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AS 2000 1018

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e le CE (Ordinanza sul libero scambio)

Modifica del 29 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 18 ottobre 19891 sul libero scambio è modificato come segue:

Voce di tariffa Aliquota di dazio Fr. per 100 kg lordo

CE AELS

1904.9099 em72 em72

72 grani di cereali, frantumati e preparati per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili Fr. 4.80

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

29 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 632.421.0

1018 2000-0519