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AS 2000 1017

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)

Modifica del 29 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificato come segue:

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Paesi beneficianti (Codice ISO 2)

applicabile aliquota normale meno

1904.9099 em (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL,

SI, MA, XC)94

94 grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili: aliquota applicabile Fr. 4.80

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

29 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 632.319

2000-0520 1017