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Legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio
Legge federale sulle società d’investimento in capitale di rischio
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 100, 103 e 128 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale del 7 gennaio 1997 1; visto il parere del Consiglio federale del 17 marzo 1997 2, decreta:
Art. 1 Principio La Confederazione accorda agevolazioni fiscali allo scopo di promuovere la costitu- zione di imprese facilitando l’accesso al capitale di rischio.
Art. 2 Società d’investimento in capitale di rischio Sono riconosciute come società d’investimento in capitale di rischio (SCR) le so- cietà anonime svizzere ai sensi dell’articolo 620 e seguenti del Codice delle obbliga- zioni3, aventi lo scopo di mettere capitale di rischio a disposizione di imprese sviz- zere conformemente all’articolo 3.
Art. 3 Investimenti della SCR
1 La SCR investe almeno il 50 per cento dei suoi mezzi in nuove imprese con pro-
getti innovativi di portata internazionale nel settore dei beni e dei servizi. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. le imprese hanno la sede o l’amministrazione effettiva nonché una parte im- portante delle proprie attività in Svizzera; b. esse non sono quotate in borsa; è fatta salva la quotazione in borse specializ- zate in piccole e medie imprese; c. il loro capitale non deve essere controllato in misura superiore al 25 per cento da grandi imprese con oltre 100 dipendenti; d. i loro responsabili non partecipano al finanziamento della SCR; e. gli investimenti della SCR devono aver luogo nel corso dei primi cinque an- ni dopo l’inizio dell’attività commerciale della nuova impresa. 2 Gli investimenti della SCR possono avvenire in forma di partecipazioni al capitale, mutui di grado posteriore o altri crediti paragonabili al capitale di rischio.
RS 642.15
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3 La SCR informa regolarmente e in modo completo gli investitori pubblicando un
prospetto di emissione dettagliato e mettendo a disposizione i suoi libri contabili, controllati da una ditta di revisione riconosciuta. Sono fatte salve le relative disposi- zioni della legge federale del 24 marzo 19954 sulle borse.
Art. 4 Agevolazioni fiscali per le SCR
1 Le SCR riconosciute sono esenti dalle tasse federali di emissione.
2 Sono applicabili per analogia gli articoli 69 e 70 della legge federale del 14 dicem- bre 19905 sull’imposta federale diretta qualora la SCR possieda almeno il 5 per cento del capitale sociale di una società ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 o una partecipazione a un siffatto capitale pari almeno a 250 000 franchi di valore venale.
Art. 5 Agevolazioni fiscali per mutui di grado posteriore dalla sostanza privata
1 Le persone fisiche che concedono mutui di grado posteriore dalla loro sostanza
privata per la preparazione della costituzione di imprese ai sensi dell’articolo 3 ca- poverso 1 hanno diritto ad agevolazioni sull’imposta federale diretta a condizione che: a. una SCR investa almeno lo stesso importo nello stesso progetto entro un anno; o b. il Dipartimento federale dell’economia reputi che il progetto sia conforme agli scopi.
2 Le persone fisiche che investono secondo il capoverso 1 possono far valere una
deduzione forfettaria; questa ammonta al 50 per cento al massimo dell’importo del mutuo, ma durante il periodo di validità della legge al massimo a 500 000 franchi.
3 Le deduzioni per investimenti recuperate sono imponibili.
4 Nella tassazione relativa all’anno in cui sono effettivamente avvenute si tiene conto delle perdite effettive causate da un’alienazione del mutuo ovvero da un falli- mento o da una liquidazione dell’impresa a cui è stato concesso il mutuo. Se le per- dite superano le deduzioni per l’investimento, può essere dedotto il 50 per cento della parte eccedente, al massimo tuttavia per l’ammontare di 250 000 franchi. 5 In caso di partenza per l’estero, la deduzione deve essere calcolata mediante il valore intrinseco del mutuo di grado posteriore ai sensi del capoverso 1.
Art. 6 Riconoscimento e vigilanza
1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) riconosce le società che
adempiono le condizioni definite negli articoli 2 e 3 e che ne fanno richiesta. Esso tiene un registro delle SCR.
4 RS 954.1 5 RS 642.11
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2 Il Dipartimento vigila sull’osservanza delle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3. La vigilanza non concerne la politica d’investimento delle SCR. Il Dipartimento ve- rifica ogni due anni civili che la SCR adempia sempre le condizioni per il ricono- scimento. 3 Le SCR e le imprese da esse finanziate sono tenute a mettere a disposizione del Dipartimento le informazioni richieste. 4 Il Dipartimento può ritirare il riconoscimento alla società che non adempie più le condizioni stabilite negli articoli 2 e 3. In caso di abuso grave, il riconoscimento può essere ritirato con effetto retroattivo. 5 Contro le decisioni del Dipartimento è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso del DFE.
Art. 7 Esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 8 Rapporto all’Assemblea federale Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sui provvedimenti presi e sui risultati ottenuti al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente leg- ge.
Art. 9 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La legge ha una validità di dieci anni.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.6
2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2000.
5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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