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AS 1999 466

Ordinanza sull'abrogazione di atti concernente l'importazione di tessili

Ordinanza sull’abrogazione di atti normativi concernenti l’importazione di tessili

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Articolo unico Sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1999: a. l’ordinanza del 30 novembre 19871 sull’importazione di tessili; b. l’ordinanza del DFEP del 23 novembre 19942 sull’importazione di tessili.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1050

1 RU 1987 2672 2 RU 1994 3119

466 1998-0240