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AS 1999 611

Ordinanza sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR)

del 13 gennaio 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 142 capoverso 1 lettera b della legge sull’agricoltura2, ordina:

Sezione 1: Principi

Art. 1 1 La Confederazione sostiene la costituzione e il mantenimento di effettivi sani di piccoli ruminanti. Per piccoli ruminanti si intendono le pecore, le capre e i cervidi. 2 La Confederazione accorda annualmente un aiuto finanziario al Servizio consulti- vo e sanitario svizzero in materia di allevamento di piccoli ruminanti (SSPR). L’im- porto di questo aiuto è fissato in base alle spese dell’anno precedente. 3 Il SSPR è un’organizzazione di mutua assistenza dotata di personalità giuridica.

Sezione 2: Aiuto finanziario della Confederazione

Art. 2 Condizioni La Confederazione accorda l’aiuto finanziario soltanto se le disposizioni concernenti il finanziamento (Sezione 3) e i compiti del SSPR (Sezione 4) sono rispettate.

Art. 3 Importo dell’aiuto finanziario

1 L’aiuto finanziario della Confederazione al SSPR corrisponde alla quota che i

Cantoni versano per coprire i costi computabili, ma al massimo al 40% dei medesi- mi. L’aiuto finanziario dipende dal credito accordato dalle Camere federali. 2 L’aiuto finanziario è calcolato in base ai costi computabili dell’anno precedente.

3 La quota di ogni Cantone è calcolata in base al numero degli effettivi di piccoli ruminanti affiliati al SSPR e in base al numero di questi animali.

RS 916.405.4

1998-0290 611

Aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento RU 1999

4 Se un Cantone versa meno della sua quota, l’aiuto finanziario della Confederazio- ne è diminuito dell’importo corrispondente.

Art. 4 Costi computabili Sono computabili: a. i salari e le prestazioni sociali versati per i collaboratori del SSPR nonché i co- sti per la loro formazione e il loro perfezionamento; b. i costi per gli esami previsti dal regolamento del SSPR; c. le pigioni e i costi per la dotazione dei locali necessari al SSPR; d. le spese di trasferta, nonché i costi di ufficio e amministrativi del SSPR.

Sezione 3: Finanziamento del SSPR

Art. 5

1 Il SSPR è finanziato da:

a. i contributi dei membri; b. le rimunerazioni per prestazioni fatturate separatamente ai detentori di animali; c. gli aiuti finanziari della Confederazione e dei Cantoni; d. altri eventuali contributi pubblici o privati.

2 Il SSPR emana le tariffe per le prestazioni previste dal regolamento del SSPR

(art. 10).

Sezione 4: Scopo e compiti del SSPR

Art. 6 Scopo Il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, nonché la qualità ir- reprensibile delle derrate alimentari prodotte utilizzando la carne o il latte di questi animali.

Art. 7 Programmi, provvedimenti e consulenza 1 Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei veterinari in attività, delle scuole d’agricoltura e dei servizi di consulenza nonché dei detentori di piccoli ruminanti.

2 Il SSPR ha segnatamente i compiti seguenti:

a. ordina programmi di prevenzione e di lotta contro le malattie dei piccoli rumi- nanti negli effettivi dei suoi membri; b. promuove in modo mirato una detenzione adeguata degli animali e provvedi- menti in materia d’allevamento intesi a migliorare la salute dei piccoli rumi- nanti; c. incoraggia la produzione di derrate alimentari sane e partecipa ai programmi di assicurazione della qualità;

Aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento RU 1999

d. consiglia i membri in tutti i settori specializzati della detenzione degli animali (foraggiamento, detenzione, allevamento, ecc.); e. ordina inchieste diagnostiche per chiarire eventuali problemi che insorgono negli effettivi; f. raccoglie dati relativi alle malattie dei piccoli ruminanti. 3 Il SSPR offre i suoi servizi anche ai detentori non affiliati, a condizione che essi partecipino proporzionalmente alle spese.

Art. 8 Coordinamento

1 Il SSPR provvede affinché i programmi, i provvedimenti e la consulenza siano

eseguiti secondo gli stessi criteri tecnici in tutta la Svizzera. 2 Designa i laboratori per la diagnosi di malattie oggetto di un programma di lotta o di sorveglianza. 3 Entrano in considerazione soltanto i laboratori riconosciuti ai sensi dell’artico lo 312 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.

Art. 9 Collaborazione Il SSPR lavora in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio fede- rale), l’Ufficio federale dell’agricoltura, i veterinari cantonali, i veterinari in attività, le organizzazioni degli allevatori, le facoltà di medicina veterinaria, i PF, i servizi di consulenza agricola e le stazioni di ricerche agronomiche.

Art. 10 Regolamento del SSPR 1 Il SSPR stabilisce in un regolamento le prestazioni minime in materia di consulen- za e di provvedimenti.

2 Inoltre, in questo regolamento stabilisce in particolare:

a. le esigenze sanitarie e d’esercizio cui devono soddisfare le aziende affiliate al SSPR (aziende SSPR); b. le esigenze relative allo stato di salute degli animali delle aziende SSPR che partecipano a programmi di lotta e di sorveglianza più avanzati; c. i provvedimenti per mantenere in buona salute gli animali delle aziende SSPR; d. le esigenze supplementari cui deve soddisfare un’azienda SSPR affinché le sia conferito uno statuto sanitario; e. la procedura per il conferimento e la revoca del riconoscimento quale azienda SSPR o SSPR in possesso di uno statuto sanitario; f. l’estensione della sua attività di consulenza. 3 Il regolamento deve essere portato a conoscenza dell’Ufficio federale. Quest’ul- timo può esigere dal SSPR che adatti il regolamento a nuovi bisogni.

3 RS 916.401

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Art. 11 Aziende riconosciute

1 Ogni azienda affiliata al SSPR che adempie le esigenze minime è registrata dal

SSPR e considerata come “azienda SSPR riconosciuta”. Uno statuto sanitario è con- ferito all’azienda SSPR riconosciuta se sono adottate misure supplementari o sono soddisfatte esigenze supplementari. 2 Se le aziende non soddisfano più queste esigenze, il riconoscimento o lo statuto sanitario è revocato.

Sezione 5: Vigilanza e Commissione del SSPR

Art. 12 Vigilanza

1 Il SSPR è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale.

2 Gli organi del SSPR forniscono le informazioni necessarie all’Ufficio federale e all’Ufficio federale dell’agricoltura (Uffici federali) nonché ai Cantoni che sosten- gono il SSPR. Le informazioni fornite all’Ufficio federale concernono in particolare questioni tecniche relative alla medicina veterinaria e alla protezione degli animali nonché il versamento dell’aiuto finanziario; le informazioni fornite all’Ufficio fede- rale dell’agricoltura riguardano la consulenza tecnica nel settore agricolo. 3 Gli Uffici federali sono invitati alle sedute e assemblee degli organi del SSPR con voto consultivo. Ricevono la documentazione e i verbali delle sedute. 4 Il rapporto di gestione, i conti annuali, il preventivo, il regolamento del SSPR e le tariffe devono essere trasmessi agli Uffici federali e ai Cantoni.

Art. 13 Commissione del SSPR 1 Su proposta dell’Ufficio federale, il Dipartimento federale dell’economia nomina una Commissione del SSPR composta di cinque membri. Designa il presidente e il segretario tra i membri di quest’ultima.

2 Gli Uffici federali partecipano alle sedute della Commissione.

3 La Commissione del SSPR:

a. vigila sull’osservanza della presente ordinanza e del regolamento del SSPR; b. consiglia il SSPR; c. se del caso, propone all’Ufficio federale di rifiutare o ridurre l’aiuto finanziario della Confederazione oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere prov- vedimenti in materia di vigilanza; d. presenta annualmente all’Ufficio federale un rapporto sulla sua attività e sulle sue constatazioni.

4 I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conforme-

mente alla tariffa dell’ordinanza del 12 dicembre 19964 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

4 RS 172.311

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Art. 15 Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. L’ordinanza del 16 ottobre 19915 sull’aiuto al servizio sanitario in materia di alle- vamento caprino (OSSC) è abrogata.

2. L’ordinanza del 27 giugno 19846 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l’allevamento porcino è modificata come segue:

Ingresso, prima frase visto l’articolo 142 capoverso 1 lettera b della legge sull’agricoltura7,

Art. 6 Abrogato

Titolo precedente l’articolo 15

Sezione 5: Vigilanza e Commissione del SSP

Art. 15 cpv. 1 e 2

1 Il SSP sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale di veterinaria.

2 Gli organi del SSP devono fornire le informazioni necessarie:

a. all’Ufficio federale dell’agricoltura nei campi dell’attività consultiva sul piano agricolo; b. all’Ufficio federale di veterinaria nei campi tecnici relativi alla medicina veteri- naria e alla protezione degli animali nonché per quanto concerne il versamento del sussidio federale.

Art. 16 cpv. 3 lett. c e d e 4

3 La Commissione:

c. propone, ove occorra, all’Ufficio federale di veterinaria di rifiutare o ridurre il sussidio federale oppure di esigerne il rimborso, nonché di prendere i provve- dimenti conseguenti al suo compito di vigilanza; d. invia annualmente all’Ufficio federale di veterinaria un rapporto sulla sua atti- vità e le sue constatazioni.

5 RU 1991 2299 6 RS 916.314.1 7 RS 910.1; RU 1998 3033

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4 I membri della Commissione sono indennizzati dalla Confederazione conforme-

mente alla tariffa dell’ordinanza del 12 dicembre 19968 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Art. 17 Abrogato

Art. 18 Esecuzione L’Ufficio federale di veterinaria è incaricato dell’esecuzione, salvo che la presente ordinanza disponga altrimenti.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1999.

13 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

8 RS 172.311