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AS 1999 915

Ordinanza concernente la soppressione dell'Ufficio centrale della difesa

Ordinanza concernente la soppressione dell’Ufficio centrale della difesa

del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 64 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione1 (LOGA), ordina:

Art. 1

1 L’Ufficio centrale della difesa (UCF) è soppresso, in deroga all’articolo 3

capoverso 1 lettera b della legge federale del 27 giugno 19692 sugli organi direttivi e il Consiglio della difesa. 2 I compiti dell’UCF sono affidati ad altre unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1236

RS 172.214.3

1998-0244 915

Soppressione dell’Ufficio centrale della difesa RU 1999

Allegato

Modifica del diritto vigente

1. Ordinanza del 9 maggio 19793 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli

uffici

Art. 9 n. 1 lett. g, 8 e 10 lett. d

1. Segreteria generale

g. Coordinamento delle misure civili e militari nel campo della difesa integrata, compresi il coordinamento della preparazione dell’aiuto in caso di catastrofi a livello federale e il sostegno dei Cantoni negli esercizi di condotta civile.

8. Abrogato

10. Ufficio federale della protezione civile

d. Organizzazione di corsi della difesa integrata (sezione 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 19744 sull’istruzione DI).

2. Decreto del Consiglio federale del 25 febbraio 19705 sugli organi direttivi e il Consiglio della difesa

Art. 1 cpv. 1 lett. a

1 Fanno parte dello Stato maggiore della difesa (denominato appresso «Stato

maggiore»): a. il presidente designato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

Art. 4 Abrogato

Art. 5 Compiti e attribuzioni del presidente dello Stato maggiore Il presidente: a. rappresenta lo Stato maggiore verso i terzi; b. può trattare direttamente con gli uffici e i servizi federali, d’intesa con i dipartimenti competenti.

Art. 8 cpv. 2 Abrogato

3 RS 172.010.15 4 RS 501.2 5 RS 501.1

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