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AS 1999 738

Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 24 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:

Disposizioni finali della modifica del 4 luglio 19972, cpv. 2 e 3 2 L’articolo 12 lettera o nella versione del 4 luglio 1997 entra in vigore il 1° gennaio 1999 se fino a questa data sarà entrata in vigore una convenzione nazionale di garan- zia della qualità ai sensi dell’articolo 77 OAMal. Se le parti alla convenzione non trasmettono la convenzione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 1° gennaio 1999, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. 3 L’articolo 12 lettera o nella versione del 4 luglio 1997 è applicabile già prima del 1° luglio 1999 ai fornitori di prestazioni che hanno stipulato con uno o più assicura- tori una convenzione di garanzia della qualità e soddisfano le relative esigenze. Il 1° luglio 1999, questa convenzione verrà sostituita dall’ordinamento nazionale di cui al capoverso 2.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

24 dicembre 1998 Dipartimento federale dell’interno: Dreifuss

1 RS 832.112.31; RU 1998 2923 2 RU 1997 2697

738 1999-4005

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