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AS 1999 917

Legge federale sul censimento federale della popolazione

Legge federale sul censimento federale della popolazione

del 26 giugno 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 19, 20, 22bis, 27sexies, 31quinquies capoverso 5, 34quater, 34sexies, 34novies, 41ter capoverso 5 e 85 numero 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 19971, decreta:

Art. 1 Oggetto del censimento Ogni dieci anni sono rilevati su tutto il territorio svizzero dati sulla struttura della popolazione, delle economie domestiche, delle abitazioni, degli edifici, degli stabilimenti nonché sulla mobilità dei pendolari.

Art. 2 Data La prossima rilevazione strutturale avrà luogo nell’anno 2000. Il Consiglio federale stabilisce la data esatta e la durata della rilevazione, nonché le date delle ulteriori rilevazioni.

Art. 3 Programma della rilevazione e metodo 1 Il Consiglio federale stabilisce in collaborazione con i Cantoni il programma della rilevazione e ne disciplina il metodo e lo svolgimento. 2 Promuove l’armonizzazione e l’impiego di registri per semplificare la rilevazione e alleviare il compito alle persone interrogate.

Art. 4 Impiego dei dati 1 I dati ricavati dalla rilevazione strutturale possono essere utilizzati soltanto per scopi non implicanti informazioni di carattere personale. 2 Determinati dati possono essere utilizzati per aggiornare e correggere i registri comunali e cantonali degli abitanti nonché per creare un registro federale degli edifici e delle abitazioni. Il Consiglio federale stabilisce questi dati.

3 Per creare e tenere il registro federale degli edifici e delle abitazioni, la

Confederazione fa capo ai registri esistenti. I dati figuranti nei registri accessibili al pubblico sono messi gratuitamente a disposizione delle autorità preposte alla rilevazione strutturale.

RS 431.112 1 FF 1997 III 1009

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Censimento federale della popolazione. LF RU 1999

4 Le informazioni che emergono dall’aggiornamento e dalla correzione dei registri degli abitanti e dalla creazione del registro degli edifici e delle abitazioni non possono servire da base per decisioni e misure a danno delle persone interessate.

Art. 5 Garanzia della protezione dei dati e segreto d’ufficio 1 Appena ultimato l’appuramento, i dati della rilevazione strutturale vengono resi anonimi e le designazioni delle persone distrutte. 2 L’aggiornamento e la correzione dei registri comunali e cantonali degli abitanti devono essere ultimati entro sei mesi dalla fine della rilevazione dei dati. La creazione del registro federale degli edifici e delle abitazioni va terminata contemporaneamente all’appuramento dei dati. 3 I risultati della rilevazione possono essere pubblicati soltanto in modo da non permettere l’identificazione delle persone interessate. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati, segnatamente sui diritti delle persone tenute a dare informazioni e sulla distruzione dei moduli di rilevazione dopo la raccolta dei dati. 5 Il Consiglio federale e i Cantoni designano, per il loro rispettivo settore, un servizio incaricato di assicurare il rispetto della protezione dei dati. 6 Chi collabora alla rilevazione dei dati sottostà al segreto d’ufficio (art. 320 CP 2).

Art. 6 Obbligo di dare informazioni; tasse 1 Sono tenute a dare informazioni le persone fisiche, per loro stesse e per le persone che rappresentano legalmente, i proprietari di case e i loro rappresentanti nonché, per le economie domestiche collettive, le persone designate dal Consiglio federale.

2 Chiunque risponde alle domande in modo incompleto o falso oppure nonostante

diffida non restituisce entro il termine stabilito i moduli di rilevazione o altri documenti è tenuto a pagare una tassa alle autorità competenti per gli oneri supplementari cagionati. Il Consiglio federale stabilisce la tariffa oraria. La tassa non può superare 1000 franchi.

3 Sono esonerate dal pagamento della tassa le persone che non sono in grado di

rispondere alle domande, di compilare o di far compilare i moduli di rilevazione.

4 Per la procedura di riscossione delle tasse si applica il diritto cantonale.

Art. 7 Spese

1 La Confederazione sopporta le spese per:

a. le disposizioni generali della rilevazione strutturale; b. la raccolta e lo spoglio dei dati; e c. l’accertamento delle coordinate degli edifici. 2 I Cantoni e i Comuni sopportano le spese per lo svolgimento della rilevazione sul loro territorio.

2 RS 311.0

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3 La Confederazione concede un contributo finanziario ai Cantoni per promuovere

l’armonizzazione e la coordinazione dei registri degli abitanti, degli edifici e delle abitazioni.

Art. 8 Diritto suppletorio Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 3 febbraio 18604 sul censimento federale della popolazione è abrogata.

Art. 10 Modifica del diritto vigente La legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 3bis 3bis L’Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro la Confederazione per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, nonché ciascun Cantone per l’esecuzione dei propri compiti legali per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati.

Art. 11 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

3 RS 431.01 4 CS 4 285; RU 1988 1910, 1993 2080 5 RS 431.01

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 15 ottobre 19986.

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1999.

13 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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6 FF 1998 2744

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