AS 1999 60
Ordinanza sull'assicurazione invalidità
Ordinanza sull’assicurazione invalidità (OAI)
Modifica del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione invalidità è modificata come segue:
Art. 21bis cpv. 1 1 L’indennità giornaliera versata agli assicurati durante la prima formazione profes- sionale, come pure agli assicurati di meno di 20 anni che non hanno ancora eserci- tato un’attività lucrativa e frequentano una scuola speciale o si sottopongono a prov- vedimenti medici d’integrazione, corrisponde di regola a un trentesimo del salario mensile medio degli apprendisti. Quest’ultimo è attualizzato ogni anno in base al- l’indice dei salari nominali dell’Ufficio federale di statistica. I supplementi giusta gli articoli 24bis e 25 LAI sono compresi in questi importi.
Art. 26 cpv. 1 frase introduttiva 1 Se l’assicurato non ha potuto, a cagione dell’invalidità, acquisire sufficienti cono- scenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invali- do corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l’età, del valore medio attua- lizzato ogni anno secondo il rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla strut- tura dei salari:
Art. 108 Diritto ai sussidi 1 Hanno diritto ai sussidi le associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi, comprese le organizzazioni private di utilità pubblica loro affiliate, che si dedicano interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi. Sono assegnati sus- sidi solo se è comprovato il bisogno di un’offerta di servizi secondo gli articoli 109 capoversi 1 e 2 e 109bis. L’Ufficio federale emana direttive in proposito. 2 L’Ufficio federale può concludere con le associazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi contratti di prestazioni per i contributi secondo l’arti- colo 74 capoverso 1 lettere a-c LAI. Il calcolo e l’ammontare dei contributi nonché la procedura applicabile sono retti dai contratti in questione.
1 RS 831.201
60 1998-0209
O sull’assicurazione invalidità RU 1999
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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