AS 1999 467
Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri
Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)
Modifica del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I La cifra II della modifica del 21 ottobre 19981 dell’ordinanza del 14 gennaio 19982 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue: 1 La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2 Lo stralcio della Colombia dall’elenco dei Paesi di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a in seguito alla modifica del 21 ottobre 19983 entra in vigore il 1° marzo 1999.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1086
1 RU 1998 2613 2 RS 142.211 3 RU 1998 2613
1998-0296 467