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AS 1999 476

Ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione

Ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)

del 15 settembre 1998

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC), visto l’articolo 21 dell’ordinanza del 22 giugno 19941 sulla radioprotezione (ORaP), ordinano:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina le formazioni in radioprotezione secondo gli arti- coli 11-13, 15, 16 e 18 OraP e le condizioni per il loro riconoscimento. 2 Essa disciplina le attività che le persone professionalmente qualificate sono auto- rizzate a svolgere nel settore della radioprotezione.

Sezione 2: Formazione e aggiornamento professionale

Art. 2 Protezione personale La formazione di base in radioprotezione secondo l’articolo 10 ORaP deve permet- tere di acquisire le necessarie conoscenze al fine di garantire la propria protezione nella manipolazione di radiazioni ionizzanti.

Art. 3 Competenza in radioprotezione 1 Alle persone che utilizzano radiazioni ionizzanti a scopi medici (art. 11-15 ORaP) o che assolvono compiti di radioprotezione nei confronti di altre persone (art. 16 ORaP) si richiede la competenza che permetta loro di assumere responsabilità di protezione nei confronti di terze persone.

2 La persona competente deve dimostrare:

a. di possedere conoscenze approfondite dei principi e delle disposizioni della radioprotezione nonché dei pericoli e dei rischi che comportano le radiazioni ionizzanti;

RS 814.501.261 1 RS 814.501

476 1998-0104

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

b. di possedere conoscenze delle tecniche e dei metodi di lavoro specifici alla ra- dioprotezione.

Art. 4 Perizia in radioprotezione 1 Alle persone che in un’azienda, su incarico del titolare della licenza, sono respon- sabili dell’osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione secondo l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19912 sulla radioprotezione (LRaP) e l’artico- lo 18 ORaP, si richiede, oltre la competenza, anche la perizia. 2 Il perito deve dimostrare di possedere conoscenze approfondite della legislazione in materia di radioprotezione nonché dei compiti specifici di radioprotezione nel corrispondente settore d’attività.

Art. 5 Aggiornamento professionale 1 L’autorità di sorveglianza competente secondo l’articolo 136 ORaP può richiedere, oltre alle formazioni in radioprotezione, l’aggiornamento professionale necessario. In tal caso ne stabilisce la periodicità. 2 L’autorità di sorveglianza deve approvare il contenuto dei corsi di aggiornamento.

Sezione 3: Riconoscimento delle formazioni

Art. 6 Riconoscimento 1 Le formazioni secondo gli articoli 11-13, 15, 16 e 18 ORaP sono sottoposte a rico- noscimento.

2 Non necessitano di riconoscimento:

a. le formazioni secondo l’articolo 2 della presente ordinanza; b. le formazioni per persone appartenenti ad organizzazioni di pronto soccorso.

Art. 7 Durata di validità La durata di validità del riconoscimento di una formazione è di dieci anni al massi- mo.

Art. 8 Competenza 1 Le autorità di sorveglianza riconoscono le formazioni in radioprotezione nel modo seguente: a. all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) compete il riconoscimento delle formazioni di persone che operano nei settori della medicina, dell’inse- gnamento e della ricerca; b. alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) com- pete il riconoscimento delle formazioni di persone che operano negli impianti nucleari e all’Istituto Paul Scherrer;

2 RS 814.50

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c. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) compete il riconoscimento delle formazioni di persone che operano nei settori dell’industria e dell’artigianato.

2 In caso di dubbio sulle competenze circa il riconoscimento, l’UFSP, la DSN e

l’INSAI si accordano tra di loro. 3 Le formazioni in radioprotezione offerte dall’UFSP, dalla DSN o dall’INSAI devo- no essere sottoposte di volta in volta al riconoscimento di una delle altre autorità di sorveglianza. 4 Le formazioni acquisite all’estero possono essere riconosciute dalla competente autorità di sorveglianza, giusta l’articolo 22 ORaP, se rispondono ai requisiti del- l’ORaP e se possono essere provate le necessarie conoscenze nell’ambito della legi- slazione svizzera sulla radioprotezione. La suddetta autorità stabilisce il modo in cui deve essere addotta tale prova.

Art. 9 Condizioni Le condizioni per il riconoscimento delle formazioni sono disciplinate come segue: a. allegato 1: persone che operano nei settori della medicina, dell’insegnamento nel campo della medicina e nella ricerca medica, ad eccezione dei laboratoristi in medicina; b. allegato 2: persone che operano negli impianti nucleari e all’Istituto Paul Scherrer; c. allegato 3: persone che operano nei settori dell’industria, dell’artigianato, del- l’insegnamento e della ricerca, fisici con specializzazione in fisica-medica, tec- nici in medicina, nonché laboratoristi in medicina.

Art. 10 Procedura di riconoscimento 1 Gli istituti che intendono organizzare corsi di formazione in radioprotezione devo- no presentare una domanda di riconoscimento della formazione all’autorità compe- tente. 2 L’autorità competente decide in merito al riconoscimento e alla sua durata quando le condizioni di cui agli allegati 1-3 sono adempite. 3 Per le formazioni non definite negli allegati 1-3 o per formazioni che devono esse- re adattate alle loro mutate necessità, l’autorità competente può decidere un ricono- scimento che duri sino alla relativa modifica della presente ordinanza.

Art. 11 Certificato 1 L’istituto di formazione, al termine dei corsi di formazione riconosciuti, rilascia un certificato che deve includere almeno: a. la designazione della formazione; b. la data del superamento degli esami; c. l’attività autorizzata secondo l’allegato 4. 2 L’istituto di formazione è tenuto a conservare per 25 anni i dati di cui al capoverso

1 lettere a-c.

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3 Il rilascio di attestati nelle professioni assoggettate alla legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale (LFPr) e il loro contenuto sono retti dalle rela- tive disposizioni sulla formazione.

Art. 12 Casi particolari 1 Le formazioni in radioprotezione secondo l’articolo 15 lettere a-d e l’articolo 16 ORaP si intendono riconosciute quando i contenuti sono stabiliti di comune accordo tra l’UFSP e: a. l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFPT), per quanto concerne le formazioni secondo la LFPr; b. la Croce Rossa Svizzera (CRS), per quanto concerne le formazioni secondo le norme della CRS in materia. 2 D’intesa con l’istanza cantonale competente o con la CRS, l’UFSP verifica perio- dicamente la qualità della formazione. Esso ne fa rapporto al Cantone e all’UFPT, rispettivamente alla CRS. 3 Per il resto, questa formazione e questi esami sono retti dalle disposizioni della LFPr, rispettivamente dalle norme della CRS in materia.

Art. 13 Revoca e estinzione del riconoscimento

1 Il riconoscimento è revocato quando una condizione non è più adempita e questa

inadempienza, nonostante diffida, non è sanata.

2 Il riconoscimento si estingue quando:

a. il titolare vi rinuncia formalmente; b. è scaduta la durata di validità.

Art. 14 Diritto di ricorso 1 Contro le decisioni dell’UFSP e dell’INSAI può essere interposto ricorso al DFI.

2 Contro le decisioni della DSN può essere interposto ricorso al DATEC.

3 La procedura è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa4 e dalla legge sull’organizzazione giudiziaria5.

Sezione 4: Attività permesse

Art. 15 Le attività in radioprotezione permesse alle persone competenti sono disciplinate nell’allegato 4.

3 RS 412.10 4 RS 172.021 5 RS 173.110

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Sezione 5: Sorveglianza

Art. 16 Compiti e attribuzioni delle autorità di sorveglianza 1 L’autorità di sorveglianza competente verifica la qualità della formazione. I suoi rappresentanti possono assistere a lezioni e ad esami. 2 Essa può richiedere l’adeguamento della formazione allo stato della scienza e della tecnica. 3 Stabilisce la dose massima di radiazione accumulabile per ogni corso nel quadro della formazione scolastica.

Art. 17 Obbligo di notifica degli istituti di formazione L’istituto di formazione comunica all’autorità di sorveglianza competente: a. l’inizio del ciclo di formazione; b. le date e il luogo degli esami finali; c. i risultati dell’esame; d. i cambiamenti relativi alle basi riconosciute della formazione.

Sezione 6: Organizzazioni di soccorso

Art. 18 1 La formazione e l’aggiornamento professionale delle persone di cui all’articolo 17 capoverso 1 ORaP sono disciplinati nell’allegato 5. 2 Essi sono approvati dalla Segreteria generale del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. L’approvazione si estende agli obiettivi, ai contenuti e alla durata della formazione nonché ai criteri per eventuali esami. La Commissione per la protezione AC emana le relative direttive. 3 Se necessario, l’Istituto Paul Scherrer svolge i relativi corsi di radioprotezione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Le formazioni riconosciute in virtù del diritto previgente per gruppi professionali di cui all’articolo 15 lettere a-d ORaP e per persone di cui all’articolo 16 ORaP pos- sono essere iniziate fino a tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 I certificati di formazione in radioprotezione ottenuti secondo il diritto previgente conservano la loro validità. 3 Le persone appartenenti a organizzazioni di soccorso che hanno già acquisito una formazione in radioprotezione al momento dell’entrata in vigore della presente ordi- nanza sono dispensati dal seguire una formazione conforme al nuovo diritto. Sono fatti salvi eventuali corsi complementari previsti dai servizi responsabili giusta l’allegato 5, tabella 5A.

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Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

15 settembre 1998 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Leuenberger

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Allegato 1 (art. 9 lett. a e 10 cpv. 2 e 3)

Condizioni per il riconoscimento di formazioni nei settori medicina e insegnamento e ricerca medici, ad eccezione dei laboratoristi medici

1. Alla domanda di riconoscimento di un istituto di formazione deve essere allegata la prova che: a. il programma è conforme ai requisiti di formazione menzionati nelle tabelle 1A, b. le qualifiche richieste al corpo insegnante sono sufficienti per impartire le le- zioni in modo didatticamente adeguato nelle relative materie teoriche e prati- che; c. le aule rispondono ai requisiti della formazione e le attrezzature sono conformi allo stato della tecnica; d. la procedura d’esame è definita e tiene debito conto delle condizioni di ammis- sione e di svolgimento nonché dei criteri di giudizio circa il superamento o la ripetizione dell’esame stesso (occorre presentare un modello del questionario d’esame); e e. i membri della commissione d’esame dispongono delle qualifiche necessarie.

2. Nella domanda deve essere designata una persona responsabile della formazione

all’interno dell’istituto di formazione. 3. Devono essere preliminarmente soddisfatti i seguenti requisiti relativi alla forma- zione rispettivamente all’esperienza professionale dei partecipanti ai corsi:

Scopo della formazione Requisiti minimi

Medici: Competenza per applicazioni con dosi elevate e di tipo interventistico: diploma federale in medicina Competenza per applicazioni terapeutiche: diploma federale in medicina Competenza per applicazione diagnostica e terapeutica di sorgenti non sigillate: diploma federale in medicina Perizia per applicazioni diagnostiche: diploma federale in medicina Chiropratici: Competenza, rispettivamente perizia per applicazioni diagnostiche: diploma di un istituto di formazione rico- nosciuto dal Consiglio federale confor- memente all’articolo 40 dell’ordinanza del 29 settembre 19956 sulle prestazioni

6 RS 832.112.31

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Scopo della formazione Requisiti minimi

Assistenti di studio medico: Competenza in tecniche radiografiche convenzionali estese: formazione completa come assistente di studio medico nonché 1 anno di attività professionale pratica in radiologia. Prova di disporre di un posto come praticante per la formazione clinica nella tecnica radiografica convenzionale estesa. Altro personale medico: (art. 15 lett. e ORaP) Competenza nelle tecniche radiografiche del torace e delle estremità formazione professionale conclusa nel campo della medicina come ad es. infer- mieri, laboratoristi medici Assistenti di dentisti con diploma della Società svizzera di odontologia e stoma- tologia (diploma SSO): Competenza nelle tecniche radiografiche di medicina dentaria: formazione conclusa come assistente di dentista (diploma SSO) Competenza nelle tecniche radiografiche convenzionali estese: formazione conclusa secondo la tabella Assistenti dentari: Competenza nelle tecniche radiografiche convenzionali estese formazione professionale conclusa come assistente dentario

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Legenda della tabella 1A Valevole per le categorie professionali:

1 Medici 7 Professioni tecnico-sanitario

1.1 Applicazioni con dosi elevate e di tipo interventistico 7.1 Assistenti di studio medico

1.2 Applicazioni terapeutiche 7.2 Assistenti di studio veterinario

1.3 Applicazioni diagnostiche e terapeutiche con sorgenti radioattive 7.3 Altro personale sanitario per esami seriali al torace non sigillate 7.4 Altro personale sanitario

4 Chiropratici 8 Professioni odontotecniche

5 Odontopratici 8.1 Igienisti dentari

6 Tecnici di radiologia medica (TRM) 8.2 Assistenti dentari

8.3 Assistenti di dentisti (diploma SSO)

Le cifre da 1 a 3 indicano l’estensione dei programmi e significano:

1 = panoramica della materia

2 = conoscenze approfondite

3 = padronanza della materia

Il confronto ponderale è possibile solo verticalmente. * = La formazione avviene di regola nell’ambito della formazione per l’ottenimento del titolo di medico specialista ed è riconosciuta per l’acquisizione della competenza; sono fatte salve le parti della formazione «compiti e obblighi del perito» per il riconoscimento della perizia. ** = Una parte della formazione, per un totale di almeno 100 lezioni, è costituita dalla pratica (come ad es. tecnica di regolazione dell’impianto e posizionamento del corpo, garanzia della qualità, pratica in fisica radiologica).

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Tabella 1A

Programmi di formazione per acquisire la competenza giusta gli articoli 11-13 e 15 ORaP Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3

Totale delle ore raccomandate senza contare le ore di formazione al * * 80 200 100 550 160 70 16 120** 120 60 60 posto di lavoro/tirocinio

Basi legali 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 Legge/ordinanza sulla radioprotezione x x x x x x x x x x x x x Ordinanze tecniche nel settore specifico x x x x x x x x x x x x x Prescrizioni di trasporto (SDR/ADR) x x Autorizzazioni x x x x x Direttive, regolamenti, raccomandazioni, norme e schede tecniche x x x x x x x x x Raccomandazioni internazionali (CIPR/IAEA) x x x x x x Interazioni delle radiazioni 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Costituzione dell’atomo /carta dei nuclidi x x x x x x x x x x x Decadimenti radioattivi e tipi di radiazioni x x Interazioni tra radiazioni e materia x x x x x x x x x x x x x Dosimetria e definizione di dose x x x x x x x x x x x x Protezione tramite schermatura totale e parziale x x x x x x x x x x x x x Produzione di sostanze radioattive x x x Formazione di raggi X x x x x x x x x x x x x x Pericolosità delle radiazioni/radiobiologia 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti x x x x x x x x x x x x x Sensibilità degli organi a radiazioni ionizzanti x x x x x x x x x x x x

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Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3

Danni causati dalle radiazioni in un primo e in un secondo tempo x x x x x x x x x x x x x Conseguenze e rischi dell’esposizione a radiazioni (dosi) x x x x x x x x x x x x x Esposizione della persona a radiazioni x x x x x x x x x x x x x Misurazione delle radiazioni 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Principi della tecnica di misurazione della radioprotezione x x x x x x x x x x x x x Conoscenza degli apparecchi x x x x Misura dell’intensità di dose e della dose ambientale x x x x Misura di contaminazione radioattiva x x Misura della dose individuale (radiazioni esterne) x x x x x x x x x x x x x Misura dell’incorporazione e sorveglianza x x Determinazione della dose effettiva x x x x Pratica: manipolazione degli apparecchi: tecnica di misurazione, x x x x controllo del funzionamento, possibilità di errore, contaminazioni, ecc. Radioprotezione nella pratica 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 Zone/aree di lavoro x x Pianificazione del lavoro /metodi di lavoro x x Deposito x x Ottimizzazione e metodi non radioattivi x x x x x Equipaggiamento personale di protezione/protezione dei pazienti x x x x x x x x x x x x x Misure di protezione individuale x x x x x x x x x x x x x Misure tecniche di protezione x x x x x x Decontaminazione di materiale e posti di lavoro x x Decontaminazione delle persone x x

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Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3

Trattamento delle scorie x x Immissione di sostanze radioattive nell’ambiente x x Pianificazione dell’allarme, comportamento in caso di incidenti x x Imballaggio e trasporto di sostanze radioattive x x Pratica: allestimento di zone controllate x lavoro nelle aree di lavoro del tipo C x x Pratica: impiego di mezzi di protezione x x x x x x x x x x x x x Aspetti medico-sanitari 3 3 3 3 3 2 Considerazioni relative al rapporto benefici-rischi x x x x x Esame critico per l’indicazione dell’uso dei raggi x e ev. alternative x x x x x Sorveglianza degli esami medici x x x x x x Tecnica radiografica e visite mediche 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Apparecchi radiologici: aspetti specifici alla professione x x x x x x x x x x x x x Radiografia delle estremità: tecnica usuale x x x x x x x Tecniche di radiografie al torace p.a. / lat. x x x x x x x x Altre tecniche convenzionali di radiologia diagnostica x x x Esami e interventi diagnostici speciali x x Impianti radiologici ad uso terapeutico x x Acceleratori di particelle ad uso medico, unità di irradiazione x x Radioterapia: controllo della regolazione con radioscopia x x Sorgenti radioattive non sigillate in medicina nucleare x x Sistemi di schermografia in medicina nucleare x x Tutte le tecniche usuali di radiografia diagnostica utilizzate in medicina veterinaria x

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Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3

Tutte le tecniche intraorali usuali di messa a punto x x x x Immagini radiologiche intraorali x x x x Tecnica extraorale come quella della teleradiografia OPT x x Cognizioni di geometria dell’immagine x x x x x x x x x Mezzi ausiliari di messa a fuoco e deposito x x x x x x x x x x x x Controllo dei dati di messa a fuoco e correzioni x x x x x x x x x x x x Parametri per la qualità dell’immagine x x x x x x x x x x x x Controlli di qualità, esame di stabilità x x x x x x x x x x x Protezione del paziente x x x x x x x x x x x x Protezione del personale x x x x x x x x x x x x x Stima della dose assorbita dal paziente x x x x x x x x x x x x Lavori alla camera oscura/trattamento dell’immagine 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Impianto della camera oscura x x x x x x x x x x x Tecnica di trattamento dell’immagine x x x x x x x x x x x Archiviazione e immagazzinamento delle pellicole x x x x x x x x x x x Struttura delle pellicole e imballaggio/scatole portapellicole x x x x x x x x x x x Principi di fotochimica x x x x x x x x x x x Ricerca di diagnosi errate x x x x x x x x x x x Controlli di qualità, esami di stabilità x x x x x x x x x x x

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Legenda della tabella 1B Valevole per le categorie professionali:

1 Medici 2 Veterinari; applicazioni in medicina veterinaria

1.1 Applicazioni diagnostiche secondo l’art.11 cpv. 2 ORaP 3 Dentisti; applicazioni diagnostiche

1.2 Applicazioni terapeutiche 4 Chiropratici

1.3 Applicazioni diagnostiche e terapeutiche con sorgenti non sigillate 5 Odontotecnici 1.4 Applicazioni diagnostiche secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. a ORaP 6 TRM: nel settore tecnico di radiologia diagnostica Le cifre da 1 a 3 indicano l’estensione dei programmi e significano:

1 = panoramica della materia

2 = conoscenze approfondite

3 = padronanza della materia

Il confronto ponderale è possibile solo verticalmente. * = In più della competenza deve essere apportata la prova delle conoscenze nel settore dei «compiti e obblighi del perito». ** = La formazione per l’acquisizione della perizia nel settore tecnico della radioprotezione è valida per la radiologia diagnostica. In più della competenza deve essere apportata la prova delle conoscenze nel settore dei «compiti e obblighi del perito».

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Tabella 1B Programmi di formazione per acquisire la perizia giusta l’articolo 18 OraP Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6

Totale delle ore raccomandate (lezioni) senza contare le ore di formazione al po- * * * 40 8 16 * * ** sto di lavoro/tirocinio Basi legali 3 3 3 Legge/ordinanza sulla radioprotezione x x x Ordinanze tecniche nel settore specifico x x x Autorizzazioni x x x Direttive, regolamenti, raccomandazioni, norme e schede tecniche x x x Raccomandazioni internazionali (CIPR/IAEA) x x x Compiti e obblighi del perito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Statuto giuridico x x x x x x x x x Istruzioni interne x x x x x x x x x Informazione e aggiornamento in radioprotezione x x x x x x x x x Controllo delle persone esposte professionalmente a radiazioni x x x x x x x x x Condotta in caso di incidenti x x x Registrazioni, contabilità, notifiche x x x x x x x x x Interazioni delle radiazioni 2 2 Costituzione dell’atomo /carta dei nuclidi x x Decadimenti radioattivi e tipi di radiazioni x x Interazioni tra radiazioni e materia x x Dosimetria e definizione di dose x x Protezione tramite schermatura totale e parziale x x

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Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6

Produzione di sostanze radioattive x x Formazione di raggi X x x Pericolosità delle radiazioni/radiobiologia 2 2 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti x x Sensibilità degli organi a radiazioni x x Danni causati dalle radiazioni in un primo e in un secondo tempo x x Conseguenze e rischi dell’esposizione a radiazioni (dosi) x x Esposizione della persona a radiazioni x x Misurazione delle radiazioni 2 1 Principi della tecnica di misurazione della radioprotezione x x Conoscenza degli apparecchi x x Misura di contaminazione radioattiva x x Determinazione della dose effettiva x Pratica: manipolazione degli apparecchi: tecnica di misurazione, controllo del x x funzionamento, possibilità di errore, contaminazioni, ecc. Radioprotezione nella pratica 3 3 3 Ottimizzazione e metodi non radioattivi x x x Equipaggiamento personale di protezione/protezione dei pazienti x x x Misure di protezione individuale x x x Misure tecniche di protezione x x Pratica: impiego di mezzi di protezione x x x Aspetti medico-sanitari 3 3 Considerazioni relative al rapporto benefici-rischi x x Esame critico per l’indicazione dell’uso dei raggi x e ev. alternative x x

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Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6

Sorveglianza degli esami medici x x Tecnica radiografica e visite mediche 3 3 3 Apparecchi radiologici: aspetti specifici alla professione x x x Radiografia delle estremità: tecnica usuale x Tecniche di radiografie al torace p.a. / lat. x Altre tecniche convenzionali di radiologia diagnostica x Esami e interventi diagnostici speciali x Tutte le tecniche usuali di radiografia diagnostica utilizzate in medicina veterinaria x Tutte le tecniche intraorali abituali di messa a punto x Immagini radiologiche intraorali incluse le tecniche digitali x Tecnica extraorale come l’OPT / la teleradiografia / il cranio semiassiale / x l’articolazione temporo-mandibolare Cognizioni di geometria dell’immagine x x Mezzi ausiliari di messa a fuoco e deposito x x x Controllo dei dati di messa a fuoco e correzioni x x x Parametri per la qualità dell’immagine x x x Controlli di qualità, esame di stabilità x x Protezione del paziente x x Protezione del personale x x x Stima della dose assorbita dal paziente x x Lavori alla camera oscura/trattamento dell’immagine 3 3 3 Impianto della camera oscura x x x Tecnica di trattamento dell’immagine x x x

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Categorie professionali 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5 6

Archiviazione e immagazzinamento delle pellicole x x x Struttura delle pellicole e imballaggio/scatole portapellicole x x x Principi di fotochimica x x x Ricerca di diagnosi errate x x x Controlli di qualità, esami di stabilità x x x

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Legenda della tabella 1C Valevole per le categorie professionali:

7 Professioni tecnico-sanitarie

7.1.1 Assistente di studio medico; cranio

7.1.2 Assistente di studio medico; scheletro assiale

8 Professioni odontotecniche

8.2 Assistente dentaria. Tecniche radiografiche extraorali e OPT

8.3 Assistente di dentista (diploma SSO). Tecniche radiografiche extraorali e OPT

Le cifre da 1 a 3 indicano l’estensione dei programmi e significano:

1 = panoramica della materia

2 = conoscenze approfondite

3 = padronanza della materia

Il confronto ponderale è possibile solo verticalmente. Nei programmi deve essere insegnata quella materia che, per quanto attiene al settore in questione, va oltre alla formazione di base in radioprote- zione e alla tecnica radiografica.

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Tabella 1C Programmi di formazione per tecniche radiografiche convenzionali estese (competenza) Categorie professionali 7.1.1 7.1.2 8.2 8.3

Totale delle ore raccomandate (lezioni) senza contare le ore di formazione al posto di lavoro/tirocinio 16 48 80 80 Basi legali 2 2 2 Ordinanze tecniche nel settore specifico x x x Direttive, regolamenti, raccomandazioni, norme e schede tecniche x x x Interazioni delle radiazioni 2 2 2 2 Dosimetria (unità) x x x x Protezione tramite schermatura totale e parziale x x x Radiazione diffusa su grandi volumi (settore specifico) x Pericolosità delle radiazioni/radiobiologia (settore specifico) 2 2 2 2 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti x x x Sensibilità degli organi nel settore specifico x x x x Valutazione delle dosi di pazienti x x x x Danni causati dalle radiazioni in un primo e in un secondo tempo x x x x Radioprotezione nella pratica 3 3 3 3 Aspetti specifici della protezione dei pazienti x x x x Prassi: utilizzazione di mezzi di protezione (integrata nella tecnica radiografica) x x x x Tecnica radiografica e visite mediche 3 3 3 3 Anotomia specifica x x x x Cranio: a.p.; laterale; semiassiale x x x Tecniche extraorali: ortopantomografia (OPT), teleradiografia x x

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Categorie professionali 7.1.1 7.1.2 8.2 8.3

Scheletro assiale: colonna cervicale (CC), toracica (CT) e discale lombare (CDL) (a.p., laterale) x bacino a.p. / addome vuoto x articolazione dell’anca a.p. x Mezzi ausiliari di messa a fuoco e deposito x x x x Parametri per la qualità dell’immagine e correzioni; ricerca di diagnosi errate x x x x Discussione di casi presi ad esempio dalla prassi x x Protezione del paziente x x x x Misurazioni di fisica delle radiazioni su fantasma (colonna discale lombare a.p.) x Formazione clinica: numero delle visite mediche testate nello spazio di 3 mesi 20 Formazione clinica: numero delle visite mediche testate nello spazio di 12 mesi 100 di cui almeno una CC; una CT; una CDL; bacino o addome; anche 10

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Allegato 2 (art. 9 lett. b e 10 cpv. 2 e 3)

Condizioni per il riconoscimento di formazioni nei settori degli impianti nucleari e dell’Istituto Paul Scherrer

1. Per essere ammessi ai corsi di formazione, i partecipanti devono adempire le se- guenti condizioni per quanto concerne le esperienze professionali:

Formazione Requisiti minimi

Addetti alla radioprotezione7: tirocinio completo in una professione tecnica Tecnico in radioprotezione8: formazione completa di addetto alla radioprote- zione e esperienza professionale di tre anni in questa funzione Perito in radioprotezione: studi completi presso un’università, una scuola universitaria professionale (SUP) o in una scuola tecnica superiore (STS) in una delle seguenti materie: chimica, fisica, ingegneria meccanica o elettrotecnica, e un anno di esperienza professio- nale in radioprotezione

In casi eccezionali, l’autorità di sorveglianza può autorizzare la frequenza ai corsi anche quando le suddette condizioni non siano soddisfatte, purché si disponga di un’esperienza professionale nella materia. 2. Alla domanda di riconoscimento di un istituto di formazione deve essere allegata la prova che: a. l’insegnamento è conforme al programma di formazione menzionato nella ta- bella 2; b. le qualifiche del corpo insegnante sono sufficienti a garantire un insegnamento didatticamente adeguato delle conoscenze fondamentali teoriche e pratiche; c. le aule rispondono alle esigenze della formazione e gli impianti sono conformi allo stato della tecnica; d. la procedura d’esame è definita e tiene debito conto delle condizioni di ammis- sione e di svolgimento nonché dei criteri di giudizio circa il superamento o la ripetizione dell’esame stesso (occorre presentare un modello del questionario d’esame) e e. i membri della commissione d’esame dispongono delle qualifiche necessarie.

3. Nella domanda deve essere designata una persona responsabile della formazione

all’interno dell’istituto di formazione.

7 Designazione finora utilizzata: controllore in radioprotezione

8 Designazione finora utilizzata: controllore capo in radioprotezione

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

4. I compiti di routine in radioprotezione possono essere delegati a persone incari- cate della radioprotezione. La loro formazione è disciplinata nell’allegato 3, tabella Per trasporti nel settore DSN è richiesta la formazione giusta l’allegato 3, tabella 3A (competenza) rispettivamente tabella 3B (perizia).

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Legenda della tabella 2: Valevole per le categorie professionali: 9 Professioni facenti parte dei settori centrali nucleari e Istituto Paul Scherrer 9.1 Addetti alla radioprotezione nel settore DSN (competenza secondo l’art. 16 ORaP) 9.2 Tecnico in radioprotezione nel settore DSN (competenza secondo l’art. 16 ORaP)

9.3 Perito in radioprotezione nel settore DSN (perizia secondo l’art. 18 ORaP)

Le cifre da 1 a 3 indicano l’estensione dei programmi e significano:

1 = panoramica della materia

2 = conoscenze approfondite

3 = padronanza della materia

Il confronto ponderale è possibile solo verticalmente.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Tabella 2 Contenuto dei programmi per acquisire la competenza giusta l’articolo 16 ORaP o la perizia giusta l’articolo 18 ORaP per persone attive nei settori degli impianti nucleari e dell’Istituto Paul Scherrer Categorie professionali 9.1 9.2 9.3

Totale delle ore raccomandate, senza contare le ore di formazione al posto di lavoro/tirocinio 550 350 150 Basi legali 1 2 3 Legge / ordinanza sull’energia nucleare x x x Legge/ordinanza sulla radioprotezione x x x Prescrizioni di trasporto (SDR/ADR) x x x Direttive, regolamenti, raccomandazioni, norme e schede tecniche; raccomandazioni internazionali (CIPR/IAEA) x x x Compiti e doveri del perito 3 Stato giuridico x Istruzioni interne x Informazione, formazione e aggiornamento in radioprotezione x Controllo delle persone esposte professionalmente alle radiazioni x Condotta in caso di incidenti x Registrazioni, contabilità, notifiche x Manutenzione x Interazioni delle radiazioni 1 2 3 Costituzione dell’atomo /carta dei nuclidi x x x Decadimenti radioattivi e tipi di radiazioni x x x Interazione tra radiazioni e materia x x x Dosimetria e definizione di dose x x x Grandezze, unità di misura, calcoli x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Categorie professionali 9.1 9.2 9.3

Schermatura e attenuazione x x x Produzione di sostanze radioattive x x x Pericolosità delle radiazioni/radiobiologia 1 2 3 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti x x x Fattore di ponderazione biologica effettiva (wR) x x x Sensibilità degli organi alle radiazioni, wT x x x Danni causati dalle radiazioni in un primo e in un secondo tempo x x x Conseguenze e rischi dell’esposizione a radiazioni (dosi) x x x Esposizione della persona alle radiazioni x x x Misurazione delle radiazioni 2 3 3 Principi della tecnica di misurazione della radioprotezione x x x Conoscenza degli apparecchi x x x Misura dell’intensità di dose e della dose ambientale x x x Misura della contaminazione x x x Misura della dose individuale (irradiazione esterna) x x x Misura e controllo dell’incorporazione x x x Determinazione della dose effettiva x x x Sorveglianza dell’ambiente circostante x x x Identificazione dei nuclidi x x x errore, disposizioni circa la contaminazione, identificazione delle sorgenti Pratica: manipolazione degli apparecchi: tecnica di misurazione, controllo del funzionamento, possibilità di errore, disposizioni x x x circa la contaminazione, identificazione delle sorgenti Radioprotezione nella pratica/protezione sul posto di lavoro 2 3 3 Sorgenti radioattive x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Categorie professionali 9.1 9.2 9.3

Prodotti di fissione x x x Prodotti di attivazione x x x Misure protettive contro: irradiazioni esterne x x x irradiazioni interne x x x contaminazione x x x Ripartizione in zone x x x Pianificazione del lavoro e della radioprotezione: x x x esercizio normale x x x revisione x x x Sicurezza sul lavoro x x x Garanzia della qualità x x x Comportamento dei materiali sotto l’azione delle radiazioni x x x Sorveglianza dei locali e del posto di lavoro x x x Emissioni radioattive e loro limiti x x x Trattamento delle scorie x x x Decontaminazione di materiali e del posto di lavoro x x x Controllo della ermeticità delle sorgenti sigillate x x x Imballaggio e trasporto di sostanze radioattive x x x Pianificazione dell’allarme x x x Pratica: determinazione delle zone controllate, mezzi di protezione x x x Tecnica 1 2 3 Materiali x x x Combustibili x x x Corrosione x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Categorie professionali 9.1 9.2 9.3

Chimica, sistemi di depurazione, scambiatori di ioni x x x Componenti x x x Sistemi x x x Regolazione, esercizio x x x Pericoli delle radiazioni: Prodotti della corrosione, della fissione e dell’attivazione x x x Irradiazione diretta, irradiazione diffusa, attivazione x x x Conoscenza degli impianti 1 2 3 Costituenti nucleari degli impianti x x x Costituenti non nucleari degli impianti x x x Generatori di radiazioni e orientamento x x x Esercizio, incidenti x x x Criticità x x x Conoscenza dei sistemi 1 2 3 Contenimento x x x Sistema di scarico dei gas x x x Sistema di ventilazione; canali di ventilazione x x x Trattamento delle acque di scarico x x x Trattamento delle scorie radioattive x x x Impianti di decontaminazione x x x Captatore di fasci x x x Incidenti 1 2 3 Accesso all’impianto dopo un incidente x x x Comportamento da adottare in caso di eventi x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Categorie professionali 9.1 9.2 9.3

Esercizio in caso di necessità x x x Misure di carattere sanitario x x x Misure di sicurezza contro il sabotaggio x x x Organizzazione d’allarme x x x Direzione del personale e gruppi di lavoro x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1998

Allegato 3 (art. 9 lett. c e 10 cpv. 2 e 3)

Condizioni per il riconoscimento di una formazione nei settori dell’industria, delle arti e dei mestieri, dell’insegnamento e della ricerca per fisici con specializzazione in fisica medica, tecnici medici nonché laboratoristi medici

1. Alla domanda di riconoscimento di un istituto di formazione deve essere allegata la prova che: a. il programma è conforme al contenuto della tabella 3A, rispettivamente 3B; b. le qualifiche del corpo insegnante sono sufficienti a garantire un insegnamento didatticamente adeguato delle conoscenze fondamentali teoriche e pratiche; c. le aule rispondono alle esigenze della formazione e le attrezzature sono con- formi allo stato della tecnica; d. la procedura d’esame è chiaramente definita e tiene debito conto delle condi- zioni di ammissione e di svolgimento nonché dei criteri di giudizio circa il su- peramento o la ripetizione dell’esame stesso (occorre presentare un modello del questionario d’esame); e e. i membri della commissione d’esame dispongono delle qualifiche necessarie.

2. Nella domanda deve essere designata una persona responsabile della formazione

all’interno dell’istituto di formazione.

3. Coloro che assolvono una formazione devono provare di possedere una forma-

zione professionale completa nella relativa attività. L’autorità di sorveglianza può in casi eccezionali permettere la partecipazione alla formazione purché si disponga di una idonea esperienza.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Condizioni per il riconoscimento di una formazione per le persone attive nei settori dell’industria, delle arti e dei mestieri, dell’insegnamento e della ricerca nonché per i laboratoristi medici

Legenda della tabella 3A: Valevole per le categorie professionali:

10 Personale di laboratorio

10.1 Personale di laboratorio (inclusi i laboratoristi medici)

10.2 Capo laboratorio, personale accademico di laboratorio, personale di laboratorio con esperienza pluriennale

11 Trasporto

11.1 Trasportatore

Le cifre da 1 a 3 indicano l’estensione dei programmi e significano:

1 = panoramica della materia

2 = conoscenze approfondite

3 = padronanza della materia

Il confronto ponderale è possibile solo verticalmente.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Tabella 3A

Programmi di formazione per acquisire la competenza giusta l’articolo 15 lettera c ORaP o l’articolo 16 ORaP Categorie professionali 10.1 10.2 11.1

Totale delle ore raccomandate, senza contare le ore di formazione al posto di lavoro/tirocinio 40 24 16

Basi legali 1 1 2 Legge/ordinanza sulla radioprotezione x x x Ordinanze tecniche nel settore di specializzazione x x Prescrizioni di trasporto (SDR/ADR) x x x Autorizzazioni x x Direttive, regolamenti, raccomandazioni, norme e schede tecniche x x x Raccomandazioni internazionali (CIPR/IAEA) x x x Interazioni delle radiazioni 2 2 1 Costituzione dell’atomo /carta dei nuclidi x x Decadimenti radioattivi e tipi di radiazioni x x x Interazione tra radiazioni e materia x x x Dosimetria e definizione di dose x x x Schermatura e attenuazione x x x Pericolosità delle radiazioni/radiobiologia 2 2 1 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti x x x Danni causati dalle radiazioni in un primo e in un secondo tempo x x x Esposizione della persona alle radiazioni x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Categorie professionali 10.1 10.2 11.1

Misurazione delle radiazioni 2 2 1 Principi di tecnica di misurazione della radioprotezione x x Conoscenza degli apparecchi x x x Misura dell’intensità di dose e della dose ambientale x x x Misura della contaminazione x x Misura della dose individuale (irradiazione esterna) x x x Misura e controllo dell’incorporazione x x Pratica: uso degli strumenti: tecnica di misurazione, controllo del funzionamento, possibilità di errore, contaminazioni ecc. x x Radioprotezione nella pratica 2 2 2 Zone/aree di lavoro x x Pianificazione / metodi di lavoro e impiego dei mezzi di protezione x x Deposito x x Dispositivi tecnici di sicurezza; controlli periodici x x Ottimizzazione e metodologie non radioattive x x Misure di protezione individuali / equipaggiamento personale di protezione x x x Misure tecniche di protezione x x Decontaminazione dei materiali e del posto di lavoro x x Decontaminazione delle persone x x Trattamento delle scorie x x Immissione nell’ambiente di sostanze rdioattive x x Pianificazione dell’allarme, comportamento in caso di incidenti x x x Imballaggio e trasporto delle sostanze radioattive x x x Pratica: lavoro all’interno delle aree B/C x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Condizioni per il riconoscimento di una formazione per le persone attive nei settori dell’industria, delle arti e dei mestieri, dell’insegnamento e della ricerca nonché per i fisici che dispongono di una formazione in fisica medica e per i tecnici medici Legenda della tabella 3B Valevole per le categorie professionali:

11 Trasporto 17 Manipolazione degli impianti radiologici analitici

11.2 Trasporto di sostanze radioattive 18 Mediazione di personale estero

12 Area di lavoro B/C 19 Commercio di sostanze radioattive (compreso il deposito) 13 Laboratorio di radioimmunologica 20 Commercio/installazione di impianti radiologici ad uso medico

14 Luminescenza 21 Fisica medica

15 Tecnica di misurazione e servomeccanismi 22 Tecnica medica

16 Esame di materiali 23 Impiego senza manipolazione di sorgenti di radiazioni di debole attività

Le cifre da 1 a 3 indicano l’estensione dei programmi e significano:

1 = panoramica della materia

2 = conoscenze approfondite

3 = padronanza della materia

Il confronto ponderale è possibile solo verticalmente.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Tabella 3B

Programmi di formazione per acquisire la perizia giusta l’articolo 18 ORaP Categorie professionali 11.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Totale delle ore raccomandate, senza contare le ore di formazione 30 80 8 24 24 40 16 8 16 40 120 80 8 al posto di lavoro/tirocinio Basi legali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Legge/ordinanza sulla radioprotezione x x x x x x x x x x x x x Ordinanze tecniche nel settore specifico x x x x x x x Prescrizioni di trasporto (SDR/ADR) x x x x x x x Autorizzazioni x x x x x x x x x x x x x Direttive, regolamenti, raccomandazioni, norme e schede tecniche x x x x x x x x x x Raccomandazioni internazionali (CIPR/IAEA) x x x Compiti e doveri del perito 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Stato giuridico x x x x x x x x x x x x x Istruzioni interne x x x x x x x x x x x x x Informazione, formazione e aggiornamento in radioprotezione x x x x x x x x x Controllo delle persone esposte professionalmente alle radiazioni x x x x x x x x x x Condotta in caso di incidenti x x x x x x x x x Registrazioni, contabilità, notifiche x x x x x x x x x x x x Manutenzione, supervisione dei dispositivi di sicurezza x x x x x x x x Interazioni delle radiazioni 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 Costituzione dell’atomo /carta dei nuclidi x x x x x x x x x x Decadimenti radioattivi e tipi di radiazioni x x x x x x x x x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Categorie professionali 11.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Interazione tra radiazioni e materia x x x x x x x x x x x Dosimetria e definizione di dose x x x x x x x x x x x x x Schermatura e attenuazione x x x x x x x x x x x x Pericolosità delle radiazioni/radiobiologia 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti x x x x x x x x x x x x Danni causati dalle radiazioni in un primo e in un secondo tempo x x x x x x x x x x x x x Esposizione della persona alle radiazioni x x x x x x x x x x x x x Misurazione delle radiazioni 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 Elementi di tecnica di misurazione della radioprotezione x x x x x x x x x x x x Conoscenza degli apparecchi x x x x x x x x x x x Misura dell’intensità di dose e della dose ambientale x x x x x x x x x x Misura della contaminazione x x x x x x Misura della dose individuale (irradiazione esterna) x x x x x x x x x Misura e controllo dell’incorporazione x x x x x Identificazione dei nuclidi x x Determinazione della dose effettiva x x Pratica: Manipolazione degli apparecchi: tecnica di misurazione, x x x x x x x x x x x controllo del funzionamento, possibilità di errore, contaminazioni ecc. Radioprotezione nella pratica 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 1 Zone/aree di lavoro x x x x x x x x x x Pianificazione / metodi di lavoro, impiego dei mezzi di protezione x x x x x x x x x x x Deposito x x x x x x x x x Dispositivi tecnici di sicurezza; controlli periodici x x x x x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Categorie professionali 11.2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ottimizzazione e metodologie non radioattive x x x x Misure di protezione individuali; equipaggiamento personale x x x x x x x x di protezione Misure tecniche di protezione x x x x x x x x x Decontaminazione dei materiali e del posto di lavoro x x x x x Decontaminazione delle persone x x x Trattamento delle scorie x x x x x x x x Immissione nell’ambiente di sostanze radioattive x x x x x x Controllo dell’ermeticità delle sorgenti sigillate x x x x Pianificazione dell’allarme, comportamento in caso di incidenti x x x x x x x x x x x Imballaggio e trasporto delle sostanze radioattive x x x x x x x x Pratica: lavoro all’interno delle aree B/C x x x x

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Allegato 4 (art. 11 cpv. 1 lett. c e 15)

Attività consentite alle persone competenti in radioprotezione Competenza Attività consentite

Riconosciuto dalla DSN

Incaricato per la radioprotezione Compiti di routine in radioprotezione in nel settore della DSN un’area di lavoro stabilita e delimitata

Addetti alla radioprotezione in Radioprotezione operazionale sul posto un settore della DSN

Tecnico in radioprotezione in un Pianificazione e direzione di diversi compiti di settore della DSN radioprotezione

Riconosciuto dall’UFSP

Medici competenti per esami Esecuzione di esami con dosi elevate o di tipo con dosi elevate o di tipo inter- interventistico, secondo elenco, conforme- ventistico mente ai curriculum dei titoli professionali FMH corrispondenti, rispettivamente dell’attestato di capacità FMH

Medici competenti per applica- Impiego di impianti a scopo terapeutico giusta zioni terapeutiche l’art. 12 ORaP

Medici competenti per applica- Applicazioni su persone, con sorgenti radioat- zioni diagnostiche o terapeuti- tive non sigillate giusta l’art. 13 ORaP che mediante sorgenti non si- gillate

Odontotecnici Impiego di impianti per diagnosi odontoiatri- che diagnostiche. Sono consentite unicamente radiografie della struttura ossea del viso

Chiropratici Impiego di impianti a scopo chiropratico

Fisici con specializzazione in Responsabilità in radioprotezione negli ospe- fisica-medica dali per quanto riguarda i settori della radiolo- gia diagnostica, della radiooncologia, della medicina nucleare e dei laboratori RIA

Tecnici di radiologia medica Impiego autonomo di impianti radiologici me- (TRM) dici a scopo diagnostico su incarico di un me- dico competente.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Competenza Attività consentite

In radiologia diagnostica, i TRM sono consi- derati periti in radioprotezione per quei settori che esulano da decisioni di carattere medico, giusta l’art. 18 cpv. 1. Esecuzione dell’esame di stabilità e della ga- ranzia di qualità. Impiego di impianti radiologici a scopo tera- peutico, di acceleratori di particelle e unità di radiazione ad uso medico sotto la responsabi- lità di un medico perito in radioprotezione o di un fisico che dispone di una formazione in fisica medica. Lavori con sorgenti radioattive non sigillate all’interno delle aree B sotto la direzione e la responsabilità di un perito. Assistenti di studio medico Impiego di impianti radiologici per diagnosi di medicina umana sotto la guida e la responsa- bilità di un medico perito in radioprotezione. Sono ammesse radiografie del torace e delle estremità. Esecuzione dell’esame di stabilità. Assistenti di studio veterinario Impiego di impianti radiologici per diagnosi su animali sotto la guida e la responsabilità di un veterinario perito in radioprotezione. Altro personale sanitario che effettua radiografie a scopo me- dico a. esami in serie del torace Impiego di impianti per esami radiologici su vasta scala al torace sotto la guida responsabile di un medico perito in radioprotezione. b. densitometria Impiego di apparecchi per la densitometria ossea sotto la guida responsabile di un medico perito in radioprotezione. c. medicina umana Impiego di impianti radiologici a scopo dia- gnostico sotto la guida responsabile di un me- dico perito in radioprotezione. Sono ammesse le radiografie del torace e delle estremità dello scheletro. Esecuzione dell’esame di stabilità. Igienista dentaria Impiego di impianti radiologici ad uso odon- toiatrico sotto la guida e la responsabilità di un dentista perito in radioprotezione. Sono am- messe solo le radiografie della struttura ossea del viso.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Competenza Attività consentite

Assistente dentaria Impiego di impianti radiologici ad uso odon- toiatrico sotto la guida e la responsabilità di un dentista perito in radioprotezione. Sono am- messe solo le radiografie della struttura ossea del viso.

Assistente in medicina dentaria Impiego di impianti radiologici ad uso odon- (diploma SSO) toiatrico sotto la guida e la responsabilità di un dentista perito in radioprotezione. Sono am- messe solo le radiografie della struttura ossea del viso.

Riconosciuti dall’UFSP o dall’INSAI

Trasportatori di sostanze radio- Trasporto di sostanze radioattive conforme- attive mente alla classe 7 ADR

Personale accademico di labo- Diritto di assumere mansioni di radioprotezio- ratorio, direttore di laboratorio ne nei confronti di altre persone. Istruzione di nonché personale di laboratorio altre persone sulla manipolazione di sorgenti con esperienza pluriennale radioattive non sigillate o sigillate, salvo: – la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate corrispondenti al settore di lavoro del tipo A – applicazione alle persone.

Laboratoristi medici o laborato- Diritto di assumere mansioni di radioprotezio- risti con formazione equivalente ne nei confronti di altre persone. nonché personale di laboratorio Manipolazione di sorgenti radioattive sigillate, salvo: – manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate corrispondenti al settore di lavoro del tipo A – applicazione alle persone.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Allegato 5 (art. 18 cpv. 1 e 19 cpv. 3)

Formazioni per persone appartenenti alle organizzazioni di soccorso

1. Il corrispondente organo responsabile secondo la tabella 5A esegue un controllo sulla formazione svolta. Esso può delegare il controllo ad unità organizzative subal- terne. I servizi responsabili secondo la tabella 5A provvedono alla verifica periodica del livello di formazione. Tale verifica può avvenire nell’ambito di esercitazioni comuni con le organizzazioni di intervento in caso di radioattività elevata (EOR) o mediante speciali test e esercizi.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Tabella 5A

Organi responsabili delle persone in formazione appartenenti alle organizzazioni di soccorso con compiti di radioprotezione Settori di intervento, rispettivamente provenienza Organi o persone responsabili delle persone con compiti di radioprotezione

Pompieri Esperti cantonali in radioprotezione del corpo pompieri

Polizia Comando del corpo di polizia in que- stione

Ospedali acuti, organizzazioni sanita- rie per il soccorso ed il trasporto dei malati

Organizzazione cantonale di misura e Organi designati dal Cantone di prelievo di campioni

Stato maggiore del servizio civile a livello di Cantone, circondario, regio- ne, comune

Organizzazioni comunali della prote- Ufficio federale della protezione civile zione civile per quanto concerne la formazione di base sul piano nazionale

Organi dello stato maggiore del CF e dei Dipartimenti federali Segreteria generale del DDPS

Stato maggiore Consiglio federale / CENAL

Organizzazione di misura e di prelievo Capo CENAL di campioni dell’organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività

FFS e imprese di trasporto in conces- Direzione generale FFS sione

Swisscom Direzione generale Swisscom

Azienda delle poste Direzione generale della Posta

Amministrazione delle dogane/Corpo Direzione generale delle dogane

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Settori di intervento, rispettivamente provenienza Organi o persone responsabili delle persone con compiti di radioprotezione

delle guardie di confine Stati maggiori e truppe dell’esercito Comando delle forze terrestri per interventi ad hoc

Altre persone mobilitate Stato maggiore di intervento (funzioni di comando)

2. La formazione nell’ambito della radioprotezione per persone appartenenti a orga- nizzazioni di soccorso è disciplinata nella tabella 5B.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Tabella 5B

Categorie di persone e settori di formazione per acquisire la competenza nell’ambito della radioprotezione nelle organizzazioni di soccorso Categorie di persone Settori di formazione

Settori Funzioni

Pompieri mil del nucleo di radioprotezione uff del nucleo di radioprotezione Esperti cantonali

Polizia Istruttore di polizia

Servizio di sanità Medico cantonale Medico di pronto soccorso Ospedale con pronto soccorso (resp.) Soccorritore samaritano Istruttore soccorritore – Basi legali sanitario, incl. REGA

Protezione civile Caposervizio prot. AC – Principi di fisica delle radiazioni Capogruppo prot. AC Stati maggiori di condotta – Principi di radiobiologia civili Cantone/Distretto/ Capo SPAC Regione Chimico cantonale – Tecnica di misurazione delle radiazioni Com. KKW zone I e II caposervizio SPAC prot. ci Esercito – Radioprotezione: spec lab AC ter rgt caposez sez spec lab AC applicazioni pratiche acc rgt; uff uff prot AC acc rgt; mil Consulente specializzato A – Compiti e doveri nel campo della radioprotezione Dogane Coordinatore radioprote- zione di circondario DG CFF Stato maggiore di crisi FFS/ITC Capo della difesa dell’impresa Poste Addetto alla sicurezza DG Swisscom Addetto alla sicurezza DG Stato maggiore Tutti i quadri e uff spec CF/CENAL

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

3. La condizione per l’impiego di forze d’intervento delle organizzazioni di soccorso e persone mobilitate in virtù dell’articolo 120 ORaP, in caso di pericolo a causa di radioattività elevata, è l’esistenza di un’istruzione secondo la tabella 5C. Tale istru- zione deve essere impartita prima dello svolgimento dei compiti, di regola imme- diatamente prima dell’impiego delle forze d’intervento, rispettivamente delle perso- ne mobilitate e deve tener conto soprattutto della situazione e della pericolosità radiologiche attuali.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Tabella 5C

Istruzione nell’ambito della radioprotezione per le forze di intervento delle organizzazioni di soccorso Categorie di persone Settori di formazione

Settori Funzioni

Pompieri mil del corpo pompieri lo- cale uff del corpo pompieri lo- cale Pompiere sanitario Polizia Funzionario di polizia Ufficiale di polizia Resp. del posto di allarme atomico Servizio di sanità Sanitari di pronto soccorso, – Radioprotezione nella pratica incl. REGA Ospedali con pronto soccorso Samaritani – Pericolo radiologico Protezione civile Appartenenti alla protezione civile Stati maggiori civili Appartenenti allo stato – Comportamento nel campo maggiore delle radiazioni Esercito mil (per impieghi ad hoc) – Misure di protezione spec sezioni lab AC individuale Piloti di elicotteri per – Valutazione del rischio/ rivelazione e AR Controllo della dose mil rgt acc Dogane Tutto il personale doganale FFS/ITC Organizzazioni di difesa – Metodi di lavoro e di misura dell’impresa – Decontaminazione (Sezione di spegnimento e di salvataggio) Personale dell’impresa per impieghi ad hoc Poste Personale dell’impresa per – Scheda tecnica per la impieghi ad hoc radioprotezione Swisscom Personale dell’impresa per impieghi ad hoc Settore di misurazioni Squadre civili e militari e di prelievi di campioni Stato maggiore Altri appartenenti allo stato CF/CENAL maggiore Persone mobilitate Tutte le forze d’intervento

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

L’istruzione è impartita gradualmente e a seconda della situazione dalle persone che all’interno delle organizzazioni di soccorso assumono compiti di radioprotezione (persone competenti). L’istruzione è completata da un promemoria di radioprotezio- ne (autoprotezione) che viene consegnato alle forze di intervento e alle persone mo- bilitate.

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

Allegato 6

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze e decisioni: 1. Decisione del DFI del 25 febbraio 1974 concernente il riconoscimento dei corsi di radioprotezione di tipo A e B per i laboratoristi di radiochimica che frequentano la scuola di radioprotezione dell’Istituto federale di ricerca nucleare a Würenlingen9 2. Ordinanza del DFI del 15 luglio 1974 sul riconoscimento della formazione delle infermiere odontoiatriche diplomate SSO in materia di radioprotezione10

3. Ordinanza del DFI del 18 dicembre 1975 sul riconoscimento della formazione

delle igieniste odontoiatriche diplomate in materia di radioprotezione11 4. Ordinanza del DFI del 26 gennaio 1976 sul riconoscimento della formazione delle aiuto-medico diplomate DFMS in materia di radioprotezione12 5. Decisione del DFI del 2 ottobre 1978 concernente il riconoscimento della forma- zione degli assistenti tecnici in radiologia medica, per quanto attiene alla radioprote- zione13 6. Decisione del DFI del 10 agosto 1979 relativa al riconoscimento del corso di ra- dioprotezione per la manipolazione di sostanze radioattive, destinato ai periti in ra- dioprotezione14

7. Risoluzione del DFI del 20 marzo 1980 concernente il riconoscimento del corso

di radioprotezione destinato ai laboratoristi medici15 8. Decisione del DFI del 22 settembre 1980 sul riconoscimento del corso di radio- chimica e radioprotezione del Politecnico federale di Zurigo (PFZ)16

9. Decisione dell’UFSP del 26 giugno 1981 sul riconoscimento della formazione in

radioprotezione per l’impiego di impianti analitici a raggi X17 10. Decisione dell’UFSP del 26 giugno 1981 sul riconoscimento della formazione in radioprotezione per l’impiego di scandagli di misurazione del suolo18 11. Decisione del DFI del 3 luglio 1981 sul riconoscimento del corso di radioprote- zione dell’Istituto di radiofisica applicata del Cantone di Vaud destinato ai periti in radioprotezione19 12. Decisione dell’UFSP del 14 marzo 1984 circa il riconoscimento della formazio- ne in radioprotezione del personale che effettua radiografie20

9 Non pubblicata nella RU

10 RU 1974 1427 11 RU 1976 12 12 RU 1976 181 13 FF 1978 II 1361 14 FF 1979 II 663 15 FF 1980 I 1119 16 FF 1980 III 421 17 FF 1981 II 919 18 FF 1981 II 921 19 FF 1981 II 923 20 FF 1984 I 601

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

13. Decisione del DFI del 3 febbraio 1986 sul riconoscimento della formazione in

radioprotezione impartita alle assistenti ed agli assistenti tecnici in radiologia medi- ca (ATRM) dalle scuole riconosciute dalla Croce-Rossa Svizzera (CRS)21

14. Decisione del DFI del 12 maggio 1987 sul riconoscimento della formazione in

radioprotezione dei laboratoristi medici della CRS22

15. Decisione dell’UFSP dell’8 luglio 1988 concernente il riconoscimento della

formazione in radioprotezione degli aiuto-veterinari diplomati dalla Società dei vete- rinari svizzeri (SVS)23 16. Decisione dell’UFSP del 20 agosto 1991 sul riconoscimento del corso in radio- protezione per il personale tecnico e di servizio operante in medicina impartito dal- l’Istituto di radiofisica applicata del Cantone di Vaud (IRA)24

21 FF 1986 I 556 22 FF 1987 II 597 23 FF 1988 III 18

24 Non pubblicata nella RU

Ordinanza sulla formazione in radioprotezione RU 1999

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