AS 1999 694
Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati
Ordinanza sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati
Modifica del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 giugno 19881 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato e di una sigla (Ordinanza sul traffico combinato, OTC)
Art. 1 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: a. traffico combinato: il trasporto per ferrovia di container, autocarri accom- pagnati o non accompagnati, autotreni, autoveicoli articolati, rimorchi, semiri- morchi e strutture amovibili (casse mobili) nonché il trasporto di merci per ferrovia, il trasbordo di merci da veicoli stradali o da natanti sul Reno alla ferrovia, purché esso avvenga senza cambiamento di contenitore e sia agevolato da installazioni e impianti speciali; b. trasporto di autoveicoli accompagnati: il trasporto di veicoli a motore e dei loro autisti mediante ferrovia.
Art. 2 cpv. 2 2 Le imprese ferroviarie e i terzi che rivendicano il diritto a un’indennità per i costi non coperti del traffico combinato o del trasporto di autoveicoli accompagnati presentano ogni anno un’offerta all’UFT, nell’ambito della procedura di ordinazione conformemente all’ordinanza del 18 dicembre 1995 2 sulle indennità.
Art. 3 cpv. 3 e 4 3 Se può servire gli interessi della Svizzera in materia di politica dei trasporti e dell’ambiente, ai richiedenti possono essere accordati anche contributi per la costruzione di impianti ubicati all’estero. 4 I contributi d’investimento sono accordati unicamente per impianti ai quali tutti gli utenti hanno accesso senza discriminazioni.
694 1998-0216
Promovimento del traffico combinato e trasporto di autoveicoli accompagnati RU 1999
Art. 4 cpv. 3 Abrogato
Art. 7 cpv. 1
1 Per impianti e attrezzature possono essere concessi contributi a fondo perso o
prestiti a interesse di favore. Per l’acquisizione di veicoli ferroviari i prestiti a interesse di favore sono la regola.
Art. 10 cpv. 1 e 2 frase introduttiva e cpv. 2bis 1 Per principio, i prestiti per i veicoli ferroviari sono rimborsati entro 20 anni.
2 Il rimborso dei contributi e dei prestiti è richiesto qualora gli impianti, le
attrezzature, i veicoli ferroviari: ... 2bis L’importo rimborsabile dei contributi è ridotto proporzionalmente in base agli anni di gestione e in considerazione della durata d’esercizio.
Sezione 3: Contributi d’esercizio per il traffico combinato e il trasporto di autoveicoli accompagnati
Art. 11 Principio 1 La Confederazione indennizza le imprese ferroviarie o i terzi per i costi non coperti che figurano nei conti di previsione e relativi alle prestazioni che essa ha ordinato per il traffico combinato, il trasporto di autoveicoli accompagnati e l’infrastruttura necessaria per queste due categorie di traffico.
2 L’offerta ordinata dalla Confederazione e l’indennità sono stabilite in modo
vincolante in una convenzione, sulla base dei conti di previsione delle imprese. L’offerta comprende il piano delle prestazioni e delle tariffe.
3 I beneficiari delle indennità federali tengono, a tale scopo, un proprio conto
settoriale per il traffico combinato e per il trasporto degli autoveicoli accompagnati. Per il resto, per la presentazione dei conti sono applicabili gli articoli 24-27 dell’ordinanza del 18 dicembre 19953 sulle indennità.
Art. 12 Procedura L’ordinanza del 18 dicembre 19954 sulle indennità è applicabile alla procedura di ordinazione.
Sezione 4 (art. 13-18) Abrogati
3 RS 742.101.1 4 RS 742.101.1
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Art. 19 Abrogato
II Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 18 gennaio 1995 5 concernente i contributi ai costi di trasporto dei veicoli stradali accompagnati è abrogata.
III Disposizione transitoria I contributi ai costi di trasporto degli autoveicoli accompagnati possono ancora essere versati fino al termine dell’anno dell’orario 1998/99.
IV Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
5 RU 1995 603, 1997 201
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