AS 1999 86
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2, 65 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura1, ordina:
Sezione 1: Impianti viticoli
Art. 1 Superficie viticola 1 Per superficie viticola s’intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto. 2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le spe- ciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.
Art. 2 Nuovi impianti 1 Per nuovo impianto si intende l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni. 2 I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare: a. l’altitudine; b. la declività e l’esposizione del declivio; c. il clima locale; d. la natura del suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo; f. l’importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura. 3 Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sosti- tuire l’obbligo dell’autorizzazione con l’obbligo della notifica. 4 I nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m2 i cui prodotti servono esclu- sivamente al consumo privato del gestore non abbisognano dell’autorizzazione. Il Cantone può nondimeno prevedere l’obbligo di notifica. 5 Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.
RS 916.140 1 RS 910.1; RU 1998 3033
86 1998-0185
Ordinanza sul vino RU 1999
Art. 3 Ricostituzione di superfici viticole
1 È considerata ricostituzione:
a. la superficie viticola ripiantata dopo un’interruzione della coltivazione di meno di dieci anni; b. l’innesto di un nuovo tipo di vitigno; o c. la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel catasto viticolo non siano più veridiche. 2 La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le infor- mazioni necessarie per l’iscrizione nel catasto viticolo. 3 Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m2, i cui prodotti servono esclu- sivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all’obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.
4 Il Cantone disciplina la procedura di notifica.
Art. 4 Catasto viticolo 1 Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici: a. il nome del gestore o del proprietario; b. il Comune di ubicazione; c. il numero di particella; d. la superficie in m2; e. i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi; f. le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola; g. se del caso l’esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.
2 I Cantoni possono rilevare altri dati.
3 Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l’articolo 2 ca- poverso 4.
4 Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.
Art. 5 Ammissione alla produzione commerciale di vino
1 Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole
a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’articolo 2 capoverso 2. b. sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale; c. per le quali l’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l’impianto è stato effettiva- mente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell’autorizzazione. 2 Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l’ammissione decade. 3 La vendita di vino come pure di uve o di mosto d’uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produ- zione commerciale di vino.
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Art. 6 Vigneti impiantati illecitamente
1 Il Cantone dispone l’estirpazione delle viti impiantate illecitamente.
2 Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del contravventore.
Art. 7 Ammissione nell’elenco dei vitigni 1 Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le seguenti proprietà: a. la resa per unità di superficie; b. il tenore naturale in zucchero; c. il tenore globale in acidi; d. la sensibilità alle malattie. 2 Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le pro- prietà organolettiche dei vini da essi prodotti.
3 L’Ufficio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Sezione 2: Controllo della vendemmia
Art. 8 Oggetto 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all’articolo 2 capoverso 4.
2 Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d’uva:
a. il viticoltore; b. il vinificatore; c. l’ubicazione o il numero di particella; d. il vitigno; e. il quantitativo; f. il tenore naturale in zucchero. 3 Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione, mediante un rifrattometro ammesso dall’Ufficio federale di metrologia. 4 I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confedera- zione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all’80 per cento dei costi del controllo.
Art. 9 Notifica e rapporto 1 I Cantoni notificano all’Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici secondo l’ordinanza del 30 giugno 19932 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 2 L’Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni. 2 RS 431.012.1
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Sezione 3: Designazione e classificazione
Art. 10 Denominazione d’origine 1 La denominazione d’origine designa uve, mosti d’uva o vini di qualità riconosciu- ta, provenienti da un’area geografica determinata, quale il Cantone, la parte di Can- tone, il Comune, il vigneto, il castello o la tenuta viticola. 2 I vini a denominazione d’origine possono essere prodotti esclusivamente con uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della ca- tegoria 1 (art. 14). 3 I Cantoni disciplinano l’utilizzazione delle denominazioni d’origine. Determinano le corrispondenti zone di produzione e gli uvaggi autorizzati.
Art. 11 Denominazione d’origine controllata 1 La denominazione d’origine controllata designa uve, mosti d’uva o vini di qualità riconosciuta, che adempiono, oltre alle esigenze per la denominazione d’origine, altre condizioni stabilite dai Cantoni. Esse riguardano almeno: a. la delimitazione delle zone di produzione; b. i vitigni; c. i metodi di coltivazione; d. i tenori naturali minimi in zucchero; e. le rese massime per unità di superficie; f. le tecniche di vinificazione e g. l’analisi e l’esame organolettico.
2 Una denominazione di origine controllata non può essere utilizzata contempora-
neamente come semplice denominazione d’origine secondo l’articolo 10.
Art. 12 Denominazione di provenienza 1 La denominazione di provenienza designa uve, mosti d’uva o vini di una determi- nata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un’indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica. 2 I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve rac- colte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della cate- goria 2 (art. 14). 3 Se l’indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone, quest’ultimo può definire le condizioni di produzione nell’ambito dei requisiti della categoria 2.
Art. 13 Registrazione 1 I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d’origine e di prove- nienza. Lo trasmettono all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera e lo pubblica periodicamente.
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Art. 14 Classificazione 1 Per la classificazione in categorie, le partite d’uva devono raggiungere i tenori na- turali minimi in zucchero (% Brix) seguenti:
Vitigni bianchi Vitigni rossi
Categoria 1 14,8% (60° Oe) 15,8% (65° Oe) Categoria 2 14,4% (58° Oe) 15,2% (62° Oe) Categoria 3 13,6% (55° Oe) 14,4% (58° Oe)
2 La resa per la categoria 1 è limitata come segue:
Vitigni bianchi Vitigni rossi kg/m2 l/m2 (vino) kg/m2 l/m2 (vino)
1,4 1,12 1,2 0,96
3 I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3. 4 In caso di limitazione della resa secondo il peso dell’uva, i Cantoni possono pre- vedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all’articolo 16. 5 I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.
Art. 15 Trattamento separato secondo le qualità 1 Uve, mosti d’uva e vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le denominazioni e le categorie. 2 Sono salve le disposizioni dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimen- tari.
Art. 16 Declassamento Le partite d’uva, i mosti d’uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure clas- sificati in una categoria inferiore.
Sezione 4: Certificazione della qualità per l’esportazione
Art. 17 1 L’Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d’uva, succhi d’uva e vini destinati all’esportazione. 2 Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.
3 RS 817.02
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Sezione 5: Importazione
Art. 18 Eccezioni all’obbligo del permesso d’importazione Non abbisognano del permesso generale di importazione: a. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.1000, 2150 e 2950 come pure i mosti d’uva della voce di tariffa 2204.3000; b. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e
2932 nell’ambito del “contingent particulier”;
c. le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l’articolo 22.
Art. 19 Tolleranze d’importazione per le spedizioni I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932, il succo d’uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018, 6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di deposito, all’aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale d’importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg lor- di.
Art. 20 Condizioni speciali per l’assegnazione di quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d’uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che: a. effettuano l’importazione a titolo commerciale; e b. adempiono gli obblighi secondo l’articolo 68 della legge sull’agricoltura e del- l’ordinanza del 28 maggio 19974 sul controllo del commercio dei vini. 2 Le quote del contingente doganale per il “contingent particulier” sono assegnate solo a persone che: a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristora- tori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescita nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.
Art. 21 Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il “contingent particulier” secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
2 Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d’uva.
3 Le quote del contingente doganale per il “contingent particulier” pari a 10 000 hl l’anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell’11 giugno 19655 concernente l’amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale. 4 RS 817.421 5 RS 0.946.293.492.1; RU 1965 549
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Art. 22 Importazioni provenienti dai propri vigneti 1 Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922,
2931 e 2932 per economia domestica o azienda all’ADC se:
a. le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a 2 l; b. viene presentato all’Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione all’ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall’autorità estera com- petente.
2 Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.
Art. 23 Provvedimenti in caso di esaurimento del contingente doganale 1 Se è imminente l’esaurimento del contingente doganale, l’Ufficio federale incarica l’Amministrazione federale delle dogane di riscuotere l’aliquota di dazio fuori con- tingente (ADFC). 2 Il giorno in cui il contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente è ri- partito proporzionalmente alle importazioni effettuate in quello stesso giorno. L’Uf- ficio federale incarica l’Amministrazione delle dogane di rimborsare quanto pagato o di prelevare i dazi dovuti.
Sezione 6: Fondo viticolo
Art. 24
1 L’Ufficio federale amministra il fondo viticolo.
2 Nell’ambito dei crediti autorizzati, il fondo viticolo è destinato a finanziare in mo- do complementare: a. i provvedimenti volti a mantenere le superfici viticole, in particolare i paga- menti diretti a favore dei terreni in forte pendenza o a terrazze; b. la promozione dello smercio di prodotti della viticoltura secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulla promozione dello smercio; la promozione dello smercio di vino si limita all’esportazione; c. i costi per la certificazione della qualità secondo l’articolo 17 non coperti dell’Ufficio federale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 25 Esecuzione L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.
6 RS 916.010; RU 1998 3205
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Art. 26 Disposizioni transitorie per l’importazione 1 Il contingente doganale per il vino bianco è ripartito fino al 31 dicembre 2000 se- condo lo Statuto del vino del 23 dicembre 19717. L’Ufficio federale pubblica il ban- do d’asta sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Stabilisce il termine per le of- ferte e i quantitativi massimi. 2 I risultati dell’asta sono pubblicati dal servizio competente a rilasciare i permessi nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Sono pubblicati: a. il nome e la sede o il domicilio dell’importatore; b. il quantitativo assegnato. 3 Il contingente doganale per il vino rosso è ripartito fino al 31 dicembre 2000 se- condo lo Statuto del vino. Sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione delle do- gane, l’Ufficio federale può incaricare quest’ultima immediatamente prima del- l’esaurimento del contingente doganale di riscuotere l’ADFC. L’Ufficio federale decide circa l’ammissione all’aliquota di dazio del contingente. Incarica l’Ammini- strazione delle dogane di rimborsare quanto pagato o di prelevare i dazi dovuti.
Art. 27 Fondo viticolo precedente I mezzi del fondo viticolo precedente sono trasferiti nel nuovo fondo viticolo al 1° gennaio 1999.
Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
7 RU 1972 56, 1976 2042, 1980 355, 1981 362, 1987 2497, 1993 1462, 1995 2002, 1996 3087, 1997 1182
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