 3 La verifica e l’analisi dei provvedimenti di politica agricola da parte di istituti di ricerca pubblici e da parte di terzi sono indennizzate entro i limiti di credito approvati.

Art. 2 Settori e strumenti d’analisi

1 Sono oggetto dell’analisi i seguenti settori:

a. il settore agricolo nel suo insieme; b. le aziende agricole di riferimento; c. le regioni; d. i provvedimenti di politica agricola. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) si fonda sugli strumenti d’ana- lisi seguenti: a. il conto economico dell’agricoltura; b. gli indicatori ecologici e sociali; c. i dati contabili di un campione di aziende agricole di riferimento; d. dati amministrativi; e. censimenti e inchieste; f. simulazioni e calcoli teorici; g. studi scientifici. 3 L’Ufficio federale si avvale delle valutazioni effettuate dalle stazioni di ricerche agronomiche. Può avvalersi della collaborazione di altri servizi federali o di organiz- zazioni private.

RS 919.118 1 RS 910.1; RU 1998 3033

462 1998-0168

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Sezione 2: Analisi della situazione economica

Art. 3 Settore agricolo Per analizzare la situazione economica del settore agricolo, l’Ufficio federale si basa prevalentemente sul conto economico dell’agricoltura.

Art. 4 Aziende agricole di riferimento 1 Per analizzare le aziende agricole di riferimento l’Ufficio federale utilizza i dati dell’analisi centralizzata dei dati contabili secondo l’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

2 Inoltre:

a. paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile; b. analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.

Art. 5 Determinazione del reddito del lavoro agricolo 1 Il reddito del lavoro agricolo determinante per l’analisi è calcolato in funzione del reddito ottenuto da una persona occupata a tempo pieno nell’agricoltura. Le persone occupate a tempo parziale sono conteggiate in base al tempo di lavoro che dedicano all’azienda (base: 280 giornate di lavoro). Una persona non può contare per più di una unità di lavoro. 2 Il reddito del lavoro agricolo corrisponde al reddito agricolo dedotto un interesse sul capitale proprio investito. Si applica il tasso d’interesse medio delle obbligazioni federali.

Art. 6 Salario comparabile 1 Il salario comparabile è determinato in base ai risultati dell’inchiesta sulla struttura dei salari effettuata ogni due anni dall’Ufficio federale di statistica e in base all’indice di evoluzione dei salari. 2 Il salario comparabile corrisponde alla media dei salari di tutti gli impiegati attivi nei settori secondario e terziario. Comprende il salario annuale lordo standardizzato, così come i pagamenti speciali e la tredicesima.

3 Il salari degli impiegati a tempo parziale è convertito nel salario annuale

corrisposto per un impiego a tempo pieno.

2 RS 431.012.1

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Art. 7 Analisi regionale

1 La situazione economica dell’agricoltura è analizzata anche regionalmente.

2 Le regioni considerate corrispondono alle zone o ai gruppi di zone definiti nell’or- dinanza del 7 dicembre 19983 sulle zone agricole.

Sezione 3: Analisi secondo criteri ecologici e sociali

Art. 8 Prestazioni ambientali e ripercussioni sull’ambiente 1 L’Ufficio federale analizza periodicamente lo sviluppo delle prestazioni ecologiche delle aziende agricole, anche nel settore della protezione degli animali, e le ripercussioni dell’agricoltura sulle basi vitali naturali. 2 L’Ufficio federale analizza le ripercussioni quantitative e qualitative della politica agricola sulla base di indicatori ecologici nazionali, regionali e aziendali. Questi indicatori devono essere applicabili alle norme internazionali.

Art. 9 Indicatori agroecologici

1 Per l’analisi ecologica l’Ufficio federale si fonda sui seguenti indicatori:

a. utilizzazione di sostanze e di energia; b. emissioni di sostanze nocive per l’ambiente; c. capacità produttiva del suolo; d. biodiversità; e. tenuta di animali da reddito. 2 L’Ufficio federale elabora gli indicatori in collaborazione con altri uffici federali, con le cerchie interessate e con altre istituzioni.

Art. 10 Analisi della situazione sociale 1 L’Ufficio federale analizza l’evoluzione delle strutture agricole e delle condizioni sociali nell’agricoltura considerando in particolare i compiti di interesse generale che essa è chiamata a svolgere.

2 Osserva e analizza l’evoluzione dei relativi indicatori.

Sezione 4: Rapporto

Art. 11 1 Ogni anno l’Ufficio federale redige e pubblica un rapporto che espone i risultati dell’analisi dell’agricoltura dal profilo della sostenibilità. 2 I diversi settori di osservazione e di analisi possono essere oggetto di pubblicazioni particolari.

3 RS 912.1; RU 1999 404

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Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 12 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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