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AS 1999 873

Regolamento concernente i sussidi della fondazione Pro Helvetia

Regolamento concernente i sussidi della Fondazione Pro Helvetia (Regolamento dei sussidi)

del 20 novembre 1997

Approvato dal Consiglio federale il 7 dicembre 1998

Il Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia, visto l’articolo 11a della legge federale del 17 dicembre 19651 concernente la Fondazione Pro Helvetia, dispone:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo La Fondazione Pro Helvetia accorda sussidi a progetti che giovino alla salvaguardia del patrimonio culturale, alla produzione culturale, alla cultura popolare ed agli scambi culturali in Svizzera nonché alla promozione dei rapporti culturali con l’estero. Essa sostiene inoltre, a titolo di mediazione culturale, gli sforzi intrapresi nell’educazione degli adulti e nell’animazione socioculturale.

Art. 2 Diritto ai sussidi Nessuno può far valere alcun diritto ai sussidi.

Sezione 2: Categorie di sussidi

Art. 3 Sussidi per la realizzazione di progetti 1 Di norma, la Fondazione accorda sussidi unici a persone fisiche nonché a persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico. 2 Il Consiglio di fondazione definisce nel dettaglio le modalità per gli ambiti di promozione e le forme di sovvenzione nella Guida per i richiedenti, ottenibile presso la segreteria.

RS 447.12 1 RS 447.1

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Regolamento dei sussidi RU 1999

Art. 4 Sussidi di lavoro Di propria iniziativa o su richiesta, la Fondazione eroga sussidi di lavoro a scrittori nonché a musicisti svizzeri o stabilmente residenti in Svizzera per la creazione di nuove opere. Le modalità sono fissate in un contratto di diritto pubblico.

Sezione 3: Domande

Art. 5 Principi

1 In linea di massima, i sussidi sono accordati previa domanda.

2 Le domande, debitamente motivate, devono essere presentate per scritto alla segre- teria della Fondazione. I gruppi di lavoro del Consiglio di fondazione possono fissare le scadenze d’inoltro. Le domande vengono trattate in base allo scadenzario dei termini e delle sedute dei singoli gruppi di lavoro. Tutte le scadenze sono rese note dalla segreteria in forma appropriata.

3 In linea di massima, l’esito viene notificato entro un mese dall’esame della

domanda da parte del gruppo di lavoro competente.

Art. 6 Documentazione 1 Le domande di sussidi per la realizzazione di progetti devono essere corredate di: a. una descrizione del progetto; b. un preventivo possibilmente preciso e un piano finanziario in cui figurino anche tutti i contributi richiesti a terzi oppure prospettati o già assegnati da terzi.

2 Le domande di sussidi di lavoro devono essere corredate di:

a. un breve curriculum vitae e un esemplare delle pubblicazioni più importanti del richiedente; b. una breve descrizione del progetto (tema, titolo, genere letterario); c. indicazioni sul tempo di lavoro presumibilmente necessario.

3 Se la documentazione inoltrata non fosse sufficiente per esaminare la domanda,

potranno essere richiesti ulteriori documenti o informazioni.

Sezione 4: Procedura

Art. 7 Compiti della segreteria 1 La segreteria conferma la ricezione della richiesta e verifica se essa corrisponde allo scopo della Fondazione. Qualora la documentazione fosse incompleta o fossero necessarie ulteriori informazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3, essa chiede le informazioni o i documenti mancanti. In base allo scadenzario indica al richiedente il tempo presumibilmente necessario per evadere la domanda.

2 Per ogni domanda manifestamente non contraria allo scopo della Fondazione, la

segreteria allestisce un modulo in cui riporta in breve il titolo, l’importo richiesto e

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gli elementi principali del progetto. Il dossier è poi trasmesso all’organo competente della Fondazione.

Art. 8 Rifiuto della domanda

1 La segreteria può respingere una domanda:

a. che manifestamente non corrisponde allo scopo della Fondazione; b. che manifestamente non corrisponde alle direttive del gruppo di lavoro competente all’interno del Consiglio di fondazione. 2 Su richiesta del richiedente, l’organo competente secondo l’articolo 10 rilascia una decisione impugnabile. 3 Qualora il budget annuo destinato a un determinato scopo fosse esaurito, il gruppo di lavoro competente può incaricare la segreteria di respingere ulteriori domande senza una decisione materiale, ma con l’indicazione della mancanza di risorse. Le persone richiedenti possono tuttavia esigere una decisione da parte dell’organo competente.

Art. 9 Esame della domanda

1 Ogni dossier da esaminare, che non rientri nell’ambito di competenze di un

responsabile di divisione, deve essere sottoposto almeno ad un membro del Consiglio di fondazione che abbia familiarità con la materia.

2 In linea di massima, i membri del Consiglio di fondazione cui è sottoposto un

dossier ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 rilasciano il loro giudizio per scritto.

Art. 10 Decisione 1 A seconda dell’importo richiesto, l’esame delle domande e le decisioni in merito sono affidati al responsabile di divisione competente, a singoli membri del Consiglio di fondazione, a un gruppo di lavoro o al Comitato direttivo. L’assegnazione di con- tributi regolari è di competenza del Comitato direttivo.

2 Le loro competenze sono definite nel regolamento interno.

3 Nei limiti del loro ambito di competenze, i gruppi di lavoro possono fissare gli importi massimi che richiedono una decisione da parte di uno, due o tre membri del Consiglio di fondazione. Le domande che per i loro contenuti non rientrano nella pratica corrente sono trattate dal gruppo di lavoro in seduta plenaria a prescindere dall’importo richiesto.

4 Ogni membro è messo al corrente dei dossier assegnati al gruppo di lavoro. Può

chiedere che in merito a un determinato dossier affidato a uno o più membri del gruppo di lavoro si decida in seduta plenaria. 5 Gli affari urgenti vengono evasi mediante decisione del presidente in conformità al regolamento interno.

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Art. 11 Diritto di firma Le decisioni vengono prese a nome del Consiglio di fondazione. Esso può delegare il diritto di firma ai suoi organi aventi facoltà di decisione in conformità all’articolo

10 capoverso 1 oppure alla direzione e ai responsabili di divisione.

Art. 12 Ricorso Contro le decisioni degli organi della Fondazione è possibile interporre ricorso presso la Commissione federale di ricorso per la Fondazione Pro Helvetia entro 30 giorni dalla notifica. Anche il rifiuto di una domanda di sussidio di lavoro è considerato una decisione.

Art. 13 Disposizioni complementari 1 Nella misura in cui la procedura non è disciplinata dagli articoli da 7 a 12, è applicabile la legge federale sulla procedura amministrativa2. 2 Nella misura in cui l’attività di Pro Helvetia non è subordinata a disposizioni speciali della legge o del presente regolamento, fanno testo le disposizioni contenute nella legge sui sussidi del 5 ottobre 19903.

Sezione 5: Diritti e doveri dei beneficiari di sussidi

Art. 14 Versamento dei sussidi 1 Di norma, i sussidi sono versati a progetto ultimato su presentazione del rapporto conclusivo e del conteggio finale. 2 Qualora le circostanze lo giustifichino, è possibile versare su richiesta un acconto fino al 50 per cento o, in casi eccezionali, fino all’80 per cento dell’importo previsto.

Art. 15 Doveri

1 I beneficiari devono impiegare i sussidi conformemente alle condizioni ed agli

oneri imposti dalla Fondazione e menzionare adeguatamente il supporto ottenuto.

2 Essi devono inoltre:

a. informare su richiesta la Fondazione sull’avanzamento dei lavori in qualsiasi momento; b. informare tempestivamente la segreteria su eventuali modifiche materiali del progetto.

Art. 16 Decadenza e restituzione dei sussidi 1 Il sussidio assegnato decade ed eventuali acconti ricevuti devono essere restituiti se:

2 RS 172.021 3 RS 616.1

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a. i sussidi sono stati assegnati a torto, in base a indicazioni inesatte o incomplete; b. la scadenza fissata per la realizzazione del progetto non è stata rispettata; c. le condizioni e gli oneri sono stati infranti; d. parti del progetto determinanti per l’ottenimento di un sussidio non sono state realizzate o lo sono state in misura insufficiente; e. il deficit non è comprovato, qualora sia stata accordata una garanzia di deficit. 2 Se il parziale o totale fallimento di un progetto non è dovuto ai beneficiari o se questi hanno già preso misure che non possono essere annullate senza perdite finanziarie eccessive, la Fondazione non esige la restituzione del sussidio oppure lo riduce adeguatamente.

Sezione 6: Disposizione finale

Art. 17 Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato con l’approvazione da parte del Consiglio federale e sostituisce il regolamento dell’8 dicembre 19884.

20 novembre 1997 In nome del Consiglio di fondazione della Fondazione Pro Helvetia: La presidente, Simmen

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