AS 1999 704
Ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle ferrovie
Ordinanza concernente l’abrogazione e la modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle ferrovie
del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 giugno 19881 sulle Ferrovie federali svizzere è abrogata.
II I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 10 giugno 19912 concernente la protezione delle applicazioni
e dei sistemi informatici nell’Amministrazione federale
Art. 2 cpv. 4 primo periodo 4 Al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e al settore dei Politecnici sono applicabili soltanto le misure generali di sicurezza. ...
2. Ordinanza del 1° ottobre 19903 sulla consulenza in materia di gestione
e organizzazione nell’amministrazione generale della Confederazione
Art. 2 cpv. 2 2 L’attività consultiva dell’Ufficio federale del personale si estende alle unità ammi- nistrative dell’amministrazione federale.
1 RU 1988 1223, 1991 2234, 1993 913, 1994 1134, 1996 146 443 2 RS 172.010.59 3 RS 172.010.61
704 1998-0221
Abrogazione e modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle ferrovie RU 1999
3. Ordinanza del 22 ottobre 19974 concernente il coordinamento dei compiti
della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio
Art. 3 Obbligo di cooperazione e coordinamento I dipartimenti, gli uffici e i servizi dell’amministrazione generale della Confedera- zione (unità amministrative) sono tenuti, riguardo ai compiti rilevanti per l’assetto del territorio, alla cooperazione e al coordinamento.
4. Ordinanza dell’11 dicembre 19955 sugli acquisti pubblici
Ingresso, quarto lemma Abrogato
5. Ordinanza del 21 novembre 19906 concernente l’impiego di veicoli di noleggio
e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione
Art. 1 frase introduttiva La presente ordinanza disciplina per gli agenti delle unità amministrative della Confederazione: …
6. Ordinanza del 20 maggio 19927 concernente l’assegnazione di posteggi
nell’amministrazione federale
Art. 5 cpv. 4 e 7 4 In casi debitamente motivati, l’Amministrazione federale delle finanze può, per quanto concerne l’ambito dell’amministrazione generale della Confederazione, de- rogare alle tasse di cui al capoverso 2, tenendo conto in particolare delle condizioni locali e d’esercizio. Il medesimo principio è valevole per il Consiglio dei politecnici federali e la Direzione generale delle dogane per quanto concerne il loro rispettivo ambito. 7 Le tasse per terzi sono fissate per ogni singolo caso, secondo le tariffe in uso sul mercato, dall’Amministrazione federale delle finanze, dal Consiglio dei politecnici federali e dalla Direzione generale delle dogane.
4 RS 172.016 5 RS 172.056.11 6 RS 172.057.31 7 RS 172.058.41
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Abrogazione e modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle ferrovie RU 1999
7. Ordinanza ISIS del 31 agosto 19928
Art. 9 cpv. 1 lett. o 1 Nei singoli casi il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia federale possono comunicare i dati personali trattati nell’ISIS: o. all’Ufficio federale dell’aviazione civile e alla Posta Svizzera, per l’esecuzione di misure di polizia di sicurezza.
8. Ordinanza del 18 ottobre 19959 sulle misure da adottare in favore
del personale in caso di ristrutturazione nell’Amministrazione generale della Confederazione
Art. 1 cpv. 4 Abrogato
9. Ordinanza del 3 giugno 199610 sulle commissioni
Art. 18 cpv. 1 lett. a 1 Le disposizioni del capitolo 2 sull’eleggibilità (art. 7), sulla durata del mandato (art. 14), sulla durata della funzione (art. 15) e sull’età limite (art. 16) si applicano pure: a. ai membri del Consiglio dei PF e ai membri del consiglio d’amministrazione della Posta Svizzera;
10. Ordinanza del 13 gennaio 199311 sul settore dei PF
Art. 19 cpv. 3 3 Per gli incarichi di organi della Confederazione e d’istituzioni di promovimento della ricerca come pure per gli accordi di partecipazione di terzi a progetti comuni di ricerca non viene riscossa un’indennità per l’impiego delle infrastrutture.
11. Ordinanza del 30 giugno 199312 sull’organizzazione della statistica federale
Allegato Stralciare l’espressione „FFS“.
8 RS 172.213.60 9 RS 172.221.104.0 10 RS 172.31 11 RS 414.110.3 12 RS 431.011
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12. Ordinanza del 30 giugno 199313 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche
federali
Allegato: Amministrazione federale delle finanze, statistica delle acquisizioni della Confede- razione, dei Cantoni e dei Comuni Fonte dei dati: Amministrazioni della Confederazione Partecipanti all’esecuzione: Amministrazioni della Confederazione; amministra- zioni cantonali e comunali più avanti
13. Ordinanza del 30 giugno 199314 sul Registro delle imprese
e degli stabilimenti
Art. 11 cpv. 1 lett. k Abrogato
14. Ordinanza del 30 dicembre 197015 concernente i nomi dei luoghi,
dei Comuni e delle stazioni
Art. 6 cpv. 1 1 Per l’ortografia dei nomi dei Comuni nelle relazioni ufficiali dell’Amministrazio- ne federale, come pure in tutte le pubblicazioni della Confederazione, è determi- nante l’“Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera”, compilato e tenuto a giorno dal Dipartimento federale dell’interno..
Art. 8 Definizione della stazione 1 Si considerano stazioni, secondo la presente ordinanza, le stazioni e le fermate delle imprese di trasporti pubblici, ossia delle Ferrovie federali svizzere (FFS) e delle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione (ferrovie, imprese filoviarie e di navigazione, teleferiche, funivie, ascensori e imprese d’automobili). 2 Non sono considerate stazioni secondo il capoverso 1 le fermate delle linee del traffico locale, per le quali la pubblicazione ufficiale degli orari non indica l’ora di partenza.
Art. 11 Casi speciali Qualora il nome di un luogo dovesse causare equivoci o difficoltà d’esercizio per le imprese di trasporti pubblici, il nome della stazione sarà formato da due nomi di lo- calità, o da un nome di luogo con un’aggiunta, come il nome del Cantone, di un quartiere di città, oppure in una regione bilingue, con l’aggiunta del nome dello stes- so luogo nella seconda lingua.
13 RS 431.012.1 14 RS 431.903 15 RS 510.625
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Abrogazione e modifica di ordinanze in seguito alla riforma delle ferrovie RU 1999
Art. 12 cpv. 3 primo periodo 3 L’elenco delle stazioni che appaiono nella pubblicazione ufficiale degli orari vale come elenco ufficiale dei nomi delle stazioni. ...
Art. 18 cpv. 1 lett. a 1 I cambiamenti di nomi devono essere comunicati dal Dipartimento federale di giu- stizia e polizia: a. al Dipartimento federale dell’interno, al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Stato maggiore generale e Uf- ficio federale di topografia) e al Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni (Ufficio federale dei trasporti);
15. Ordinanza del 10 luglio 192616 della legge sulle dogane
Art. 7 cpv. 1 lett. b
1 L’orario per lo sdoganamento delle merci (art. 33 LD) è stabilito come segue:
b. negli altri traffici: per gli uffici doganali nelle stazioni e ai debarcaderi di confine, negli aeroporti, nell’interno e presso i depositi doganali, l’orario di servizio è fissato dalla Dire- zione generale delle dogane secondo i bisogni del traffico e pubblicato uffi- cialmente. Circa l’orario nel traffico ferroviario e nel traffico coi battelli, la Di- rezione generale si accorda con le imprese di trasporto.
16. Ordinanza del 6 dicembre 192617 sullo sdoganamento degli invii per ferrovia
§ 3 cpv. 1 1 Per gli uffici doganali nelle stazioni ferroviarie di confine e dell’interno, le ore re- golamentari per le operazioni doganali (ore di servizio) sono fissate, tenendo conto dei bisogni del traffico, dalla Direzione generale delle dogane, di concerto con le imprese ferroviarie e rese note al pubblico (art. 7 cpv. 1 lett. b del regolamento d’esecuzione del 10 luglio 192618 della legge federale sulle - detto qui di seguito “OLD”).
17. Ordinanza del 26 novembre 198619 sui percorsi pedonali ed i sentieri
Art. 8 cpv. 1 lett. b 1 I servizi federali (autorità federali, servizi della Confederazione e di aziende in re- gìa) tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri figuranti nei piani o li sostituiscono adeguatamente quando:
16 RS 631.01 17 RS 631.252.1 18 RS 631.01; RU 1999 708 19 RS 704.1
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b. progettano, costruiscono o modificano opere e installazioni, come edifici e im- pianti dell’Amministrazione federale, strade nazionali o edifici e installazioni della Posta Svizzera.
18. Ordinanza del 26 giugno 199120 concernente l’organizzazione di intervento
in caso di aumento della radioattività
Art. 8 lett. b Gli organi ed i mezzi supplementari sono: b. i servizi dell’Amministrazione federale e del Consiglio dei Politecnici federali;
19. Ordinanza del 26 giugno 199121 sulla procedura d’approvazione dei progetti
d’impianti a corrente forte
Art. 6 cpv. 4 Abrogato
20. Ordinanza del 6 settembre 198922 sugli impianti a bassa tensione
Art. 4 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 1 lett. a, nonché 29 Abrogati
21. Ordinanza del 5 settembre 197923 sulla segnaletica stradale
Art. 111 cpv. 2 2 Le decisioni che limitano o vietano la circolazione pubblica sulle strade e sui fondi appartenenti alla Confederazione (art. 2 cpv. 5 LCStr) sono prese dal dipartimento federale cui è subordinato l’ufficio o l’organismo incaricato dell’amministra-zione della strada o dei fondi. La Posta Svizzera e il Consiglio dei politecnici sono com- petenti per i loro fondi.
22. Ordinanza del 30 novembre 199224 sulle competenze NFTA
Art. 14 cpv. 4 4 Per il resto, durante la realizzazione del progetto di transito alpino, l’Ufficio fede- rale dei trasporti esercita le proprie competenze ordinarie di vigilanza, conforme- mente alla legge federale del 20 dicembre 195725 sulle ferrovie.
20 RS 732.32 21 RS 734.25 22 RS 734.27 23 RS 741.21 24 RS 742.104.5 25 RS 742.101
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23. Ordinanza del 26 febbraio 199226 sui binari di raccordo
Ingresso, terzo lemma Abrogato
24. Ordinanza del 23 dicembre 193227 sui progetti di costruzioni ferroviarie
Art. 7 cpv. 1 lett. b Abrogata
25. Ordinanza dell’8 novembre 197828 sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune
Aggiungere l’abbreviazione del titolo "ORCF"
Ingresso, primo lemma visto l’articolo 21 della legge del 18 giugno 199329 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada;
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina il rilascio della concessione alle funivie, slittovie, ascensori e analoghi impianti di trasporto a fune traente o portante (detti qui di se- guito “impianti”), sottoposti alla privativa del trasporto di persone.
Art. 3 cpv. 3 e 5 3 Sono riservati gli interessi pubblici della Confederazione e dei Cantoni, in parti- colare quelli della pianificazione del territorio, della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell’ambiente e della difesa integrata. 5 Le imprese di trasporti pubblici sono le imprese di trasporto concessionarie e le imprese esercenti sciovie e funivie autorizzate dai Cantoni.
Art. 9 Durata La concessione è accordata al massimo per 25 anni.
Art. 22 cpv. 3 3 Deve fornire all’Ufficio federale, entro il termine stabilito, i dati richiesti, ripartiti secondo i semestri invernale ed estivo. I dati possono essere pubblicati.
26 RS 742.141.51 27 RS 742.142.1 28 RS 743.11 29 RS 744.10
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Art. 23 Dipartimento Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni rilascia e revoca le concessioni.
Art. 24 Ufficio federale dei trasporti L’Ufficio federale: a. esamina le condizioni di concessione (art. 3); b. procede alla consultazione (art. 12); c. proroga i termini (art. 16 cpv. 2); d. rinnova, trasferisce, modifica, estende e sopprime le concessioni.
Art. 25 Contravvenzioni 1 L’articolo 88 della legge federale del 20 dicembre 195730 sulle ferrovie è applica- bile per analogia alle violazioni della presente ordinanza, della concessione e delle decisioni prese in virtù di queste disposizioni. 2 Compete all’Ufficio federale perseguire e giudicare le violazioni della privativa del trasporto di viaggiatori e le infrazioni ai sensi del capoverso 1.
Art. 27 Revoca della concessione Il Dipartimento può revocare, in ogni momento e senza indennità, la concessione al titolare che ha gravemente o ripetutamente violato la presente ordinanza o le deci- sioni prese in virtù di essa.
26. Ordinanza del 10 marzo 198631 sugli impianti di trasporto a fune
Ingresso, primo lemma visto l’articolo 21 della legge federale del 18 giugno 199332 sul trasporto di viag- giatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada;
27. Ordinanza del 22 marzo 197233 sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie
Aggiungere l’abbreviazione del titolo "OFEC" Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 2 e 21 della legge del 18 giugno 199334 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada; visto l’articolo 97 della legge del 20 dicembre 195735 sulle ferrovie;
30 RS 742.101 31 RS 743.12 32 RS 744.10 33 RS 743.21 34 RS 744.10 35 RS 742.101
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visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 23 giugno 195036 concernente la protezione delle opere militari; visto l’articolo 62 della legge del 30 aprile 199737 sulle telecomunicazioni; visto l’articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 194838 sulla na- vigazione aerea,
Art. 1 Rapporto con la privativa del trasporto di persone 1 Le funivie per il trasporto regolare, ma non professionale, di persone sono escluse dalla privativa del trasporto di persone in virtù dell’articolo 3 della legge del 18 giu- gno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada. Sono pure escluse le piccole sciovie senza impianti fissi nonché le funivie che servono, come esercizio ausiliare necessario, a un’impresa che non sia di tra- sporto. 2 Le sciovie, le piccole funivie e le funivie di esposizioni adibite al trasporto regolare e professionale di persone necessitano di un’autorizzazione cantonale in virtù delle disposizioni del capo III della presente ordinanza.
Art. 3 cpv. 1 1 Le funivie che servono come esercizio ausiliare necessario a un’impresa che non sia di trasporto, non necessitano di concessione federale. Un esercizio ausiliare è necessario quando non vi siano appropriate imprese di trasporto concessionarie op- pure funivie sottoposte alla sovranità cantonale.
Art. 4 lett. f Le funivie di cantiere sono considerate esercizio ausiliare necessario se servono esclusivamente al trasporto delle seguenti categorie di persone: f. persone che per motivi professionali o di servizio operano momentaneamente nel cantiere, come agenti della Posta Svizzera, membri di squadre di soccorso, pompieri, geometri e loro assistenti, guardie di confine, medici ed ecclesiastici.
Art. 5 cpv. 1 lett. e 1 Le funivie di ristoranti, alberghi ed esercizi analoghi sono considerate esercizio ausiliare necessario se servono esclusivamente al trasporto delle seguenti categorie di persone: e. persone che per motivi professionali o di servizio operano momentaneamente nell’impresa principale, come artigiani, agenti della Posta, membri di squadre di soccorso, pompieri, fornitori, viaggiatori di commercio, medici ed ecclesiastici.
Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque, con una funivia per la quale non è stata ottenuta una concessione con- formemente all’articolo 6, trasporta persone regolarmente e a titolo professionale, è
36 RS 510.518 37 RS 784.10 38 RS 748.0
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punito secondo l’articolo 16 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto di viag- giatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada. 2 Chiunque, contrariamente all’articolo 6 capoverso 2, pubblicizza il trasporto di persone o pubblica le tariffe di viaggio, è punito secondo l’articolo 18 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di tra- sportatore su strada.
Art. 9 lett. b Le piccole funivie e le sciovie possono essere costruite ed esercitate senza conces- sione federale se: b. non competono notevolmente con le imprese concessionarie, né con le sciovie e funivie soggette alla sovranità cantonale.
Art. 12 Trasporto di invii postali Gli esercenti di piccole funivie, a richiesta della Posta Svizzera, sono tenuti a tra- sportare invii postali. Per questo sono indennizzati.
Art. 13 cpv. 2 2 In casi motivati, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può decidere di esentare dall’obbligo della con- cessione anche le funivie che non sono situate interamente sul terreno dell’esposizione o della manifestazione. Si applica il capoverso 1 lettere b-f.
Art. 14 cpv. 3 lett. a, d ed e, cpv. 4 lett. a nonché cpv. 6 lett. b e c 3 L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) comunica per parere le notifica- zioni dei Cantoni concernenti le piccole filovie e le filovie d’esposizioni: a. allo Stato maggiore generale; d. alla Posta Svizzera; e. all’Ufficio federale dell’aviazione civile, per esso e per l’Ufficio federale degli esercizi delle forze aeree. 4 In quanto gli interessi in causa lo esigano, le notificazioni dei Cantoni concernenti le sciovie sono comunicate per parere: a. allo Stato maggiore generale. 6 Le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 rendono superflue quelle speciali secon- do: b. Abrogata c. l’articolo 63 dell’ordinanza del 23 novembre 199439 sull’infrastruttura aero- nautica (OSIA).
Art. 17 Competenza dei servizi federali 1 Se per motivi inerenti agli interessi pubblici della Confederazione (art. 9 lett. a) o per notabile competitività con un’impresa di trasporto al beneficio di una concessio- ne federale (art. 9 lett. b), la licenza non può essere rilasciata o può esserlo soltanto a
39 RS 748.131.1
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condizioni con oneri determinati, l’Ufficio federale dei trasporti emana una relativa decisione.
2 Tale decisione può essere anche impugnata dal Cantone mediante ricorso.
Art. 18 cpv. 2 e 3 2 Le decisioni cantonali circa la concessione o il diniego di nuove licenze come an- che circa il rinnovo, la modificazione o la revoca di licenze esistenti devono essere notificate all’Ufficio federale. Quest’ultimo porta la decisione a conoscenza dei ser- vizi cantonali interpellati.
3 Abrogato
Art. 19 Giurisdizione amministrativa La procedura di ricorso si rifà alle disposizioni generali della giurisdizione ammini- strativa federale.
Titolo precedente l’articolo 20
5. Disposizioni penali. Violazioni della privativa del trasporto
di persone
Art. 20, frase introduttiva Le violazioni della privativa del trasporto di persone sono punite secondo l’articolo 16 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle profes- sioni di trasportatore su strada. La privativa del trasporto di persone è segnatamente violata quando: ...
Titolo precedente l’articolo 21 IV. Applicazione della presente ordinanza a seggiovie, slittovie, ascensori incli- nati e ascensori che trasportano persone
Art. 21, frase introduttiva Il capo III della presente ordinanza si applica per analogia alle seggiovie, slittovie, ascensori inclinati e ascensori adibiti al trasporto regolare e professionale di persone e che: ...
Art. 22 Il Dipartimento, d’intesa con i Dipartimenti federali dell’economia, dell’interno, e delle finanze, può emanare disposizioni procedurali speciali, nonché prescrizioni tecniche, d’esercizio e tariffali sul trasporto regolare e professionale di persone, per piccole funivie per la cui costruzione siano stati assegnati sussidi federali in virtù della legislazione federale sull’agricoltura o la polizia delle foreste.
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28. Ordinanza del 19 ottobre 198840 concernente l’esame dell’impatto
sull’ambiente
Allegato 1 n. 12.1 (prima fase)
N Tipo d’impianto Procedura
12.1 Nuova linea ferroviaria Esame plurifase:
(art. 4 LF del 20 marzo 1998 I. fase: sulle Ferrovie federali svizzere e artt. 5 e 6 LF a. FFS del 20 dicembre 1957 Il Consiglio federale propone all’As- sulle ferrovie) semblea federale di deliberare sulla co- struzione di una nuova tratta ferroviaria (art. 4 cpv. 3 LF del 20 marzo 1988 sulle Ferrovie federali svizzere, RS 742.31) b. Imprese ferroviarie concessionarie Il Consiglio federale delibera in merito al rilascio della concessione (art. 6 LF del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie; RS 742.101)
29. Ordinanza del 19 dicembre 198341 sulla prevenzione degli infortuni
Art. 2 cpv. 2 lett. a 2 Le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali non sono applicabi- li: a. ai servizi di circolazione delle ferrovie federali svizzere (FFS) e delle ferrovie concessionarie, delle funicolari e funivie in concessione federale, delle imprese automobilistiche e delle imprese filoviarie in concessione e delle imprese di na- vigazione in concessione federale.
30. Ordinanza del 9 aprile 192542 concernente l’impianto e l’esercizio
dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore
Art. 6 n. 1 1. Le caldaie per locomotive delle imprese ferroviarie concessionarie e quelle delle Ferrovie federali svizzere FFS sono disciplinate dalla presente ordinanza.
40 RS 814.011 41 RS 832.30 42 RS 832.312.11
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31. Ordinanza del 14 giugno 197143 sulle bonifiche fondiarie
Art. 56, primo periodo Alle competenti autorità cantonali non dev’essere chiesta l’autorizzazione per modi- ficazione della destinazione, ove trattisi di opere eseguite dalla Confederazione (comprese le strade nazionali e la Posta Svizzera). ...
32. Ordinanza del 19 novembre 199744 sulle monete
Art. 5 Cambio delle monete 1 La Banca nazionale svizzera funziona da ufficio centrale di cambio delle monete. Essa è coadiuvata in questo compito dalla Posta Svizzera. 2 La Banca nazionale svizzera come pure la cassa della Posta Svizzera cambiano di norma gratuitamente le monete. Per le monete circolanti non utilizzate dall’acqui- rente nel traffico dei pagamenti e di costo superiore al valore nominale, il Diparti- mento federale delle finanze stabilisce un prezzo che copra le spese. 3 La cassa della Posta Svizzera cambia le monete entro i limiti della sua liquidità di cassa. 4 I grandi consumatori di moneta possono essere assoggettati a condizioni speciali.
33. Decreto del Consiglio federale del 22 maggio 196245 sulle esposizioni e fiere
Art. 1 cpv. 1 1 I servizi dell’Amministrazione federale sostengono gli sforzi economici intesi a razionalizzare l’organizzazione delle esposizioni e fiere in Svizzera.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
43 RS 913.1 44 RS 941.101 45 RS 945.1
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