AS 2000 1023
Ordinanza sulle società d'investimento in capitale di rischio
Ordinanza sulle società d’investimento in capitale di rischio (OSCR)
del 5 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 della legge federale dell’8 ottobre 19991 sulle società d’investi- mento in capitale di rischio (legge), ordina:
Art. 1 Procedura di riconoscimento delle società d’investimento in capitale di rischio
1 Qualsiasi società d’investimento che intende essere riconosciuta come società
d’investimento in capitale di rischio (SCR) ai sensi dell’articolo 2 della legge deve presentare una domanda di riconoscimento al Segretariato di Stato dell’economia (Seco).
2 Alla domanda vanno allegati:
a. gli statuti della società d’investimento; b. i suoi conti annui; c. una lista completa degli investimenti. 3 Per gli investimenti in nuove imprese secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge, la società d’investimento deve inoltre fornire le informazioni e i documenti seguenti: a. sede sociale dell’impresa e sede della sua amministrazione effettiva; b. borsa per piccole e medie imprese presso la quale eventualmente sono quo- tate le azioni dell’impresa; c. conferma che il capitale dell’impresa non è controllato in misura superiore al
25 per cento da imprese che occupano più di 100 persone;
d. conferma che i responsabili della ditta non partecipano al finanziamento della società d’investimento; e. data dell’inizio della partecipazione o della concessione del prestito di rango subordinato e data dell’inizio dell’attività commerciale dell’impresa. 4 La data del primo investimento della società d’investimento è determinante per le condizioni enunciate nell’articolo 3 capoverso 1 della legge. Se non coincide con l’iscrizione nel registro di commercio, si considera che l’attività commerciale del- l’impresa inizia il momento in cui la sua cifra di affari annua raggiunge 500 000 franchi.
RS 642.151 1 RS 642.15; RU 2000 1019
2000-0565 1023
O sulle società d’investimento in capitale di rischio RU 2000
5 Se la società d’investimento sta per essere fondata o se al momento del deposito della domanda gli investimenti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge non raggiungono il 50 per cento dei suoi mezzi, la società d’investimento acclude alla domanda un piano aziendale dettagliato (businessplan) che indica come essa intende adempiere le condizioni fissate dalla legge. 6 Tutti i documenti acclusi alla domanda devono essere controllati da una società di revisione che adempie le condizioni fissate negli articoli 79–83 dell’ordinanza del 19 ottobre 1994 2 sui fondi d’investimento.
Art. 2 Esame della domanda 1 Il Seco esamina la domanda di riconoscimento e sottopone una proposta al Dipar- timento federale dell’economia (Dipartimento). 2 Se lo ritiene necessario, il Seco può esigere dalla società d’investimento informa- zioni e documenti complementari, segnatamente la lista dettagliata dei suoi azionisti e delle sue fonti di finanziamento.
Art. 3 Decisione 1 Il Dipartimento riconosce la società d’investimento se essa adempie le condizioni fissate dalla legge e dalla presente ordinanza. 2 Il Dipartimento riconosce provvisoriamente la società d’investimento se essa non adempie determinate condizioni al momento dell’esame della domanda ma è proba- bile che le adempirà entro un termine ragionevole.
Art. 4 Pubblicazione 1 Le decisioni di riconoscimento sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Una copia della decisione pubblicata è inviata all’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni.
2 Il Seco pubblica su Internet una lista aggiornata delle SCR.
Art. 5 Controllo 1 La SCR riconosciuta fa pervenire ogni anno al Seco, al più tardi 6 mesi dopo la chiusura dell’esercizio, un esemplare dei suoi conti annui riveduti secondo le pre- scrizioni, nonché una lista dettagliata dei suoi investimenti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge. 2 La SCR invia al Seco una copia di tutte le informazioni scritte che fornisce ai suoi azionisti o mutuanti. 3 Nel caso di un riconoscimento provvisorio, il Seco verifica dopo un anno se la so- cietà adempie tutte le condizioni richieste. Se non è il caso, è applicabile l’articolo 6.
2 RS 951.311
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Art. 6 Ritiro del riconoscimento 1 Il Dipartimento può accordare alla SCR un termine di un anno, se essa non adem- pie più le condizioni stabilite nell’articolo 3 capoverso 1 della legge. 2 Se anche dopo questo termine essa non adempie le condizioni fissate, il Diparti- mento ritira il riconoscimento. In questo caso sono applicabili le norme ordinarie in materia di richiamo d’imposta.
Art. 7 Domanda di agevolazioni fiscali per mutui di grado posteriore dalla sostanza privata 1 Qualsiasi persona che concede mutui di grado posteriore dalla sostanza privata e intende beneficiare delle agevolazioni fiscali secondo l’articolo 5 della legge deve presentare una domanda al Seco.
2 A questa domanda occorre allegare le informazioni e i documenti seguenti:
a. sede sociale dell’impresa e sede della sua amministrazione effettiva; b. conferma che il capitale dell’impresa non è controllato in misura superiore al
25 per cento da imprese che occupano più di 100 persone;
c. conferma che l’investitore privato non è il responsabile principale della nuo- va impresa, che non controlla una maggioranza del capitale dell’impresa e che il suo investimento (partecipazione al capitale e mutui) supera l’importo di 50 000 franchi; d. data della concessione del mutuo di grado posteriore e data dell’inizio dell’attività commerciale dell’impresa; e. nei casi di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, data esatta alla quale la SCR ha effettuato l’investimento e modalità di questa partecipazio- ne.
Art. 8 Esame della domanda e decisione
1 Il Seco esamina la domanda di agevolazioni fiscali.
2 Nei casi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b della legge, il Seco esamina la domanda prima dell’inizio del progetto. 3 Il Seco può delegare l’esame preliminare della domanda a un’associazione di inve- stitori (Business Angels).
4 Il Dipartimento decide sulla domanda.
5 La decisione di concessione delle agevolazioni fiscali passa in giudicato soltanto quando all’autorità fiscale è stata fornita la prova della concessione effettiva del mutuo.
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Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000; essa resta in vigore fin tanto che vige la legge.
5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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