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AS 2000 1033

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

Modifica del 6 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. f 1 I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a: Franchi

f. per il deposito intermedio di Würenlingen 265 000

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

6 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2040

1 RS 732.441

2000-0485 1033

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