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AS 1999 600

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo

Modifica del 15 dicembre 1998

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sui ser- vizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo è modificata come segue:

Allegato 1 (Art. 1)

Prescrizioni tecniche e amministrative relative ai servizi di telecomunicazione2

3. Prescrizioni tecniche e amministrative sull’istradamento e sull’identificazione del l’ubicazione delle chiamate d‘emergenza

Allegato 2 (Art. 2)

Piani nazionali di numerazione e prescrizioni tecniche e amministrative relative agli elementi d’indirizzo3

1. Piano di numerazione E. 164/19984

2. Piano di numerazione E. 164/20015

1 RS 784.101.113 2 Il testo delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, Zukunftsstrasse 44, Casella posta- le, 2501 Bienne. 3 Il testo dei piani nazionali di numerazione e delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’Uffiicio federale delle comunica- zioni, Zukunftsstrasse 44, Casella postale, 2501 Bienne.

4 Approvato dalla Commissione federale delle comunicazioni il 9 dicembre 1997.

5 Approvato dalla Commissione federale delle comunicazioni il 9 dicembre 1997.

600 1999-4031

Servizidi telecomunicazione e elementi d’indirizzo RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 1999.

15 dicembre 1998 Ufficio federale delle comunicazioni: Furrer