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AS 1999 921

Ordinanza sul censimento federale della popolazione del 2000

Ordinanza sul censimento federale della popolazione del 2000

del 13 gennaio 1999

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 26 giugno 19981 sul censimento federale della popolazione; vista la legge del 9 ottobre 19922 sulla statistica federale (LStat), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo del censimento 1 Il censimento della popolazione, quale rilevazione strutturale della Svizzera, deve mettere a disposizione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, delle diverse cerchie dell’economia, della vita sociale, politica e culturale, delle università e di altre istituzioni interessate alla ricerca e all’insegnamento, come pure di tutti gli altri interessati, i dati statistici necessari per pianificare e prendere decisioni, a scopo di ricerca o per l’informazione del pubblico.

2 La rilevazione deve fornire informazioni su:

a. la consistenza numerica e la distribuzione territoriale della popolazione residente; b. la struttura demografica e socio-economica della popolazione; c. la consistenza numerica, la distribuzione territoriale e la struttura delle abitazioni e degli edifici ad uso abitativo; d. le condizioni d’abitazione della popolazione; e. il luogo di lavoro o di studio e la mobilità dei pendolari. 3 La rilevazione deve fornire alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni dati di ba- se per altre statistiche.

Art. 2 Portata della rilevazione

1 La rilevazione concerne:

a. tutte le persone domiciliate in Svizzera; b. tutte le abitazioni; c. tutti gli edifici che interamente o in parte servono ad uso abitativo.

2 La popolazione residente in un Comune comprende tutte le persone che hanno il

loro domicilio economico nel Comune. L’allegato regola la determinazione del domicilio economico e civile.

RS 431.112.1

1999-4022 921

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Art. 3 Caratteristiche della popolazione residente

1 La rilevazione censisce presso la popolazione residente:

a. le seguenti caratteristiche principali: 1. la data di nascita, il luogo di nascita, il sesso, indicazioni sullo stato civile, la posizione nell’economia domestica, indicazioni concernenti i figli, la lingua, la religione, la nazionalità, il domicilio economico, il domicilio civile come pure il domicilio di cinque anni prima della rilevazione,

2. il tipo di permesso per gli stranieri,

3. le attività, lucrative o meno, la formazione come pure la professione e la

posizione professionale,

4. l’ubicazione del posto di lavoro o di studio, i mezzi di trasporto utilizzati

per recarsi al lavoro o a scuola, come pure il tempo occorrente per questo tragitto e la frequenza dello stesso; b. le seguenti caratteristiche ausiliarie: l’indirizzo del domicilio o dei domicili, il numero di telefono dell’economia domestica, il nome e l’indirizzo del posto di lavoro o di studio; c. la designazione delle persone: cognome e nome. 2 Altre caratteristiche principali, ossia il ramo economico, la forma giuridica, le dimensioni e le coordinate del posto di lavoro o di studio, sono determinate con l’ausilio del loro nome e indirizzo e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS).

3 Il tipo di economia domestica collettiva è rilevato presso le direzioni delle

istituzioni ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a.

Art. 4 Caratteristiche degli edifici e delle abitazioni Con la rilevazione sono determinate, presso i proprietari, riguardo agli edifici destinati interamente o in parte ad uso abitativo e alle loro abitazioni: a. le seguenti caratteristiche principali degli edifici: l’ubicazione (indirizzo e coordinate dell’edificio), il genere d’immobile, l’epoca di costruzione e quella dell’ultima ristrutturazione, il numero di piani, il tipo di proprietario, il tipo di riscaldamento, la fornitura d’acqua calda e le fonti energetiche impiegate o il sistema di riscaldamento dell’ambiente e dell’acqua; b. le seguenti caratteristiche principali delle abitazioni: il piano, il numero dei locali abitabili, il numero dei locali abitabili fuori dall’abitazione, la presenza di una cucina, la superficie, i rapporti di proprietà, di locazione o di affitto, il costo della locazione e il tipo di occupazione; c. le seguenti caratteristiche ausiliarie: l’indirizzo del proprietario o dell’ammi- nistrazione; d. la designazione delle persone: il cognome e il nome del proprietario e del titolare dell’abitazione.

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Art. 5 Identificatori Per collegare gli universi statistici della rilevazione, ovvero persone, economie domestiche, abitazioni, edifici e posti di lavoro o di studio si utilizzano i seguenti identificatori: a. numero UST del Comune; b. numero del circondario di censimento; c. numero dell’edificio; d. numero dell’economia domestica; e. numero dell’abitazione; f. numero RIS.

Art. 6 Moduli di rilevazione e documenti ausiliari, buste

1 Per la rilevazione vengono utilizzati i seguenti moduli:

a. rilevazione delle persone e delle economie domestiche:

1. questionario individuale,

2. questionario delle economie domestiche,

3. elenco per economie domestiche collettive;

b. rilevazione degli edifici e delle abitazioni: questionario sugli edifici, con una parte dedicata alle domande sulle abitazioni.

2 Per tutti i questionari vengono usate buste che si possano chiudere.

3 Per la rilevazione vengono utilizzati i seguenti documenti ausiliari:

a. liste di controllo dei circondari di censimento (Comuni con rilevatori); b. bollettini di consegna.

Art. 7 Elenco degli indirizzi degli edifici 1 Per la preparazione della rilevazione, il controllo dei ritorni nel lavoro sul campo e l’elaborazione dei questionari individuali e degli edifici ci si avvale di un elenco degli indirizzi degli edifici. 2 L’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con i Cantoni una prima versione dell’elenco degli indirizzi degli edifici, entro il 30 giugno 1999.

3 I Comuni completano e aggiornano l’elenco degli indirizzi degli edifici in

collaborazione con i Cantoni e lo trasmettono entro il 30 giugno 2000 all’Ufficio federale. 4 L’Ufficio federale sostiene i Comuni e i Cantoni in questo compito e definisce la forma per la trasmissione delle necessarie indicazioni.

5 L’elenco degli indirizzi degli edifici contiene le seguenti indicazioni:

a. numero UST del Comune; b. nome del Comune; c. numero del circondario di censimento; d. codice locale; e. numero della particella nel registro fondiario; f. numero dell’edificio; g. indirizzo dell’edificio;

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h. coordinate dell’edificio; i. tipo dell’oggetto; j. nome e indirizzo del proprietario o dell’amministrazione; k. codice per edificio con una sola economia domestica; l. codice per edificio con economie domestiche collettive; m. numero dei questionari sugli edifici; n. codice per il metodo di rilevazione dell’edificio; o. termine di rinvio del questionario e indirizzo a cui rinviarlo; p. altri dati supplementari per l’utilizzazione dell’elenco degli indirizzi degli edifici.

Art. 8 Software dei Comuni L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Comuni a partire dalla metà del 1999 un software per l’aggiornamento dell’elenco degli indirizzi degli edifici, per l’approntamento e la standardizzazione dei dati del registro degli abitanti, per assistere la formazione delle economie domestiche, per la prestampa dei moduli di rilevazione, per il controllo dei ritorni come pure per l’allestimento delle liste di controllo e dei bollettini di consegna.

Art. 9 Data della rilevazione La rilevazione sarà effettuata martedì 5 dicembre 2000.

Art. 10 Rilevazione di controllo 1 L’Ufficio federale eseguirà una rilevazione campionaria di controllo per verificare la qualità dei dati ottenuti con la rilevazione principale. 2 L’Ufficio federale può affidare la rilevazione di controllo a istituti demoscopici privati. La rilevazione di controllo può essere eseguita tramite questionari oppure interviste telefoniche o personali. Essa può inoltre essere svolta in combinazione con un’altra statistica dell’Ufficio federale. 3 I dati della rilevazione di controllo non possono essere utilizzati per l’armoniz- zazione del registro degli abitanti secondo l’articolo 30, né per l’allestimento di un registro federale degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 31. 4 Per i dati della rilevazione di controllo vanno inoltre osservate le disposizioni sulla protezione dei dati secondo la sezione 3.

Art. 11 Obbligo d’informare 1 I moduli di rilevazione devono essere compilati in maniera completa e veritiera, quindi ritornati.

2 Sono tenuti a rispondere:

a. alle domande sulle persone: ogni persona fisica per sé e per le persone che essa rappresenta legalmente; per coloro che si trovano in istituti, ospizi e simili economie domestiche collettive e non sono in grado di rispondere essi stessi, le direzioni di queste istituzioni. Le direzioni delle economie domestiche

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collettive rispondono alla domanda concernente il tipo di economia domestica collettiva; b. alle domande sugli edifici e sulle abitazioni: il proprietario o il suo rappresentante. Nel Cantone Ticino, le persone fisiche devono indicare anche il costo della locazione, i rapporti di proprietà, di locazione o di affitto; le altre caratteristiche della rilevazione degli edifici e delle abitazioni vengono riprese dal registro cantonale degli edifici e delle abitazioni.

3 Sono eccettuati dall’obbligo d’informare i membri del personale residente in

Svizzera delle ambasciate, dei consolati e delle rappresentanze permanenti di altri Stati, compresi i loro congiunti, titolari di un permesso del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). 4 Negli istituti di pena e nelle cliniche psichiatriche vengono omessi nomi e cognomi di detenuti o degenti.

5 Le persone con due o più domicili devono compilare un questionario individuale

per ciascun domicilio.

6 L’obbligo d’informare si estende anche alle persone che nel giorno della

rilevazione sono temporaneamente assenti.

7 A seconda delle possibilità tecniche, l’Ufficio federale può consentire alla

popolazione di rispondere ai questionari tramite Internet. Esso emana le necessarie istruzioni e direttive al momento opportuno. 8 L’obbligo di informare si estende di norma anche alla rilevazione di controllo. Se la rilevazione di controllo è svolta in combinazione con un’altra rilevazione statistica dell’Ufficio federale, ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2, l’obbligo d’informare è retto dalle disposizioni applicabili a quest’altra rilevazione.

Art. 12 Tassa per oneri cagionati in caso di violazione dell’obbligo d’informare 1 Prima di riscuotere una tassa per il lavoro supplementare cagionato dal rifiuto d’informare, le autorità competenti devono inviare un sollecito scritto. 2 Il costo del lavoro supplementare viene calcolato sulla base di una tariffa oraria di franchi 110.

3 La tassa è riscossa:

a. per persona, presso le persone fisiche o i loro rappresentanti legali; b. per economia domestica collettiva, presso la direzione delle economie domestiche collettive ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a; c. per edificio, presso i proprietari o i loro rappresentanti.

4 Il pagamento della tassa non esonera dall’obbligo d’informare.

Art. 13 Rilevazioni supplementari 1 L’Ufficio federale, incaricato di dirigere la rilevazione, può autorizzare i Cantoni e i Comuni a svolgere, insieme alla rilevazione strutturale, altre rilevazioni statistiche. 2 L’autorizzazione dev’essere chiesta entro il 1° marzo 2000. Essa viene accordata se lo svolgimento corretto della rilevazione non rischia d’essere ostacolato e se la

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protezione dei dati è assicurata anche per le rilevazioni supplementari. I questionari previsti devono essere allegati alla richiesta.

Sezione 2: Esecuzione della rilevazione

Art. 14 Autorità competenti

1 La rilevazione è eseguita sotto la direzione dell’Ufficio federale.

2 Ogni Cantone designa un servizio responsabile di coordinare la preparazione e

l’esecuzione della rilevazione sul territorio cantonale e che funga da servizio di collegamento tra le autorità comunali e l’Ufficio federale. 3 La rilevazione si svolge per Comune politico. Nel Cantone Turgovia si svolge per Comune locale, sempre che la riforma dei Comuni non sia conclusa entro la metà del 2000.

4 I Comuni sono responsabili della completezza della rilevazione sul territorio

comunale. 5 I Comuni designano un servizio o un funzionario responsabile della preparazione e dell’esecuzione della rilevazione, del controllo e del completamento dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari. 6 La rilevazione dei membri del personale residente in Svizzera delle organizzazioni internazionali, compresi i loro congiunti, titolari di un permesso del DFAE è eseguita dall’Ufficio federale con l’ausilio del registro ORDIPRO del DFAE. 7 I dati necessari dei membri del personale residente in Svizzera delle ambasciate, dei consolati e delle rappresentanze permanenti di altri Stati, compresi i loro congiunti, titolari di un permesso del DFAE, sono ripresi dal registro ORDIPRO del DFAE, senza un’inchiesta diretta.

8 La rilevazione di controllo è eseguita dall’Ufficio federale.

Art. 15 Documenti di rilevazione e corsi d’istruzione

1 L’Ufficio federale elabora i moduli di rilevazione e i documenti ausiliari.

2 L’Ufficio federale redige le istruzioni per le autorità comunali e i rilevatori.

3 L’Ufficio federale organizza corsi d’istruzione per i servizi cantonali.

4 I Cantoni istruiscono a loro volta le autorità comunali. A questo scopo, l’Ufficio federale mette a loro disposizione sussidi didattici.

Art. 16 Coordinate degli edifici

1 Nella misura in cui non gli siano note da altre fonti, i Comuni forniscono

all’Ufficio federale le coordinate degli edifici residenziali, dei posti di lavoro e di studio o raccolgono i dati che gli consentano di determinarle. 2 L’Ufficio federale sostiene i Comuni in questo compito e indica in quale forma le coordinate e/o i dati necessari devono essere trasmessi.

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3 I Cantoni possono fornire all’Ufficio federale le coordinate degli edifici dei loro Comuni.

Art. 17 Informazione del pubblico 1 L’Ufficio federale informa il pubblico sulla necessità, l’utilità e lo svolgimento della rilevazione come pure sulle misure prese per la protezione dei dati. Esso può consultare esperti esterni.

2 I Cantoni e i Comuni possono adottare proprie misure d’informazione. Le

coordinano con l’Ufficio federale.

Art. 18 Prestampa dei moduli di rilevazione 1 L’Ufficio federale prestampa nei questionari sugli edifici le caratteristiche e gli identificatori seguenti tratti dall’elenco degli indirizzi degli edifici: a. numero UST del Comune; b. nome del Comune; c. numero del circondario di censimento; d. numero dell’edificio; e. denominazione dell’edificio; f. indirizzo dell’edificio; g. nome e indirizzo del proprietario o dell’amministrazione. Inoltre devono essere prestampati i dati riguardanti il servizio informazioni, il termine di consegna e l’indirizzo del destinatario. 2 I Comuni possono prestampare nei questionari individuali le caratteristiche e gli identificatori seguenti tratti dai loro registri: a. numero UST del Comune; b. nome del Comune; c. numero del circondario di censimento; d. numero dell’edificio; e. numero di riferimento della persona interrogata (numero personale a uso interno del Comune); f. numero dell’economia domestica o numero dell’abitazione; g. codice dell’economia domestica collettiva; h. cognome e nome della persona interrogata; i. indirizzo nel Comune di censimento; j. alloggiatore (c/o); k. domicilio o residenza secondaria nel Comune di censimento (sì/no); l. Comune di residenza; m. data di nascita; n. sesso; o. stato civile e anno dell’ultimo cambiamento dello stato civile; p. nazionalità; q. per gli stranieri, tipo di permesso. È fatto salvo il capoverso 3.

3 Non devono essere prestampati i seguenti dati:

a. permesso N per i richiedenti l’asilo; b. permesso F per gli stranieri ammessi provvisoriamente;

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c. altro status di soggiorno.

4 I Comuni possono prestampare nei questionari dell’economia domestica le

caratteristiche e gli identificatori seguenti tratti dai loro registri: a. numero UST del Comune; b. nome del Comune; c. numero del circondario di censimento; d. numero dell’edificio; e. numero dell’economia domestica o dell’abitazione; f. codice dell’economia domestica collettiva; g. indirizzo nel Comune di censimento; h. alloggiatore (c/o); i. indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo del domicilio); j. cognome, nome e numero di registro della persona di riferimento nell’economia domestica; k. cognome e nome degli altri membri dell’economia domestica. Nel questionario dell’economia domestica possono essere prestampati anche il servizio informazioni, il termine di consegna e l’indirizzo del destinatario.

5 Per i membri del personale residente in Svizzera delle organizzazioni

internazionali, compresi i loro congiunti, titolari di un permesso del DFAE, l’Ufficio federale prestampa nei questionari individuali le caratteristiche e gli identificatori seguenti tratti dall’elenco degli indirizzi degli edifici e dal registro ORDIPRO del DFAE: a. numero UST del Comune; b. nome del Comune; c. numero del circondario di censimento; d. numero dell’edificio; e. numero della persona; f. cognome e nome della persona interrogata; g. indirizzo dell’abitazione; h. data di nascita; i. sesso; j. stato civile; k. nazionalità; l. permesso del DFAE. 6 Per le persone di cui al capoverso 5, l’Ufficio federale prestampa nei questionari dell’economia domestica le caratteristiche e gli identificatori seguenti tratti dall’e- lenco degli indirizzi degli edifici e dal registro ORDIPRO del DFAE: a. numero UST del Comune; b. nome del Comune; c. numero del circondario di censimento; d. numero dell’edificio; e. indirizzo dell’abitazione; f. cognome e nome della persona di riferimento nell’economia domestica (con l’au- silio delle caratteristiche numero della persona principale e genere di persona); g. cognome e nome degli altri membri dell’economia domestica.

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Nel questionario dell’economia domestica devono essere inoltre prestampati il servizio informazioni, il termine di consegna e l’indirizzo dell’Ufficio federale per la consegna.

Art. 19 Invio dei documenti di rilevazione 1 L’Ufficio federale invia per posta i documenti per la rilevazione degli edifici e delle abitazioni nel novembre 2000 ai proprietari o ai loro rappresentanti, oppure ai Comuni che ne fanno espressa richiesta. 2 Questi Comuni distribuiscono i documenti per la rilevazione degli edifici e delle abitazioni in tempo utile ai proprietari o ai loro rappresentanti, per posta o tramite rilevatori.

3 L’Ufficio federale invia i documenti per la rilevazione delle persone e delle

economie domestiche ai Comuni nel settembre 2000.

4 I Comuni distribuiscono i documenti per la rilevazione delle persone e delle

economie domestiche alla popolazione, per posta o tramite rilevatori. 5 I questionari individuali e i questionari delle economie domestiche che oltre il cognome, l’indirizzo e gli identificatori contengono altre indicazioni devono essere distribuiti in busta chiusa alle persone tenute a informare. 6 I documenti destinati alle persone sotto tutela sono inviati all’indirizzo utilizzato abitualmente dai Comuni per l’invio della corrispondenza a loro indirizzata. 7 L’Ufficio federale invia al personale delle organizzazioni internazionali e ai loro congiunti residenti in Svizzera i documenti della rilevazione delle persone e delle economie domestiche alla fine di novembre 2000.

Art. 20 Rilevatori

1 Per la distribuzione e la raccolta dei moduli di rilevazione, i Comuni possono

impiegare dei rilevatori. Essi provvedono affinché i rilevatori siano informati sullo scopo della rilevazione e sui loro compiti. 2 I rilevatori si impegnano per scritto a svolgere il loro lavoro con riservatezza, coscienziosità e diligenza. Essi aiutano le persone che lo desiderano a rispondere alle domande.

3 I rilevatori non possono prendere visione dei questionari che vengono loro

restituiti in busta chiusa.

Art. 21 Rilevazione elettronica dei dati degli edifici e delle abitazioni 1 Le amministrazioni immobiliari e i proprietari di case possono trasmettere all’Uffi- cio federale per via elettronica serie di dati complete degli edifici e delle abitazioni. 2 A questo scopo, l’Ufficio federale mette a loro disposizione entro la metà del 1999 un apposito software. 3 L’Ufficio federale comunica ai Comuni, con l’ausilio dell’elenco degli indirizzi de- gli edifici, quali edifici e abitazioni sono rilevati con sistemi elettronici.

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4 I dati trasmessi per via elettronica devono essere criptati. L’Ufficio federale mette a disposizione delle amministrazioni immobiliari e dei proprietari di case un apposito software.

Art. 22 Riconsegna dei moduli di rilevazione 1 Le persone tenute a informare devono riconsegnare entro i termini fissati i moduli di rilevazione compilati.

2 La riconsegna dei moduli di rilevazione avviene, secondo le indicazioni dei

Comuni, per posta oppure tramite rilevatori.

3 Di regola i questionari individuali e i questionari dell’economia domestica

vengono riconsegnati raggruppati per economia domestica (per abitazione). È possibile riconsegnare il questionario individuale in busta separata.

4 I Comuni provvedono a sollecitare presso le persone tenute a informare la

riconsegna dei moduli di rilevazione mancanti. 5 L’Ufficio federale fissa i termini entro cui devono essere inviati i dati rilevati con sistemi elettronici presso le amministrazioni immobiliari e i proprietari di case.

6 I membri del personale delle organizzazioni internazionali e i loro congiunti

residenti in Svizzera inviano i moduli di rilevazione all’Ufficio federale.

Art. 23 Controllo e completamento dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari da parte dei Comuni 1 I Comuni controllano la totalità e la completezza dei moduli di rilevazione ritor- nati.

2 Essi verificano l’esattezza delle correzioni apportate alle caratteristiche

prestampate.

3 I Comuni completano i moduli di rilevazione incompleti tramite dati di cui

dispongono. Allo scopo possono essere utilizzate anche altre fonti di dati e registri diversi dal registro degli abitanti, purché la loro base giuridica non escluda esplicitamente l’utilizzazione di questi dati a scopi statistici. 4 Se non possono completare in tal modo i dati mancanti, i Comuni li richiedono alle persone tenute a informare. 5 Sui moduli di rilevazione che non è stato possibile recapitare, i Comuni indicano i dati di cui dispongono.

6 I Comuni che operano tramite rilevatori completano le liste di controllo dei

circondari di censimento. 7 I Comuni preparano i bollettini di consegna per il rinvio dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari all’Ufficio federale.

Art. 24 Inoltro all’Ufficio federale

1 I Comuni inoltrano i moduli di rilevazione e i documenti ausiliari all’Ufficio

federale entro i termini seguenti:

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a. Comuni fino a 1 000 abitanti entro fine gennaio 2001; b. Comuni fino a 5 000 abitanti entro fine febbraio 2001; c. Comuni fino a 10 000 abitanti entro fine marzo 2001; d. Comuni fino a 100 000 abitanti entro fine aprile 2001; e. Comuni con più di 100 000 abitanti entro fine maggio 2001. 2 Il Cantone può stabilire, d’intesa con l’Ufficio federale, che la consegna venga fatta al servizio cantonale di collegamento. 3 I questionari dell’economia domestica devono essere rinviati entro sei mesi dalla fine della rilevazione dei dati. 4 L’Ufficio federale definisce nelle istruzioni ai Comuni le modalità d’invio parziale secondo la classe di grandezza dei Comuni, in modo da consentire la continuità della registrazione dei dati. 5 In casi giustificati, l’Ufficio federale può prolungare il termine di consegna.

6 Qualora le operazioni di controllo della totalità e della completezza siano

demandate a un centro di servizi conformemente all’articolo 25 capoverso 2, valgono i termini concordati contrattualmente nel quadro delle disposizioni giuridiche.

Art. 25 Ricorso a centri di servizi 1 L’Ufficio federale può demandare a centri di servizi i compiti di cui all’articolo 18 capoversi 1, 5 e 6 e all’articolo 19 capoverso 1 nonché la registrazione dei dati e lo spoglio dei dati della rilevazione strutturale.

2 I Cantoni o i Comuni possono demandare a centri di servizi la prestampa, l’im-

bustamento, l’invio, il controllo e il completamento dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari. Essi provvedono a istruire i centri di servizi sullo scopo della rilevazione e sui loro compiti. 3 Per questi compiti, i centri di servizi sottostanno alle disposizioni della presente ordinanza, della legge federale del 26 giugno 1998 sul censimento federale della popolazione, della LStat, della legge federale sulla protezione dei dati3, dell’ordinanza del 14 giugno 19934 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dell’ordinanza del 10 giugno 19915 concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’Amministrazione federale. 4 I diritti e gli obblighi dei centri di servizi sono disciplinati in contratti di diritto pubblico. Riguardo all’utilizzazione delle designazioni di persone, delle caratteristiche principali e ausiliarie nonché degli identificatori, i centri di servizi sono tenuti in particolare a: a. utilizzare unicamente per l’esecuzione del loro mandato i dati che sono stati loro comunicati o che loro stessi hanno rilevato nell’ambito del mandato stesso; b. non collegare con altre rilevazioni la rilevazione eseguita; c. dopo la conclusione del mandato:

3 RS 235.1 4 RS 235.11 5 RS 172.010.59

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1. trasmettere ai Cantoni o ai Comuni i file elettronici con le caratteristiche conformemente all’articolo 30 capoverso 1,

2. trasmettere all’Ufficio federale i file elettronici con i dati registrati ed

elaborati nonché i moduli di rilevazione e i documenti ausiliari,

3. distruggere o eliminare immediatamente tutte le informazioni e tutti i

documenti fisici ed elettronici ai quali hanno avuto accesso per l’esecuzione del mandato. Essi confermano per scritto agli organi cantonali di controllo o all’incaricato federale della protezione dei dati come pure ai committenti l’avvenuta distruzione o eliminazione. 5 L’Ufficio federale mette a disposizione apposite specifiche e modelli di contratto per i lavori dei centri di servizi. 6 I committenti si assicurano che i centri di servizi abbiano adottato le necessarie misure tecniche e organizzative conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati. 7 I centri di servizi garantiscono e sono responsabili del rispetto delle disposizioni giuridiche. 8 Essi sono inoltre responsabili delle prestazioni e del livello qualitativo concordati contrattualmente.

Art. 26 Completamento dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari da parte dell’Ufficio federale 1 Per completare i moduli di rilevazione e i documenti ausiliari, l’Ufficio federale può riprendere dati contenuti nel proprio Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), nel Registro centrale degli stranieri (RCS) dell’Ufficio federale degli stranieri e nel sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) dell’Ufficio federale dei rifugiati. Se i dati mancanti non possono essere completati in tal modo, ma sono indispensabili per un’elaborazione corretta, l’Ufficio federale chiede queste informazioni ai Comuni o alle persone tenute a informare. 2 L’Ufficio federale può utilizzare le seguenti caratteristiche contenute nel RCS e nell’AUPER: a. cognome e nome delle persone interrogate; b. indirizzo; c. Comune di domicilio (disponibile sono nel RCS); d. data di nascita; e. sesso; f. stato civile; g. Stato d’origine; h. tipo di permesso; i. professione; k. nome e indirizzo dello stabilimento o della scuola, numero RIS. 3 Per il completamento dei moduli di rilevazione del personale delle organizzazioni internazionali e dei loro congiunti residenti in Svizzera, l’Ufficio federale può

6 RS 235.11

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riprendere, oltre alle caratteristiche indicate nell’articolo 18 capoversi 5 e 6, le seguenti caratteristiche dal registro ORDIPRO del DFAE: a. professione; b. nome e indirizzo dello stabilimento (con l’ausilio del numero della rappresentanza); c. numero del tipo di legittimazione.

Art. 27 Elaborazione dei dati e pubblicazione dei risultati 1 L’Ufficio federale elabora i dati e li pubblica nell’ambito del suo programma di elaborazione e di pubblicazione. I principali risultati sono pubblicati a mano a mano. Tutti i risultati sono resi accessibili al pubblico su adeguati supporti di dati. 2 L’Ufficio federale allestisce un programma scientifico di analisi e collabora in tale ambito con altri servizi statistici come pure con ricercatori e istituti di ricerca. 3 L’Ufficio federale gestisce un servizio informazioni incaricato di rispondere a domande del pubblico.

Sezione 3: Garanzia della protezione dei dati

Art. 28 Segreto d’ufficio e obbligo di diligenza 1 Le persone incaricate di compiti nell’ambito della rilevazione strutturale della Svizzera sottostanno al segreto d’ufficio e devono mantenere il segreto nei confronti di terzi su tutte le informazioni ottenute durante la rilevazione e sui dati, contenuti nei moduli di rilevazione e nei documenti ausiliari, concernenti singole persone fisiche o giuridiche. 2 L’obbligo di mantenere il segreto vale anche nei confronti di altre autorità. È applicabile l’articolo 14 LStat.

3 La violazione dell’obbligo di mantenere il segreto è punibile anche dopo la

conclusione del rapporto di servizio o del rapporto di mandato. 4 Le persone incaricate della rilevazione strutturale della Svizzera provvedono alla sicurezza del trasporto e della conservazione dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari. 5 Se nell’ambito della rilevazione vengono demandati compiti a centri di servizi, questi devono essere informati per scritto dell’applicabilità del presente articolo a tutte le persone che, nel quadro della rilevazione, ottengono o elaborano dati confidenziali. I centri di servizi si impegnano ad adottare le necessarie misure organizzative.

Art. 29 Utilizzazione delle caratteristiche principali, garanzia dell’anonimato 1 Le caratteristiche principali, le caratteristiche ausiliarie e le designazioni di persone possono essere memorizzate e rielaborate per scopi non implicanti informazioni di carattere personale. Sono fatti salvi gli articoli 30 e 31.

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2 Le caratteristiche ausiliarie servono al controllo della totalità e della completezza della rilevazione nonché alla determinazione di caratteristiche principali. A questo scopo esse possono essere memorizzate provvisoriamente e trasmesse ai servizi impegnati nella rilevazione, ma non possono essere comunicate a terzi o utilizzate altrimenti. Ultimata la determinazione delle caratteristiche principali, devono essere eliminate. 3 Le caratteristiche ausiliarie come il nome e l’indirizzo dello stabilimento o della scuola possono essere utilizzate come base per una prima indagine presso gli stabilimenti o le scuole per il RIS dell’Ufficio federale di statistica. 4 Le designazioni di persone servono al controllo della completezza della rilevazione nonché alla determinazione di caratteristiche principali. A questo scopo esse possono essere memorizzate provvisoriamente e trasmesse ai servizi impegnati nella rilevazione, ma non possono essere comunicate a terzi o utilizzate altrimenti. Ultimato lo spoglio da parte dei Comuni, devono essere eliminate.

Art. 30 Utilizzazione delle caratteristiche per l’armonizzazione dei registri degli abitanti 1 I Cantoni o i Comuni possono utilizzare le caratteristiche e gli indicatori seguenti della rilevazione strutturale della Svizzera per aggiornare, correggere e armonizzare i propri registri degli abitanti: a. numero UST del Comune; b. numero del circondario di censimento; c. numero dell’edificio; d. numero dell’economia domestica o dell’abitazione; e. cognome e nome delle persone interrogate; f. cognome e nome della persona di riferimento nell’economia domestica; g. indirizzo nel Comune di censimento; h. alloggiatore (c/o); i. indirizzo dell’abitazione in altro Comune; j. domicilio o residenza secondaria nel Comune di censimento (sì/no); k. Comune di residenza; l. data di nascita; m. sesso; n. stato civile e anno dell’ultimo cambiamento di stato civile; o. nazionalità; in caso di acquisizione della nazionalità svizzera, anno della naturalizzazione; p. per gli stranieri, il tipo di permesso.

2 I Cantoni o i Comuni che, conformemente all’articolo 25 capoverso 2, demandano

a centri di servizi compiti di controllo della totalità e della completezza ottengono i dati necessari all’aggiornamento, alla correzione e all’armonizzazione dei propri registri degli abitanti anche su file elettronici. 3 Non possono essere utilizzati per l’aggiornamento, la correzione e l’armonizza- zione dei registri degli abitanti i dati del personale residente in Svizzera delle ambasciate, dei consolati e delle rappresentanze permanenti di altri Stati, nonché quelli dei loro congiunti.

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4 L’aggiornamento e la correzione devono essere terminati entro sei mesi dalla

conclusione della rilevazione dei dati. Eventuali copie di moduli di rilevazione, altri documenti o file elettronici creati per la correzione o l’aggiornamento dei registri devono essere distrutti.

5 La distruzione regolamentare deve essere confermata per scritto all’organo

cantonale di controllo. 6 L’utilizzazione delle caratteristiche contenute nei registri degli abitanti si basa sulle disposizioni cantonali e comunali determinanti in materia. 7 L’Ufficio federale mette a disposizione dei Cantoni e dei Comuni le nomenclature necessarie all’armonizzazione.

Art. 31 Utilizzazione delle caratteristiche per l’allestimento di un registro federale degli edifici e delle abitazioni 1 L’Ufficio federale può utilizzare le caratteristiche e gli identificatori seguenti della rilevazione strutturale della Svizzera per l’allestimento di un registro federale degli edifici e delle abitazioni: a. numero UST del Comune; b. numero del circondario di censimento; c. numero dell’edificio; d. indirizzo dell’edificio; e. coordinate dell’edificio; f. epoca di costruzione; g. epoca dell’ultima ristrutturazione; h. numero di piani; i. sistema principale di riscaldamento; j. fonti energetiche per il riscaldamento; k. installazione centrale per la fornitura di acqua calda (sì/no); l. fonti energetiche per la fornitura di acqua calda; m. numero dell’abitazione; n. piano in cui è situata l’abitazione; o. disponibilità dell’abitazione (sì/no); p. superficie dell’abitazione; q. numero di locali nell’abitazione; r. numero di locali abitabili all’esterno dell’abitazione; s. installazione fissa di cucina nell’abitazione. 2 L’utilizzazione delle caratteristiche contenute nel registro federale degli edifici e delle abitazioni si basa sull’articolo 10 capoverso 3bis LStat.

Art. 32 Distruzione dei moduli di rilevazione L’Ufficio federale distrugge i moduli di rilevazione una volta terminate le operazioni di registrazione e controllo dei dati.

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Art. 33 Trasmissione di dati singoli 1 L’Ufficio federale è autorizzato a trasmettere come dati singoli le caratteristiche principali memorizzate su supporti di dati: a. a servizi statistici federali, cantonali e comunali per lavori statistici; b. a servizi di ricerca e di pianificazione per i propri lavori statistici; c. ad altre istituzioni incaricate dalla Confederazione dell’esecuzione di lavori statistici.

2 La trasmissione dei dati è consentita unicamente se la protezione dei dati è

garantita e se sono stati presi i necessari accordi contrattuali.

3 I destinatari non possono comunicare a terzi singoli dati che hanno ricevuto.

4 A lavori ultimati, i destinatari devono restituire i dati ricevuti all’Ufficio federale oppure distruggerli. Sono esenti da quest’obbligo i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni per quanto riguarda il loro territorio.

Art. 34 Pubblicazione dei risultati 1 I risultati statistici della rilevazione, pubblicati o resi altrimenti accessibili dall’Uf- ficio federale o da altri servizi, devono essere presentati in modo da escludere la possibilità di risalire alla situazione di singole persone. 2 Le indicazioni seguenti sono compatibili con il capoverso 1 anche se i dati per Co- mune e per unità infracomunale non sono ulteriormente ripartiti, indipendentemente dalla loro grandezza: a. popolazione secondo l’età, il sesso, lo stato civile, la nazionalità, la lingua; b. numero delle persone occupate per settore; c. numero e tipo di economie domestiche secondo la grandezza; d. pendolari secondo il mezzo di trasporto e la destinazione.

Art. 35 Organi di controllo competenti

1 Ogni Cantone designa un ufficio (organo di controllo) che provvede al rispetto

della protezione dei dati. L’organo di controllo non può essere identico al servizio menzionato nell’articolo 14 capoverso 2. L’elaborazione di dati personali non deve rientrare nel settore dei suoi compiti abituali.

2 Se un servizio cantonale o comunale provvede allo spoglio dei moduli di

rilevazione su mandato dell’Ufficio federale, la competenza rimane all’organo cantonale di controllo.

3 Gli organi di controllo operano in maniera indipendente e senza istruzioni.

4 A livello federale, questo controllo è esercitato dall’incaricato federale della protezione dei dati conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati7.

Art. 36 Compiti degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo svolgono i seguenti compiti di protezione dei dati:

a. cooperano nell’istruzione dei servizi e delle persone incaricati della rilevazione;

7 RS 235.1

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b. sorvegliano la raccolta e l’elaborazione dei dati come pure il controllo, il completamento, il trasporto e la conservazione dei moduli di rilevazione e delle liste di controllo; c. controllano l’aggiornamento e la correzione dei registri degli abitanti, l’allesti- mento del registro federale degli edifici e delle abitazioni e il rispetto del divieto di pregiudizio; d. consigliano su tutte le questioni relative alla protezione dei dati i servizi e le persone incaricati della rilevazione nonché tenuti a informare. 2 L’organo di controllo può esigere che si prendano misure atte ad eliminare lacune e irregolarità nella protezione dei dati. 3 In caso di gravi infrazioni o di inosservanza delle misure richieste può essere promossa azione penale. 4 Tutte le persone e tutti i servizi incaricati dell’esecuzione della rilevazione sono tenuti a collaborare con l’organo di controllo.

Sezione 4: Costi della rilevazione

Art. 37 Ripartizione dei costi

1 La Confederazione si assume i costi derivanti dalla campagna d’informazione da

essa organizzata, dalla stampa dei documenti di rilevazione, dalla rilevazione di con- trollo, dalla registrazione e dallo spoglio dei moduli di rilevazione nonché dal- l’elaborazione e dalla pubblicazione dei risultati da parte dell’Ufficio federale.

2 Contribuisce alle spese per la partecipazione ai corsi d’istruzione federali e

cantonali.

3 Si assume le spese per la rilevazione delle coordinate degli edifici.

4 I Cantoni si assumono i costi derivanti dalla rilevazione sul proprio territorio e dal- l’indennizzo degli organi che vi partecipano. La partecipazione dei Comuni ai costi è retta dal diritto cantonale. 5 I costi delle rilevazioni supplementari sono a carico delle autorità che le ordinano.

Art. 38 Contributi di sostegno per l’armonizzazione dei registri cantonali e comunali degli abitanti, degli edifici e delle abitazioni

1 La Confederazione promuove l’armonizzazione e il coordinamento dei registri

degli abitanti, degli edifici e delle abitazioni tramite contributi finanziari ai Cantoni che ne fanno richiesta.

2 I Cantoni coordinano le richieste dei propri Comuni.

3 Nelle richieste occorre dimostrare l’effetto durevole delle misure previste d’armo- nizzazione e coordinamento dei registri. I Cantoni o i Comuni aggiornano in particolare gli indicatori di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettere a, c e d nei propri registri degli abitanti.

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4 Le richieste devono essere inoltrate entro il 31 dicembre 1999 all’Ufficio federale. Gli importi autorizzati sono versati in base a un controllo di qualità dei dati definito dall’Ufficio federale.

Art. 39 Tasse postali 1 La Confederazione si assume in blocco le tasse postali per i seguenti invii postali concernenti la rilevazione: a. invii fino a 30 kg tra autorità e servizi federali, cantonali e comunali; b. invii fino a 5 kg tra autorità, servizi comunali e rilevatori. 2 Sugli invii occorre indicare il mittente e le annotazioni “affrancato in blocco” e “censimento federale della popolazione 2000”. 3 Per invii effettuati da autorità, servizi, centri di servizi, rilevatori a privati e viceversa, le tasse sono a carico del mittente. 4 Nel caso di ripartizione e rinvio postali dei moduli di rilevazione, le tasse sono a carico dei servizi cantonali e comunali.

Art. 40 Tasse ferroviarie 1 La Confederazione si assume le tasse per il trasporto ferroviario dei documenti di rilevazione tra autorità e servizi federali, cantonali e comunali. 2 Gli invii devono essere muniti di lettere di vettura, comprendenti anche il trasporto tra il mittente e la stazione di partenza nonché tra la stazione di destinazione e il destinatario. Le lettere di vettura possono essere chieste all’Ufficio federale.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 41 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 26 ottobre 19888 sul censimento federale della popolazione 1990 è abrogata.

Art. 42 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1999.

13 gennaio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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8 RU 1988 1915, 1993 1962

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Allegato (art. 2 cpv. 2) Regole per la determinazione del domicilio civile

1. È considerato domicilio civile il Comune nel quale una persona risiede con

l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. 2. Per le persone di nazionalità svizzera si tratta in generale del Comune dove è depositato il loro atto d’origine, dove pagano le imposte e dove esercitano i propri diritti politici. 3. Per le persone di nazionalità estera si tratta del Comune che ha rilasciato il rispettivo permesso.

Regole per la determinazione del domicilio economico

1. Il domicilio economico è di regola identico al domicilio civile.

2. Una persona ha il proprio domicilio economico nel Comune (o nei dintorni

dello stesso) dove esercita un’attività lucrativa o frequenta una scuola durante almeno quattro giorni alla settimana senza ritornare giornalmente al proprio domicilio civile. 3. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa e che non frequentano una scuola, se indicano due domicili, hanno il proprio domicilio economico nel Comune di censimento in cui, al momento della rilevazione, risiedono da più di sei mesi. Eccezione: gli ospiti di istituzioni quali case per anziani, case di cura, orfanotrofi, case di educazione e conventi sono considerati in ogni caso domiciliati economicamente nel Comune dove si trova l’istituzione, anche se non vi risiedono da più di sei mesi. 4. Altre persone, se indicano due domicili, hanno il proprio domicilio economico nel Comune di censimento in cui risiedono in prevalenza al momento della rilevazione.

5. I richiedenti l’asilo e le persone senza domicilio fisso hanno il proprio

domicilio economico nel luogo dove soggiornano al momento della rilevazione.

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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