AS 2000 1033
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
Modifica del 6 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1 lett. f 1 I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a: Franchi
f. per il deposito intermedio di Würenlingen 265 000
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2040
1 RS 732.441
2000-0485 1033