AS 1999 528
Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, Opre)
Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, Opre)
Modifica del 18 novembre 1998
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:
Art. 9b cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, nonché cpv. 2 e 3 primo periodo 1 I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa pre- scrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti: a. turbe del metabolismo;
2 Concerne solo il testo tedesco
3 Concerne solo il testo tedesco
Sezione 3b: Consulenza ai diabetici
1 L’assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescri- zione medica o mandato medico da: a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI): b. un centro di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all’articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI). 2 La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l’istruzione attinenti all’ambito delle cure (Diabetes mellitus). 3 L’assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori sedute. So- no assunti al massimo i costi di venti sedute l’anno.
1 RS 832.112.31
528 1998-0246
Ordinanza sulle prestazioni RU 1998
4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all’articolo 9b capo- verso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
18 novembre 1998 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss