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AS 1999 719

Ordinanza sul trasporto pubblico

Ordinanza sul trasporto pubblico (OTP)

Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 novembre 19861 sul trasporto pubblico è modificata come segue:

Titolo che precede l’articolo 18 Sezione 1: Carri completi Abrogato

Art. 23 Istradamento della merce e ripartizione degli introiti 1 L’itinerario prescritto dal mittente è determinante per l’istradamento d’esercizio.

2 In difetto di prescrizione del mittente, l’impresa di trasporto che ha concluso il contratto di trasporto decide di regola l’istradamento d’esercizio. Se, in base all’iti- nerario scelto da questa impresa di trasporto, più imprese partecipano all’istrada- mento, esse decidono fra loro in merito a quest’ultimo. 3 Gli introiti del trasporto delle merci su commissione sono ripartiti sulla base del- l’istradamento d’esercizio.

4 I dati di spedizione commerciali che riguardano il trasporto delle merci su

commissione sono messi a disposizione delle imprese del settore dei trasporti che partecipano all’istradamento d’esercizio. 5 In caso di controversie, le imprese possono adire l’Ufficio federale dei trasporti affinché decida in merito.

Sezione 2 (art. 41) Abrogato

Art. 43 cpv. 1 1 L’esecuzione incombe al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, del- l’energia e delle comunicazioni. Esso può modificare l’allegato della presente ordinanza.

1 RS 742.401

1998-0218 719

Ordinanza sul trasporto pubblico RU 1999

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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