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AS 1999 878

Ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE)

Modifica del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19951 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 1 Il periodo contabile per la contabilità della truppa è di al massimo un mese civile.

Art. 28 Ripartizione dei fondi in caso di scioglimento, ristrutturazione o costituzione di nuove formazioni di truppa 1 Ogni formazione sciolta preleva una quota del 25 per cento sul saldo della cassa d’unità (stato al 1° gennaio dell’anno nel quale ha avuto luogo l’ultimo servizio). Detto importo può: a. essere utilizzato per alimentare la cassa d’unità delle formazioni neocostituite; b. essere distribuito alle formazioni ristrutturate o che sono mantenute.

2 Per la cerimonia di scioglimento, le formazioni sciolte possono utilizzare un

determinato importo della cassa d’unità, calcolato per militare. 3 L’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, d’intesa con il Gruppo della logistica, emana le istruzioni al riguardo e stabilisce segnatamente l’utiliz- zazione degli importi secondo i capoversi 1 e 2.

4 In occasione dello scioglimento di una formazione, gli importi rimanenti sono

versati alla cassa federale.

5 Lo scioglimento delle altre casse permanenti è regolato dagli statuti e dai

regolamenti particolari loro applicabili (art. 23 e 25). 6 I fondi delle altre casse permanenti i cui statuti o regolamenti non contengono alcuna disposizione concernente l’utilizzazione del patrimonio, nonché gli oggetti d’inventario delle formazioni sciolte o ristrutturate sono ripartiti tra le formazioni neocostituite. L’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri elabora, in collaborazione con gli organi di comando competenti e le autorità militari cantonali, un piano di ripartizione che sottopone, per il tramite del Gruppo della logistica, al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per approvazione, prima di procedere alla ripartizione dei fondi.

1 RS 510.301

878 1998-0159

Amministrazione dell’esercito RU 1999

Art. 67 Esigenze La sussistenza della truppa dev’essere semplice, buona, sana e sufficiente.

Art. 108 Personale dell’esercizio Per la durata del servizio in caserma delle scuole reclute e dei corsi d’istruzione secondo la tabella delle scuole (eccettuati i corsi che contano come corso di ripetizione), l’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri può, a richiesta del comandante, impiegare personale dell’esercizio per la cura dell’equipaggiamento personale e dell’alloggio degli ufficiali, dei sottufficiali superiori, degli aspiranti ufficiali, dei piloti e degli allievi piloti militari.

Art. 109 Personale supplementare 1 L’Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri può assumere personale supplementare se non esiste personale dell’esercizio per assicurare le prestazioni indicate nell’articolo 108, o se queste prestazioni sono richieste durante la dislocazione delle scuole reclute e dei corsi d’istruzione secondo la tabella delle scuole (eccettuati i corsi che contano come corso di ripetizione). 2 L’impiego di personale supplementare durante il periodo di dislocazione avviene su proposta del comandante.

Art. 112 cpv. 2 2 Quando viaggiano a spese della Confederazione, gli ufficiali, gli aspiranti ufficiali, i sottufficiali superiori, gli aspiranti sergenti maggiori e gli aspiranti furiere hanno diritto al trasporto in prima classe; tutti gli altri militari hanno diritto al trasporto in seconda classe.

Titolo prima dell’art. 139

Titolo 8: Impiego di veicoli civili e attrezzi del genio civile Capitolo 1: In generale

Art. 139 cpv. 1 e 1bis 1 La Confederazione assume la responsabilità per danni e perdite avvenuti durante il servizio, dal giorno della presa in consegna dei veicoli civili e degli attrezzi del genio civile a quello della loro restituzione, a meno che si tratti del logorio normale o di difetti preesistenti. 1bis Sono fatti salvi i contratti complementari o di tenore diverso stipulati tra il detentore civile e la Confederazione.

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Amministrazione dell’esercito RU 1999

Titolo prima dell’art. 143

Sezione 3: Utilizzazione in servizio di automobili civili

Art. 143 cpv. 1 e 2 1 In casi speciali, può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea, in servizio militare, di automobili civili. 2 Le automobili civili utilizzate in servizio sono condotte dal detentore in servizio o da un suo incaricato. Esse circolano munite di targhe di controllo cantonali e con l’assicurazione di responsabilità civile del detentore.

Art. 144 cpv. 1 1 L’utilizzazione in servizio militare di automobili civili è autorizzata per otto giorni al massimo e solo se il compito non può essere adempito, in tempo utile, ricorrendo a mezzi pubblici di trasporto o se non è possibile disporre di veicoli militari adatti.

Art. 145 Indennità Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport fissa l’indennità chilometrica per l’utilizzazione militare delle automobili civili. L’indennità comprende tutte le spese in relazione con l’utilizzazione delle automobili.

Art. 146 Assicurazione casco Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport conclude un’assicurazione casco; essa è destinata a coprire i danni causati alle automobili civili durante la loro utilizzazione in servizio militare (incluse le corse per l’entrata in servizio e il licenziamento). La franchigia addossata al detentore del veicolo è, in caso di danni causati in un incidente, di 100 franchi.

Titolo prima dell’art. 149

Sezione 3: Assegnazione di commesse a imprese civili

Art. 149 Principio In casi particolari, può essere autorizzata l’assegnazione di commesse a imprese civili.

Art. 150 cpv. 1 e 3 1 L’autorizzazione per assegnare commesse a imprese civili è concessa soltanto se non è possibile disporre di attrezzi militari adatti. 3 In occasione dell’occupazione di un dispositivo d’impiego in servizio attivo, la competenza di assegnare commesse a imprese civili è delegata fino a livello di

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compagnia; essa è tuttavia limitata al noleggio di una pala caricatrice e di un escavatore per unità, per una durata di 14 giorni al massimo.

Art. 151 cpv. 1 1 Il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale stabilisce le indennità per l’assegnazione di commesse a imprese civili. L’indennità comprende tutte le spese in relazione con l’uso delle macchine e degli attrezzi.

Art. 168 cpv. 1 lett. a n. 1 Concerne solo il testo francese

Art. 173 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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