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AS 1999 569

Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

Ordinanza concernente la vigilanza sui prezzi nel settore agricolo

del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 27, 177 e 185 capoversi 2 e 3 della legge sull’agricoltura1, ordina:

Art. 1 Servizio di vigilanza sui prezzi L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato della vigilanza sui prezzi. Il servizio di vigilanza sui prezzi rileva a diversi stadi di trasformazione e smercio il livello dei prezzi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati.

Art. 2 Merci che sottostanno alla vigilanza sui prezzi

1 Sottostanno alla vigilanza sui prezzi i seguenti gruppi di merci:

a. carne, prodotti di carne e insaccati; b. latte e latticini; c. uova e pollame; d. prodotti della campicoltura e loro prodotti trasformati; e. frutta e verdura e loro prodotti trasformati. 2 Il servizio di vigilanza sui prezzi stabilisce sulla base della situazione dei prezzi e dello smercio le merci di cui occorre sorvegliare il prezzo.

Art. 3 Collaborazione di altri servizi I dati rilevati o le statistiche allestite da altre autorità federali, cantonali o comunali nell’ambito di rilevazioni dei prezzi devono essere messi a disposizione del servizio di vigilanza sui prezzi.

Art. 4 Informazione del pubblico Il servizio di vigilanza sui prezzi informa regolarmente il pubblico sui risultati delle sue rilevazioni.

RS 942.31 1 RS 910.1; RU 1998 3033

1998-0177 569

Vigilanza sui prezzi nel settore agricolo RU 1999

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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