AS 1999 75
Ordinanza concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea
Ordinanza concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane1; visto l’articolo 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura2, ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica alle importazioni di alimenti per cani e gatti del contingente doganale n. 32 provenienti dalla Comunità Europea (CE).
Art. 2 Dazi doganali 1 Sulle importazioni di alimenti per cani e gatti sono riscossi i dazi doganali indicati nell’allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (Tariffa generale)3. 2 I dazi doganali di cui al capoverso 1 sono rimborsati dall’Amministrazione fede- rale delle dogane ai titolari di quote del contingente doganale che le presentano la decisione di assegnazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), le bollette doganali e i necessari certificati di origine (titolo d’esportazione AGREX della CE) entro 60 giorni dall’assegnazione della quota del contingente doganale.
Art. 3 Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale sono assegnate secondo l’ordine d’entrata delle domande all’Ufficio federale. 2 Il giorno in cui il contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente è ri- partito proporzionalmente alle domande di permesso pervenute in quello stesso giorno.
Art. 4 Domande 1 Le domande di quote del contingente doganale devono essere inoltrate all’Ufficio federale per scritto e accompagnate dalle bollette doganali.
2 La domanda dev’essere corredata del corrispondente titolo d’esportazione AGREX
della CE.
RS 916.011.5
1998-0176 75
Ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico RU 1999 con la Comunità europea
3 Il titolo d’esportazione AGREX della CE deve fornire la prova che tutti i cereali, zuccheri, melasse, prodotti lattieri e prodotti agricoli che figurano nel capitolo 3 della tariffa doganale, nonché tutta la carne, utilizzati per la fabbricazione sono stati interamente prodotti nella CE e che per i prodotti agricoli corrispondenti la CE ha accordato sussidi all’esportazione ridotti o non ne ha affatto accordati. 4 Le persone assoggettate all’obbligo della dichiarazione doganale devono menzio- nare il titolo d’esportazione AGREX nella dichiarazione doganale e presentarlo all’ufficio doganale.
Art. 5 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui l’Amministra- zione federale delle dogane non sia stata incaricata della sua esecuzione.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin