AS 1999 883
Ordinanza sul servizio di volo militare
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)
Modifica del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare è modificata come segue:
Modifica di designazioni 1 Negli articoli 4 lettera c e 30, la designazione «trp ADCA» è sostituita con «Forze aeree».
2 Nell’articolo 8, la designazione «Comando delle truppe d’aviazione e di difesa
contraerea (CADCA)» è sostituita con «Forze aeree». 3 Negli articoli 9 capoverso 2, 14 capoversi 2 e 3, 15 capoverso 3, 21 capoversi 1 e 2 nonché 36 capoversi 1 e 2, la designazione «CADCA» è sostituita con «Forze aeree».
Art. 3 cpv. 1 lett. b nonché cpv. 5
1 L’istruzione di pilota militare di milizia fino al brevetto comprende:
b. una scuola per piloti di 192 giorni al massimo;
5 L’avanzamento a pilota militare di milizia operativo comprende:
a. un servizio d’avanzamento (WAU) di 66 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente (5 settimane ciascuno di WAU 1 e WAU 2); b. un’istruzione tattiva (TAKAUS) di 52 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente (4 settimane ciascuno di TAKAUS 1 e TAKAUS 2); c. un corso di condotta I (C cond I) di 26 giorni al massimo (13 giorni di C cond I per piloti [TAKAUS 3] e 13 giorni di C cond I delle Forze aeree) e 26 giorni di servizio pratico.
Art. 17 cpv. 2 e 3 2 I piloti di velivoli da combattimento monoposto e i primi piloti di velivoli da combattimento biposto e velivoli scuola a reazione lasciano il servizio di volo a 55 anni.
1 RS 512.271
1998-0251 883
Servizio di volo militare RU 1999
3 In casi eccezionali, il DDPS può, per motivi militari, aumentare il limite d’età segnatamente quando la funzione di comando del pilota e la prontezza d’impiego delle Forze aeree lo richiedono.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
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