AS 2000 1027
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma)
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma)
del 6 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 3 del decreto federale del 6 ottobre 1978 1 concernente la legge sull’energia nucleare, ordina:
Sezione 1: Forma giuridica e scopo
Art. 1 1 È istituito un Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Fondo), dotato di personalità giuridica e con sede a Berna. 2 Il Fondo si prefigge di coprire i costi di smaltimento delle scorie radioattive pro- dotte dopo la messa fuori servizio di una centrale nucleare. 3 I costi di smaltimento delle scorie prodotte dallo spegnimento e dallo smantella- mento di impianti nucleari sono coperti conformemente all’ordinanza del 5 dicem- bre 1983 2 concernente il fondo per lo spegnimento di impianti nucleari.
Sezione 2: Ammontare e calcolo dei costi di smaltimento
Art. 2 1 Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d’esercizio e degli elementi combustibili usati dopo la messa fuori servi- zio di una centrale nucleare. Comprendono le spese per la ricerca legata allo smalti- mento delle scorie radioattive, per i preparativi, la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di smaltimento, così come per la chiusura e la sorveglianza di un deposito finale.
2 I costi di smaltimento comprendono in particolare i costi:
a. del trasporto; b. del trattamento delle scorie radioattive d’esercizio;
RS 732.014
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c. del deposito intermedio; d. della rielaborazione o del condizionamento degli elementi combustibili usati in vista del loro deposito finale diretto; e. del deposito finale delle scorie radioattive. 3 Il presunto ammontare dei costi di smaltimento è calcolato ogni cinque anni per ogni centrale nucleare, sulla base delle indicazioni dell’esercente della centrale, la prima volta quando la centrale è messa in servizio.
4 Inoltre, i costi di smaltimento si calcolano nuovamente quando:
a. una centrale è messa fuori servizio definitivamente; b. circostanze impreviste fanno prevedere un importante cambiamento dei co- sti. 5 Il calcolo dei costi si basa su una durata d’esercizio della centrale di 40 anni.
Sezione 3: Finanziamento e prestazioni
Art. 3 Obbligo di contribuire
1 L’esercente è tenuto a versare il contributo.
2 Il contributo è dovuto dal giorno in cui la centrale nucleare è messa in servizio e termina al momento in cui è messa fuori servizio. È fatto salvo l’articolo 6 capover- si 1 e 2. 3 Se viene ripresa una centrale nucleare che apparteneva a una società in fallimento, il nuovo esercente deve versare i contributi dovuti dalla società in fallimento.
Art. 4 Determinazione dei contributi
1 L’ammontare dei contributi è determinato in modo da coprire:
a. i costi teorici di smaltimento, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio del Fondo sino alla conclusione dei lavori; b. le spese di amministrazione e di segretariato del Fondo.
2 I contributi devono essere fissati in modo possibilmente stabile.
Art. 5 Riscossione dei contributi 1 Il contributo per ogni centrale nucleare è di norma fissato ogni cinque anni e ri- scosso annualmente. La commissione amministrativa stabilisce le scadenze di paga- mento.
2 La commissione amministrativa può fissare acconti.
3 Con l’approvazione della commissione amministrativa, i contributi possono essere forniti sotto forma di titoli o, fino a concorrenza di un quarto della somma dovuta, di
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contratti di assicurazione conclusi con una compagnia di assicurazioni autorizzata a esercitare in Svizzera o di garanzie a favore del Fondo.
Art. 6 Compensazione del disavanzo e restituzioni 1 Se il capitale accumulato non basta a coprire i costi di smaltimento accertati quan- do una centrale nucleare viene messa fuori servizio prematuramente, l’esercente è tenuto a coprire entro tre anni il disavanzo mediante versamenti annuali. 2 Dopo che la centrale è stata messa fuori servizio, si continuano a calcolare i costi di smaltimento conformemente all’articolo 2 capoversi 3 e 4, previa deduzione degli elementi di costo per lavori già eseguiti e pagati. Se il capitale accumulato non basta a coprire i costi calcolati, l’esercente è tenuto a coprire l’importo mancante entro tre anni mediante versamenti annuali. 3 Se il capitale accumulato supera i costi di smaltimento, il saldo è restituito entro un termine adeguato, tenuto conto della struttura dell’impianto.
Art. 7 Collocamento degli averi e contabilità 1 Gli attivi del Fondo devono essere investiti in modo che ne siano garante la sicu- rezza, un’equa rimunerazione e una sufficiente liquidità per ogni centrale.
2 Per ogni centrale nucleare è tenuta una contabilità separata.
Art. 8 Pretese 1 Ogni esercente tenuto a versare contributi è creditore nei confronti del Fondo, di un credito per una somma pari a quella versata (art. 4); la spesa e il reddito del Fon- do sono considerati in modo proporzionato. 2 Il Fondo paga i costi di smaltimento di ogni esercente fino a concorrenza del suo credito.
Sezione 4: Organizzazione
Art. 9 Organi Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e il segretariato.
Art. 10 Commissione amministrativa 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (dipartimento) istituisce una commissione amministrativa di nove membri al massimo (commissione) e ne designa il presidente. 2 Gli esercenti hanno diritto a un’adeguata rappresentanza, ma al massimo alla metà dei seggi della commissione.
3 La commissione può avvalersi di esperti.
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Art. 11 Durata del mandato, limitazione della durata della funzione ed età limite La durata del mandato, la limitazione della durata della funzione e l’età limite sono rette dagli articoli 14-16 dell’ordinanza del 3 giugno 1996 3 sulle commissioni.
Art. 12 Compiti La commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. determina il presunto ammontare dei costi di smaltimento (art. 2 cpv. 3 e 4); b. decide sull’accettazione di titoli, polizze di assicurazione e altre garanzie (art. 5 cpv. 2); c. determina e riscuote i contributi degli esercenti (art. 4 e 5 cpv. 1); d. determina le modalità per un efficace sistema di pagamento; e. fissa l’ammontare e la scadenza delle somme da restituire agli esercenti o da esigere dai medesimi (art. 6); f. investe gli averi del fondo (art. 7 cpv. 1); g. constata che un esercente ha adempiuto integralmente i suoi obblighi.
Art. 13 Designazione del segretariato Il dipartimento designa il segretariato su proposta della commissione.
Art. 14 Regolamento Sentita l’Amministrazione federale delle finanze, il dipartimento elabora un regola- mento del Fondo. Il regolamento disciplina in particolare: a. il calcolo particolareggiato dei costi di smaltimento nonché i costi della commissione e del segretariato; b. la determinazione dei contributi e delle pretese di restituzione; c. i principi generali della politica d’investimento; d. le esigenze relative ai titoli, alle assicurazioni e alle garanzie (art. 5 cpv. 2).
Art. 15 Firma Il presidente e il vicepresidente sono autorizzati a firmare con un altro membro della commissione a nome del Fondo. La commissione può autorizzare la firma indivi- duale per affari di esigua importanza.
3 RS 172.31
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Art. 16 Sedute, quorum, voto 1 La commissione è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vi- cepresidente. Si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno una volta all’anno o qualora almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.
2 La commissione può deliberare se almeno due terzi dei membri sono presenti. Le
decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il presidente vota e, in caso di parità, decide. 3 Ogni membro può farsi sostituire a una seduta da un altro membro e abilitarlo a votare in vece sua. Un membro può sostituire al massimo un altro membro.
Art. 17 Segretariato
1 Il segretariato svolge in particolare i seguenti compiti:
a. tiene la contabilità ed effettua i pagamenti se la commissione non decide al- trimenti; b. prepara le sedute della commissione e ne esegue le decisioni; c. redige i verbali.
2 La commissione può affidare altri compiti al segretariato.
Art. 18 Spese Le diarie e le indennità di viaggio ai membri della commissione, nonché le spese del segretariato, dell’organo di controllo, degli esperti e per i mandati impartiti dalla commissione sono a carico del Fondo. È applicabile l’ordinanza del 12 dicembre
19964 sulle diarie e indennità ai membri delle commissioni extraparlamentari.
Sezione 5: Sorveglianza e rimedi giuridici
Art. 19 Sorveglianza
1 Il Fondo è sottoposto alla sorveglianza del dipartimento.
2 La commissione affida la verifica dei conti a una società di revisione (organo di controllo). L’organo di controllo le fa rapporto.
Art. 20 Rendiconto Ogni anno la commissione consegna al dipartimento e agli esercenti soggetti al ver- samento di contributi un rapporto di attività corredato dei conti e del rapporto del- l’organo di controllo.
4 RS 172.311
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Art. 21 Rimedi giuridici
1 Contro le decisioni della commissione è ammesso il ricorso alla commissione di
ricorso del DATEC.
2 Anche il dipartimento è legittimato a interporre ricorso.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 22 1 Entro cinque anni, gli esercenti delle centrali nucleari in servizio da almeno 20 an- ni devono versare al Fondo, in acconti annuali di importo uguale, i contributi che avrebbero dovuto versare fino all’entrata in vigore della presente ordinanza se il Fondo fosse esistito sin dall’inizio dell’esercizio delle loro centrali. 2 Gli esercenti delle centrali nucleari in servizio da meno di 20 anni devono versare i contributi di cui al capoverso 1 entro lo scadere del 25 esimo anno di esercizio. 3 Il presunto ammontare dei costi di smaltimento conformemente all’articolo 2 ca- poverso 3 è calcolato per la prima volta all’entrata in vigore della presente ordinan- za.
Art. 23 Entrata in vigore 1 Eccettuati gli articoli 3-8 e 22, la presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.
2 Gli articoli 3-8 e 22 entrano in vigore il 1° gennaio 2001.
6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz