AS 1999 586
Ordinanza sullo stipendio dei funzionari fuori classe
Ordinanza sullo stipendio dei funzionari fuori classe
Modifica del 14 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19961 sullo stipendio dei funzionari fuori classe è modificata come segue:
Art. 5 Deroghe valide per il 1999
1 La deduzione conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a è di:
a. 20 061 franchi per gli effettivi dell’amministrazione generale della Confedera- zione; b. 23 119 franchi per gli effettivi delle FFS.
2 L’aumento conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b è di:
a. 9380 franchi per gli effettivi dell’amministrazione generale della Confedera- zione; b. 6235 franchi per gli effettivi delle FFS. 3 Per il 1999, l’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 4 è di: a. 4234 franchi per gli effettivi dell’amministrazione generale della Confedera- zione; b. 2814 franchi per gli effettivi delle FFS.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1094
1 RS 172.221.105
586 1998-0295