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AS 1999 596

Ordinanza sulle basi temporali dell'imposta federale diretta per le persone fisiche

Ordinanza sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche

Modifica del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 settembre 19921 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche è modificata come segue:

Art. 7 Principio Il passaggio dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale post- numerando si effetua all’inizio di un anno dispari (anno n).

Art. 8 cpv. 2 in fine 2 ...; è tuttavia dovuto solo l’importo più elevato (art. 218 LIFD nella versione del 14 dic. 19902).

Art. 9 Cambiamento dopo l’entrata in vigore della LIFD 1 I proventi straordinari degli anni n-1 e n-2 ai sensi dell’articolo 218 capoverso 3 LIFD sono addizionati per l’anno fiscale in cui sono realizzati. L’imposta è dovuta per l’anno fiscale; essa è calcolata sulla base delle tariffe di cui all’articolo 36 LIFD, all’aliquota corrispondente a questi soli proventi. È applicabile l’articolo 37 LIFD. Le deduzioni sociali non sono accordate. 2 Per le prestazioni in capitale da previdenza che il contribuente ha ottenuto durante gli anni n-1 e n-2 si applica l’articolo 38 LIFD. È fatta salva anche la tassazione spe- ciale secondo l’articolo 47 LIFD. 3 Per gli anni n-1 e n- 2 deve essere presentata una dichiarazione d’imposta ai sensi dell’articolo 124 LIFD. Nel caso in cui il Cantone scelga la soluzione prevista dal- l’articolo 218 capoverso 4 lettera a LIFD, la dichiarazione d’imposta, relativamente alle spese straordinarie ivi elencate, funge da domanda di revisione delle tassazioni già passate in giudicato.

1 RS 642.117.1 2 RU 1991 1184

596 1998-0257

Imposta federale diretta per le persone fisiche RU 1999

Art. 10 Competenza territoriale in caso di trasferimento di domicilio a. Principio Se un contribuente trasferisce il domicilio da un Cantone (Cantone di partenza) a un altro (Cantone d’arrivo), la competenza territoriale per l’intero periodo fiscale appar- tiene al Cantone dove il contribuente ha il domicilio alla fine di tale periodo o alla fine dell’assoggettamento (art. 216 cpv. 1 LIFD).

Art. 11 b. Eccezioni Se un contribuente trasferisce il domicilio da un Cantone a un altro, la competenza territoriale del Cantone d’arrivo inizia: a. il 1° gennaio dell’anno civile successivo al trasferimento di domicilio se:

1. solo il Cantone di partenza applica il sistema della tassazione annuale po-

stnumerando, o

2. ambedue i Cantoni applicano il sistema di tassazione annuale postnu-

merando e il trasferimento di domicilio avviene durante l’anno n; b. il 1° gennaio dell’anno dispari successivo al trasferimento di domicilio, se il Cantone di partenza applica il sistema di tassazione biennale praenumerando.

Art. 12 Effetti del trasferimento di domicilio a. Passaggio dal sistema praenumerando al sistema postnumerando 1 In caso di trasferimento della competenza territoriale da un Cantone che applica il sistema di tassazione biennale praenumerando a un Cantone che applica il sistema di tassazione annuale postnumerando, il Cantone di partenza tassa i proventi stra- ordinari ai sensi dell’articolo 218 capoverso 3 LIFD che in seguito al cambiamento delle basi temporali non sono stati tassati. 2 Il Cantone di partenza determina le spese straordinarie ai sensi dell’articolo 218 capoverso 5 LIFD che in seguito al cambiamento delle basi temporali non potevano essere dedotte. Esso deduce la media di queste spese dal reddito imponibile dei due anni fiscali precedenti il trasferimento della competenza territoriale; le tassazioni già passate in giudicato devono essere rivedute. Se la competenza territoriale del Can- tone di partenza si estende su un solo anno fiscale, le spese straordinarie sono dedotte dal reddito imponibile dell’anno in questione. 3 Il Cantone d’arrivo e il Cantone di partenza collaborano al fine di riunire tutte le informazioni necessarie all’applicazione dell’articolo 218 LIFD.

Art. 13 b. Passaggio dal sistema postnumerando al sistema praenumerando In caso di trasferimento della competenza territoriale da un Cantone che applica il sistema di tassazione annuale postnumerando a un Cantone che applica il sistema di tassazione biennale praenumerando, la tassazione nel Cantone d’arrivo si basa, in conformità al sistema praenumerando, sul reddito ottenuto durante gli anni prece- denti nel Cantone di partenza. I proventi e le spese straordinari ai sensi dell’articolo

218 LIFD che sono già stati presi in considerazione da un altro Cantone in oc-

casione di una tassazione relativa all’imposta sul reddito, non rientrano più nel calcolo del reddito imponibile nel Cantone d’arrivo.

Imposta federale diretta per le persone fisiche RU 1999

Art. 13a c. Deduzione delle spese straordinarie dal reddito dell’anno fiscale n In caso di trasferimento della competenza territoriale all’inizio dell’anno n+1, il Cantone di partenza deduce l’importo globale delle spese straordinarie dal reddito imponibile del periodo fiscale n, qualora avesse optato per la soluzione di cui all’ar- ticolo 218 capoverso 4 lettera b LIFD.

II Disposizione transitoria In caso di trasferimento di domicilio durante il 1997 in un Cantone che procede al cambiamento delle basi temporali il 1° gennaio 1999, si applica l’articolo 13 secondo periodo.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

14 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin