AS 2000 1018
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio)
Modifica del 29 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza del 18 ottobre 19891 sul libero scambio è modificato come segue:
Voce di tariffa Aliquota di dazio Fr. per 100 kg lordo
CE AELS
1904.9099 em72 em72
72 grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili Fr. 4.80
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
29 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 632.421.0
1018 2000-0519