AS 1999 466
Ordinanza sull'abrogazione di atti concernente l'importazione di tessili
Ordinanza sull’abrogazione di atti normativi concernenti l’importazione di tessili
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
Articolo unico Sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1999: a. l’ordinanza del 30 novembre 19871 sull’importazione di tessili; b. l’ordinanza del DFEP del 23 novembre 19942 sull’importazione di tessili.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1050
1 RU 1987 2672 2 RU 1994 3119
466 1998-0240