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AS 1999 572

Ordinanza concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto

Ordinanza concernente lo Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione1, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i compiti, le competenze, l’organizzazione e l’inter- vento dello Stato maggiore speciale Presa di ostaggi e ricatto (SMOR).

Art. 2 Intervento

1 Lo SMOR interviene per far fronte a una situazione di crisi ricattatoria che:

a. sia provocata segnatamente dalla perpetrazione o dalla preparazione di un reato che sottostà alla giurisdizione federale; e b. metta le autorità della Confederazione o estere in una situazione che le obbliga ad agire.

2 Lo SMOR può parimenti intervenire, previa intesa con il Cantone interessato,

quando importanti interessi della Confederazione siano lesi da altri reati.

Art. 3 Collaborazione

1 Lo SMOR collabora con gli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni.

2 Può collaborare anche con analoghi stati maggiori all’estero.

Art. 4 Preparativi per la prontezza d’intervento

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) provvede alla prontezza

d’intervento dello SMOR.

2 Prevede a questo scopo i necessari importi nel suo preventivo.

RS 172.213.80 1 RS 172.010

572 1998-0229

Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto RU 1999

Sezione 2: Compiti e competenze

Art. 5 Compiti 1 Lo SMOR elabora a destinazione del Consiglio federale tempestive proposte di so- luzione per superare la crisi e prepara corrispondenti misure. 2 Se per mancanza di tempo non è possibile consultare il Consiglio federale, il capo dello SMOR assume, in via surrogativa, la competenza direttiva e decisionale.

3 Durante un intervento, lo SMOR deve segnatamente:

a. prendere i provvedimenti urgenti necessari; b. garantire il collegamento con gli stati maggiori della Confederazione, dei Can- toni e dell’estero; c. seguire gli sviluppi della crisi e valutare la situazione; d. informare il Consiglio federale; e. fissare la strategia delle trattative conformemente alle istruzioni del Consiglio federale; f. rendere note le condizioni quadro degli interventi; g. condurre le trattative o delegarle allo stato maggiore cantonale competente; h. informare il pubblico in collaborazione con gli enti competenti; i. preparare le decisioni politiche e sottoporre le necessarie proposte al Consiglio federale; k. prendere i provvedimenti necessari nell’aviazione civile e negli altri trasporti pubblici; l. coordinare gli interventi intercantonali di polizia; m. coordinare gli interventi internazionali di polizia; n. coordinare gli interventi con quelli dell’esercito.

4 Lo SMOR provvede a prendere misure collaterali e a sostenere i Cantoni con i

mezzi della Confederazione.

Art. 6 Cantoni

1 I Cantoni risolvono la situazione in loco se:

a. vi è una possibilità di superare la crisi senza vittime o rischiando un numero minimo di vittime; b. non è più possibile attendere per non causare un numero sproporzionato di vit- time e vi è grande urgenza; o c. l’intervento è stato approvato dallo SMOR. 2 Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, gli stati maggiori cantonali consul- tano lo SMOR nella misura del possibile.

3 Lo SMOR può eccezionalmente ritardare o vietare interventi.

4 Se l’evento o l’intervento concerne più luoghi situati in diversi Cantoni, lo SMOR coordina gli interventi degli stati maggiori cantonali.

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Sezione 3: Subordinazione, organizzazione e mezzi

Art. 7 Subordinazione Lo SMOR è subordinato al DFGP.

Art. 8 Organizzazione

1 Il capo del DFGP:

a. dirige lo SMOR; b. prende le decisioni politiche e consulta in merito il Consiglio federale, se è ne- cessario e se il tempo a disposizione lo permette; c. nomina il capo dello SMOR.

2 Lo SMOR dispone di un’unità permanente e di un nucleo operativo.

Art. 9 Unità permanente 1 L’unità permanente è pronta a intervenire in ogni tempo. Come servizio incaricato delle attività preliminari: a. raccoglie e analizza le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti dello SMOR; b. allarma il capo dello SMOR, rispettivamente il suo supplente; c. convoca il nucleo operativo su ordine del capo dello SMOR o del suo sup- plente. 2 La funzione di unità permanente è assicurata dalla Polizia federale. Quest’ultima gestisce pure il segretariato dello SMOR. 3 Fino alla convocazione del nucleo operativo, l’unità permanente assume l’insieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.

Art. 10 Nucleo operativo 1 Una volta convocato, il nucleo operativo assume il più rapidamente possibile l’in- sieme dei compiti dello SMOR enumerati nell’articolo 5 capoversi 1 e 3.

2 Sono rappresentati nel nucleo operativo:

a. la Cancelleria federale; b. il Dipartimento federale degli affari esteri; c. la Polizia federale; d. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e. l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

3 Il nucleo operativo può far capo a terzi per i bisogni dello SMOR.

Art. 11 Mezzi 1 In caso di intervento, lo SMOR dispone di particolari locali e equipaggiamenti.

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2 Il DFGP è responsabile della manutenzione dei locali e degli equipaggiamenti e

procura gli altri mezzi necessari all’adempimento dei compiti dello SMOR, facendo capo ai servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni e a terzi.

Sezione 4: Informazione

Art. 12 Trasmissione di informazioni 1 Se è necessario per superare la crisi, lo SMOR può comunicare informazioni agli stati maggiori della Confederazione, dei Cantoni e dell’estero, nonché a terzi inte- ressati. 2 La comunicazione di dati personali è retta dall’articolo 17 della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalle rela- tive disposizioni d’esecuzione.

Art. 13 Obbligo di annuncio Tutti i servizi delle organizzazioni d’allarme della Confederazione e dei Cantoni so- no tenuti a trasmettere immediatamente all’unità permanente le notizie di eventi che possono condurre a un intervento dello SMOR.

Art. 14 Banca dati 1 Per assicurare i contatti in rapporto con gli interventi dello SMOR e il versamento delle indennità, il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, la professio- ne, le conoscenze specifiche e la funzione in seno allo stato maggiore dei membri dello SMOR e di terze persone che possono essere mobilitate figurano in una banca dati. 2 Il DFGP è responsabile della banca dati in quanto detentore dei dati. Solo membri del DFGP o dello SMOR sono abilitati a trattare i dati. 3 I dati possono essere comunicati agli stati maggiori della Confederazione e dei Cantoni, sempreché sia necessario per superare la crisi.

Sezione 5: Formazione e prontezza d’allerta

Art. 15 Formazione Lo SMOR è responsabile della formazione dei suoi membri.

Art. 16 Prontezza d’allerta Lo SMOR assicura la prontezza permanente all’allerta dei suoi membri.

2 RS 120

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione

1 Il DFGP esegue la presente ordinanza.

2 Emana il regolamento SMOR.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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