AS 1999 689
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l'infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l’infrastruttura ferroviaria (OCIF)
del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 97 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (LFerr), ordina:
Art.1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la procedura di rilascio di concessioni per l’infra- struttura ferroviaria.
Art. 2 Trasporto di viaggiatori 1 Le imprese che intendono trasportare regolarmente viaggiatori su un’infrastruttu-ra sulla quale l’accesso alla rete non deve essere accordato, possono ottenere la relativa concessione nel quadro della concessione per l’infrastruttura. Il testo della domanda deve inoltre soddisfare le disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori. 2 La concessione unica è rilasciata per 50 anni al massimo (art. 6 cpv. 3 LFerr.).
Art. 3 Competenze 1 Fatto salvo il capoverso 2 lettera b, il Consiglio federale è competente per il rilascio, l’estensione e la revoca delle concessioni conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LFerr. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni è competente per: a. rinnovare, modificare e trasmettere le concessioni; b. rilasciare, estendere e revocare le concessioni per l’infrastruttura ferroviaria che non collega alcuna località (art. 5 dell’ordinanza del 18 dicembre 19953 sulle indennità). 3 L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) procede alla consultazione e assi- cura il coordinamento all’interno dell’amministrazione federale.
Art. 4 Registro delle concessioni
1 L’Ufficio federale tiene un registro delle concessioni. Esso è pubblico.
RS 742.121
1998-0214 689
Rilascio di concessioni per l’infrastruttura ferroviaria RU 1999
2 Nel registro sono menzionati nomi e indirizzi dei concessionari, nonché il con- tenuto e la durata delle concessioni.
Art. 5 Domanda di concessione
1 Le domande di concessione devono essere inoltrate all’Ufficio federale.
2 Le domande per il rilascio e l’estensione della concessione devono contenere:
a. un rapporto di base con le seguenti indicazioni:
1. nome e indirizzo o ragione sociale e sede del richiedente;
2. descrizione del progetto;
3. motivazione della domanda (scopo, importanza della ferrovia, dati sull’of-
ferta attuale, domanda prevista, scelta della linea, genere di ferrovia, ubi- cazione delle stazioni ecc.);
4. raccordo alle ferrovie esistenti e relativo finanziamento;
5. scadenzario per la realizzazione del progetto;
6. organizzazione dell’esercizio e della manutenzione;
7. coordinamento con altre procedure (p. es. utilizzazione della strada);
8. concetto di sicurezza;
9. presa in considerazione delle esigenze delle persone con difficoltà mo-
torie; b. la seguente documentazione tecnica:
1. una carta topografica in scala 1:25 000 con l’indicazione del tracciato e
l’ubicazione delle stazioni;
2. un profilo longitudinale in scala 1:25 000 con l’indicazione delle stazioni
e del chilometraggio;
3. dati sullo scartamento, sul numero dei binari, sulla declività, sul raggio
minimo e sul genere di trazione, nonché in caso di trazione elettrica, anche sul sistema di corrente; c. indicazioni sui legami fra il progetto e i piani settoriali e le concezioni globali della Confederazione, i piani direttori cantonali, nonché i piani direttori e i piani d’utilizzazione comunali, ed eventualmente i piani di sviluppo regionali; d. un rapporto concernente le ripercussioni dell’impianto sull’ambiente conforme- mente all’ordinanza del 19 ottobre 19884 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (1° grado); e. un calcolo della redditività comprendente:
1. un piano di investimento;
2. un piano di finanziamento e la relativa prova;
3. un conto economico pianificato.
3 Al momento del rinnovo, della modifica e del trasferimento della concessione,
l’Ufficio federale decide, caso per caso, l’ampiezza della documentazione da alle- gare alla domanda.
4 RS 814.011
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4 L’Ufficio federale stabilisce il numero degli incarti che devono essere presentati.
5 Per le domande corredate di informazioni incomplete o imprecise, l’Ufficio fede- rale impartisce un termine per completare la documentazione. Se questo termine non è utilizzato, l’Ufficio federale non entra nel merito della domanda.
Art. 6 Consultazione 1 I Cantoni e le imprese di trasporti pubblici interessati sono consultati a proposito delle domande. 2 I Cantoni provvedono in maniera adeguata a rendere pubbliche le domande per il rilascio o l’estensione delle concessioni. Informano l’Ufficio federale sui pareri di terzi pervenuti loro. 3 Nel caso di nuove tratte, il termine di consultazione è di tre mesi. Negli altri casi è di un mese. 4 Per imprese di trasporti pubblici di cui al capoverso 1 s’intendono le imprese di trasporto concessionarie conformemente alla legge federale del 18 giugno 19935 sul trasporto di viaggiatori (LTV), le imprese ferroviarie sottoposte alla LFerr e le altre imprese di trasporto che hanno diritto alle indennità in virtù della LFerr.
Art. 7 Contenuto della concessione La concessione deve menzionare: a. il nome del concessionario; b. la sede dell’impresa; c. il punto iniziale e finale dell’infrastruttura nonché i punti nodali più importanti; d. il genere di ferrovia (principale o secondaria); e. lo scartamento, eventualmente il sistema della cremagliera; f. il tipo di trazione; nel caso di trazione elettrica, anche il sistema di corrente; g. la durata; h. eventuali oneri e condizioni; i. nel caso di nuove tratte, i termini relativi alla presentazione dei piani, all’inizio e alla conclusione dei lavori di costruzione; j. la portata dell’obbligo di esercizio.
Art. 8 Statistica 1 Per la propria attività nel settore oggetto della concessione, l’impresa è tenuta ad allestire annualmente una documentazione statistica conformemente alle prescrizioni dell’Ufficio federale e a presentarle a quest’ultimo.
2 I dati inerenti alla produzione e alle prestazioni fornite, così come i valori
finanziari possono essere pubblicati per tratta o per concessione nel quadro della statistica sui trasporti pubblici.
3 L’impresa provvede a mettere disposizione, per tempo e con una qualità suffi-
ciente, i dati relativi alle prestazioni di trasporto (persone/km e tonnellate/km) degli utenti della rete.
5 RS 744.10
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Art. 9 Smantellamento dell’impianto In caso di estinzione o di revoca della concessione, l’impresa può essere obbligata a smantellare l’infrastruttura a proprie spese.
Art. 10 Emolumenti Gli emolumenti sono fissati sulla base dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sugli emolumenti UFT.
Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Il regolamento d’esecuzione del 1° febbraio 18757 per la legge federale del 23
dicembre 1872 sulle ferrovie è abrogato.
2 L’ordinanza del 23 dicembre 19328 sui progetti di costruzione ferroviaria è
modificata come segue:
Art. 5 e 6 Abrogati
Art. 12 Disposizioni transitorie 1 Le concessioni esistenti rimangono in vigore. Se il titolare di una concessione ne domanda la modifica o il trasferimento, essa viene sostituita da una concessione secondo il nuovo diritto.
2 La procedura per le domande di concessione pendenti al momento dell’entrata in
vigore è disciplinata dalla presente ordinanza.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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6 RS 742.102; RU 1999 ... 7 CS 7 16 8 RS 742.142.1
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