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AS 1999 589

Ordinanza sul Servizio della Croce Rossa

Ordinanza sul Servizio della Croce Rossa (OSCR)

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sul Servizio della Croce Rossa è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 12 capoverso 2, 20 e 25 capoversi 1 e 2, l’espressione «il medico ca- po della Croce Rossa» è sostituita con «il capo del Servizio della Croce Rossa». 2 Negli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 4, 18, 21 capoverso 2 e 22 capoverso 1 lettera a, l’espressione «medico capo della Croce Rossa» è sostituita con «Servizio della Croce Rossa».

Art. 3 Titolo, cpv. 1, 2, 3 frase introduttiva e lett. a, 4 e 5 Capo del Servizio della Croce Rossa

1 Abrogato

2 Il capo del Servizio della Croce Rossa dirige il pertinente Servizio e l’Ufficio della Croce Rossa Svizzera, che è un organo civile incaricato di compiti militari. Il capo del Servizio della Croce Rossa è eletto dalla Direzione della Croce Rossa Svizzera d’intesa con il medico in capo dell’esercito. Sono eleggibili gli ufficiali del Servizio della Croce Rossa.

3 Il capo del Servizio della Croce Rossa ha segnatamente i compiti seguenti:

a. dirige i servizi d’istruzione di base e le scuole dei quadri SCR conformemente alle istruzioni del medico in capo dell’esercito;

4 Abrogato

5 Il medico in capo dell’esercito, d’intesa con la Direzione della Croce Rossa Sviz- zera, stabilisce in dettaglio i compiti del capo del Servizio della Croce Rossa.

Art. 4 Sostituta del capo del Servizio della Croce Rossa Il capo del Servizio della Croce Rossa nomina, d’intesa con il medico in capo del- l’esercito, la sua sostituta.

1 RS 513.52

1998-0250 589

Servizio della Croce Rossa RU 1999

Art. 5 Abrogato

Art. 6 cpv. 3

3 Il capo del Servizio della Croce Rossa decide sull’accettazione dell’annuncio.

Art. 7 lett. d - h Possono essere ammesse al SCR: d. Abrogata e. le infermiere ausiliarie istruite nelle cure ospedaliere (aiuto d’ospedale / assi- stente di cura, aiuto infermiera della Croce Rossa ecc.); f. le donne che beneficiano di una formazione, per esempio di quella per la cura a domicilio degli ammalati; g. le donne che esercitano una professione medico-tecnica o medico-terapeutica; h. Abrogata

Art. 9 Incorporazione

1 Le SCR sono incorporate dal capo del Servizio della Croce Rossa nelle funzioni

previste secondo le tabelle degli effettivi regolamentari. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport determina definitivamente nelle tabelle degli effettivi regolamentari le funzioni nelle quali possono essere incorporate le SCR.

Art. 11 cpv. 1 1 Per motivi gravi, segnatamente la cura dei figli o l’assistenza a parenti bisognosi di cure, il capo del Servizio della Croce Rossa, su richiesta scritta, esonera le SCR dai servizi d’istruzione e le assegna alla riserva di personale del Servizio della Croce Rossa.

Art. 12 cpv. 3 3 Le SCR possono chiedere di rimanere incorporate nel SCR oltre il limite massimo d’età. Il capo del Servizio della Croce Rossa decide caso per caso.

Art. 16 Servizi speciali della truppa Gli ufficiali del SCR possono essere chiamati per servizi speciali della truppa fino a un massimo di quattro giorni supplementari l’anno.

Art. 17 cpv. 1 lett. c, e, f, g

1 Le SCR sono chiamate alle seguenti scuole dei quadri:

c. i futuri sergenti maggiori SCR, alla scuola per sergenti maggiori delle truppe di sostegno di 33 giorni;

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Servizio della Croce Rossa RU 1999

e. i futuri capitani SCR, al corso di condotta I della divisione territoriale o della brigata territoriale di 26 giorni o a un corso di 19 giorni al massimo; f. i futuri maggiori SCR, a un corso di 19 giorni al massimo; g. i futuri tenenti colonnelli SCR, a un corso di 12 giorni al massimo.

Art. 19 cpv. 1 lett. e, i, k, l, m 1 Per la promozione ai singoli gradi devono essere adempite le seguenti condizioni:

e. sergente maggiore SCR:

1. servizio pratico come caporale SCR,

2. un CR come sottufficiale SCR con l’unità di truppa,

3. scuola per sergenti maggiori delle truppe di sostegno,

4. certificato d’idoneità rilasciato dalla scuola per sergenti maggiori;

i. capitano SCR:

1. grado di primotenente SCR durante un anno,

2. corso di condotta I (cdt SCR) oppure corso di 19 giorni al massimo;

k. maggiore SCR:

1. quattro CR o CTT come capitano SCR,

2. corso di 19 giorni al massimo;

l. tenente colonnello SCR:

1. grado di maggiore SCR durante tre anni,

2. due CR o CTT come maggiore SCR,

3. corso di 12 giorni al massimo,

4. assunzione della funzione di sostituta del capo del Servizio della Croce

Rossa; m. colonnello SCR:

1. grado di tenente colonnello SCR durante un anno,

2. assunzione della funzione di capo del Servizio della Croce Rossa.

Art. 21 cpv. 3 3 L’Ufficio del Servizio della Croce Rossa, in quanto organo federale incaricato del- l’amministrazione, tiene i controlli concernenti le SCR incorporate in funzioni se- condo le tabelle degli effettivi regolamentari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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