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AS 1999 687

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio)

Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 ottobre 19891 sul libero scambio è modificata come segue:

Allegato 1 Nota 51 a piè di pagina ad voci 2203.0010/0039 di tariffa, colonna AELS 2203.0010/0039 con un contenuto in estratto di mosto di per hl fr. – più di 13,5 per cento in peso (birra forte) 24.32 – più di 12, fino a 13,5 per cento in peso (birra speciale) 24.22 – 12 per cento in peso o meno (birra normale) 24.16 NB. Nelle succitate aliquote sono compresi l’importo di com- pensazione di prezzo e l’imposta sulla birra. Se le indicazioni concernenti il genere della birra ed il contenuto in estratto di mosto mancano, lo sdoganamento va effettuato in base all’ali- quota di fr. 24.32 per ettolitro.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 RS 632.421.0; RU 1998 2630

1998-0144 687