AS 1999 688
Ordinanza sull'infrastruttura ferroviaria non soggetta alla legge sulle ferrovie
Ordinanza sull’infrastruttura ferroviaria non soggetta alla legge sulle ferrovie (OINSLF)
del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 1 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (LFerr), ordina:
Art. 1 1 Le infrastrutture ferroviarie che non sono utilizzate per il trasporto di viaggiatori sottoposto all’obbligo di concessione e che non sono aperte all’accesso alla rete non sottostanno alla legge sulle ferrovie. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni può eccettuare dal campo d’applicazione della legge sulle ferrovie un’infra- struttura ferroviaria utilizzata per il trasporto di persone in virtù di una concessione, se: a. vengono trasportati meno di 100’000 viaggiatori all’anno; b. la velocità massima non supera i 50 km/h; c. la declività massima non supera il 30 per mille; e d. un’analisi dei rischi permette di escludere rischi particolari.
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
RS 742.120 1 RS 742.101
688 1998-0215