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AS 1999 746

Ordinanza sulle competenze penali dell'Amministrazione delle dogane

Ordinanza sulle competenze penali dell’Amministrazione delle dogane

del 15 dicembre 1998

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 87 capoverso 2 della legge federale sulle dogane1; visto l’articolo 80 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 giugno 19942 concernente l’im- posta sul valore aggiunto; visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19693 sull’impo- sizione del tabacco; visto l’articolo 36 capoverso 2 della legge del 20 giugno 19974 sulle armi; visto l’articolo 52 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie; visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari6; visto l’articolo 113 dell’ordinanza del 6 aprile 19627 della legge sull’alcool e della legge sulle distillerie domestiche; visto l’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 19948 concernente la tassa sul traffico pesante; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 26 ottobre 19949 sul contrassegno stradale; visto l’articolo 42 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 199610 sull’impo- sizione degli oli minerali; visto l’articolo 40 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 199611 sull’impo- sizione degli autoveicoli, ordina:

Art. 1 Disposizione generale La Direzione generale delle dogane è competente ad emanare tutte le decisioni amministrative che la presente ordinanza non deleghi ad un’altra autorità doganale.

Art. 2 Competenza nella procedura ordinaria Le direzioni di circondario delle dogane sono competenti ad emanare decreti penali e ordini di confisca indipendenti:

SR 631.31

746 1999-4020

Competenze penali dell’Amministrazione delle dogane RU 1999

a. in caso di contravvenzioni doganali, di sottrazione o messa in pericolo del- l’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sugli oli minerali, dell’imposta sugli autoveicoli o della tassa sul traffico pesante sino a un importo sottratto o compromesso di 2000 franchi oppure, in caso di infrazione dei divieti o di distrazione di pegno doganale, sino a un valore all’interno di 4000 franchi; inoltre, nei casi di passaggio del confine fuori delle strade doganali e di trasporti interni con veicoli non sdoganati oppure di errata consegna di merci non sdoganate trasportate nell’ambito della procedura del transito comune, purché la multa prevista non superi 5000 franchi; b. in caso di contravvenzioni doganali, di sottrazione o messa in pericolo del- l’imposta sul valore aggiunto commesse per negligenza da dichiaranti professionali purché i tributi sottratti o messi in pericolo non superino l’importo di 10 000 franchi, sempre che nel contempo non sia stata commessa un’infrazione dei divieti considerata più grave; c. in caso di inosservanza di prescrizioni d’ordine sino ad una multa di 500 franchi; d. in caso di infrazioni alla legge sull’alcool12, nei limiti dell’articolo 113 del- l’ordinanza del 6 aprile 1962 della legge sull’alcool e della legge sulle distillerie domestiche; e. in caso di infrazioni all’ordinanza del 26 ottobre 1994 sul contrassegno stradale; f. in caso di infrazioni alla legge sulle derrate alimentari se il valore della merce non supera 4000 franchi.

Art. 3 Competenza nella procedura abbreviata Nell’ambito delle disposizioni citate nell’ingresso della presente ordinanza, in caso di contravvenzioni gli uffici doganali (principali e secondari) sono competenti ad emanare decreti penali nella procedura abbreviata. La medesima competenza vale per le direzioni di circondario delle dogane se i loro servizi inquirenti accertano con- travvenzioni che vanno giudicate nella procedura abbreviata.

Art. 4 Competenza per il trattamento di domande di revisione Le direzioni di circondario delle dogane sono competenti a trattare domande di revisione concernenti decreti penali emanati dagli uffici doganali.

12 RS 680

747

Competenze penali dell’Amministrazione delle dogane RU 1999

Art. 5 Disposizioni finali

1 L’ordinanza del 15 giugno 199013 sulle competenze penali dell’Amministrazione

delle dogane è abrogata.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

15 dicembre 1998 Dipartimento federale delle finanze: Villiger

1159

13 RU 1990 1036, 1997 48

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