AS 2000 1088
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Modifica del 5 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 19a Revoca della concessione L’autorità concedente può revocare la concessione se sono venute a mancare condi- zioni essenziali per il suo rilascio, in particolare se il concessionario si oppone a una modifica divenuta necessaria dell’impianto o dell’esercizio di radiocomunicazione oppure se non paga le tasse.
Art. 23 cpv. 3 e 4 3 La concessione per radioamatori 3 autorizza il concessionario a utilizzare un im- pianto di radiocomunicazione mediante telescrivente, trasmissione di dati a pacchetti (packet radio), radiotelefonia e facsimile sulle bande di frequenze 144-146 MHz e 430-440 MHz. 4 La potenza massima all’uscita del trasmettitore non deve superare 1000 Watt per le concessioni per radioamatori 1 e 2 e 25 Watt per la concessione per radioamatori 3.
Art. 24 cpv. 3 lett. c 3 Le persone fisiche che vogliono ottenere una concessione per radioamatori devono essere titolari di uno dei seguenti certificati di capacità: c. per la concessione per radioamatori 3, del certificato di radiotelegrafista, di radiotelefonista o di radioamatore principiante.
Art. 27 cpv. 5 e 6 5 L’impianto di radiocomunicazione del titolare di una concessione per radioamatori
1 o 2 può essere modificato senza l’accordo dell’autorità concedente.
1 RS 784.102.1
1088 2000-0362
Gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione RU 2000
6 I titolari di una concessione per radioamatori 3 possono esercitare solo impianti di radiocomunicazione che si trovano in commercio. Sono autorizzati gli adattamenti di questi apparecchi solo se non concernono la parte trasmittente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.
5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz