AS 1999 743
Decreto federale concernente un nuovo articolo di validità limitata sui cereali
Decreto federale concernente un nuovo articolo di validità limitata sui cereali
del 29 aprile 19981
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 23bis Abrogato
Disposizioni transitorie, art. 252
1 La Confederazione provvede affinché sia assicurato l’approvvigionamento del
Paese con cereali e farina panificabili. 2 Essa può, ove occorra, derogare al principio della libertà di commercio e d’indu- stria.
3 Il presente articolo è applicabile al più tardi fino al 31 dicembre 2003.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 La presente modifica costituzionale è stata accettata da Popolo e Cantoni il 29 novembre 19983. 2 In virtù dell’articolo 15 capoverso 3 della legge federale sui diritti politici4 è entrata in vigore il 29 novembre 1998.
22 gennaio 1999 Cancelleria federale
0478
1 FF 1998 1926 2 Nuova numerazione in seguito all’accettazione, nella votazione popolare del 29 nov. 1998, di un nuovo art. 24 previsto dal decreto federale del 20 marzo 1998 sulla costru- zione e il finanziamento dei progetti infrastrutturali dei trasporti pubblici (cfr. RU 1999 741; v. anche ibid., nota 2 a piè di pagina). 3 FF 1999 915 4 RS 161.1
1999-4046 743