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AS 1999 467

Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri

Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I La cifra II della modifica del 21 ottobre 19981 dell’ordinanza del 14 gennaio 19982 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue: 1 La presente modifica, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2 Lo stralcio della Colombia dall’elenco dei Paesi di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettera a in seguito alla modifica del 21 ottobre 19983 entra in vigore il 1° marzo 1999.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1086

1 RU 1998 2613 2 RS 142.211 3 RU 1998 2613

1998-0296 467

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