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AS 1999 749

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio)

Modifica del 21 dicembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge sull’agricoltura1, ordina:

I Nell’allegato 1 dell’ordinanza del 18 ottobre 19892 sul libero scambio le aliquote di dazio per le voci di tariffa menzionate in allegato sono modificate secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

21 dicembre 1998 Ufficio federale dell’agricoltura: Burger

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Allegato 1 (Art. 1)

Voce di tariffaa) Aliquota di dazio

CE AELS

Fr. per Fr. per

100 kg 100 kg

lordo lordo 1518.0081 4.00

3505.1010 61) 61) 2010 33.80 33.80 3506.9910 29.00 29.00

3809.1010 36.50 36.50

3823.1110 19.00 1210 23.50 1910 17.50

3824.1010 36.50 36.50 9091 36.00 36.00

a) RS 632.10 Allegato Note a piè di pagina 61) ex 3505.1010: – amidi esterificati o eterificati esente – altri fr. 4.80

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