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AS 1999 587

Ordinanza concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani

Ordinanza concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani

del 15 dicembre 1998

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 25 capoverso 5 dell’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovi- mento della ginnastica e dello sport, ordina:

Art. 1 Principio La Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versa contributi per la formazione e il perfezionamento di monitori ed esperti dello sport per gli anziani.

Art. 2 Corsi di formazione e di perfezionamento 1 Di regola, l’organizzazione dei corsi di formazione e di perfezionamento per i mo- nitori dello sport per gli anziani incombe ai Cantoni, alle federazioni e alle organiz- zazioni dello sport per gli anziani. 2 L’organizzazione dei corsi di formazione e di perfezionamento per esperti dello sport per gli anziani incombe, di regola, alla Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM).

Art. 3 Finanziamento dei corsi presso la SFSM I corsi organizzati presso la SFSM per la formazione e il perfezionamento degli esperti sono finanziati dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO).

Art. 4 Contributi della Confederazione per i corsi organizzati dai Cantoni, dalle federazioni e dalle organizzazioni dello sport per gli anziani 1 Per le spese dei corsi, la Confederazione versa un contributo forfettario di 40 fran- chi al massimo per giorno e partecipante: a. se i partecipanti sono cittadini svizzeri o titolari di un permesso di dimora o di domicilio e, nell’anno del corso, compiono almeno vent’anni; b. se per i monitori la formazione dura sei giorni e il perfezionamento due o tre giorni, oppure se per gli esperti la formazione dura nove giorni e il perfeziona- mento tre giorni; e c. sempreché i corsi si orientino ai criteri di qualità elaborati in comune dalla SFSM, dai Cantoni, dalle federazioni e dalle organizzazioni dello sport per gli anziani.

RS 415.32 1 RS 415.01

1998-0256 587

Prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani RU 1999

2 Se, in occasione di corsi con oltre dodici partecipanti nel senso del capoverso 1 let- tera a, è impiegato un direttore di corso supplementare, la Confederazione versa inoltre un importo di 100 franchi al massimo per giorno.

Art. 5 Domanda di contributi 1 La direzione del corso indirizza all’UFSPO, tre mesi prima dello svolgimento del corso, una domanda per ottenere un contributo della Confederazione. 2 La direzione del corso riceve dall’UFSPO la decisione sul contributo un mese pri- ma dello svolgimento del corso.

Art. 6 Pagamento e utilizzazione 1 Di regola, l’UFSPO effettua il pagamento entro un mese dal ricevimento del rap- porto sul corso e dell’attestazione del numero di partecipanti al corso. 2 Il contributo della Confederazione è versato alla direzione del corso. Dev’essere utilizzato per coprire le spese del corso (alloggio, locali per la formazione, sussisten- za, quadri del corso).

Art. 7 Vigilanza 1 La Commissione federale dello sport vigila sulla corretta utilizzazione dei contri- buti della Confederazione.

2 Essa può ispezionare i corsi sussidiati dalla Confederazione.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

15 dicembre 1998 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ogi

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