AS 2000 1105
Ordinanza concernente i contributi d'estivazione
Ordinanza concernente contributi d’estivazione (Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)
del 29 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168 e 177 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione 1 I contributi d’estivazione sono versati per l’estivazione di animali che consumano foraggio grezzo, ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d’estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.
2 Per l’estivazione in aziende all’estero non è versato alcun contributo.
Art. 2 Diritto ai contributi Hanno diritto ai contributi: a. i gestori di aziende d’estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un’azienda d’estiva- zione, un’azienda pastorizia o un’azienda con pascoli comunitari a proprio rischio e pericolo.
Sezione 2: Determinazione dei contributi
Art. 3 Calcolo dei contributi 1 I contributi d’estivazione risultano dalla moltiplicazione delle aliquote secondo l’articolo 4 per il carico usuale. 2 Per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere e per gli altri animali sono determinati separatamente.
RS 910.133 1 RS 910.1
2000-0597 1105
Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2000
Art. 4 Aliquote dei contributi
1 Le aliquote per il calcolo dei contributi di estivazione ammontano a:
a. 120 franchi per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere; b. 300 franchi per unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) per vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere se la durata dell’estivazione è di 56-115 giorni; c. 260 franchi per carico normale per gli altri animali che consumano foraggio grezzo. 2 Se vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere sono estivate per meno di 56 o più di 115 giorni, il contributo è calcolato secondo il capoverso 1 lettera c.
Art. 5 Riduzione dei contributi nel caso di divergenze rilevanti rispetto al carico usuale 1 I contributi sono ridotti del 25 per cento se il carico supera il carico usuale del 10-
15 per cento, almeno però di due carichi normali.
2 Non è versato alcun contributo se il carico supera il carico usuale di più del 15 per cento, almeno però di 3 carichi normali. 3 Se il carico è inferiore di più del 25 per cento al carico usuale, i contributi d’estivazione sono calcolati secondo la densità effettiva di animali.
Art. 6 Determinazione del carico usuale 1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sosteni- bile convertito in carichi normali
2 Un carico normale corrisponde all’estivazione di una UBGFG durante 100 giorni.
3 Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d’estivazione, per ogni azienda pastorizia o azienda con pascoli comunitari per: a. ovini, eccetto le pecore lattifere; b. gli altri animali. 4 Sono determinanti le densità medie di animali negli anni 1996-1998. Se la densità di animali in un’azienda negli anni di base è stata influenzata da circostanze straor- dinarie o mancano i dati, decide il Cantone. Può in particolare prendere in conside- razione le indicazioni del catasto dell’economia alpestre. 5 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) stabilisce una densità massima di animali secondo l’ubicazione, l’organizzazione del pascolo e il sistema di pascolo per ovini, eccettuate le pecore lattifere, per ogni ettaro di superficie netta di pascolo. 6 Se vi è un piano di gestione, il Cantone nella determinazione del carico usuale si basa sulle densità di animali ivi contenute.
1106
Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2000
Art. 7 Limitazioni
1 Per la determinazione del carico usuale non si tiene conto:
a. dei giorni di estivazione oltre un periodo di 180 giorni; b. degli animali estivati durante meno di 20 giorni. 2 Se la superficie netta del pascolo è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto. Fanno parte della superficie netta del pascolo le super- fici coperte di piante foraggere di proprietà dell’azienda, prese in affitto o sfruttate in base a un contratto scritto, a condizione tuttavia che su queste superfici possano pascolare gli animali. 3 L’Ufficio federale definisce le superfici su cui non possono pascolare gli animali o su cui possono pascolare soltanto limitatamente.
Art. 8 Adeguamento del carico usuale
1 Su domanda, il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione, di
un’azienda pastorizia o di un’azienda con pascoli comunitari, se: a. conformemente al piano di gestione è possibile una densità superiore di animali; b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. mutazioni di superfici lo esigono. 2 Se il Cantone aumenta il carico usuale in base a un piano di gestione, il contributo è calcolato secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e c. Se precedentemente era più elevato, il contributo non è ridotto. 3 Il Cantone riduce il carico usuale di un’azienda d’estivazione, di un’azienda pasto- rizia o di un’azienda con pascoli comunitari tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se: a. il carico non superiore al carico usuale ha tuttavia condotto a danni ecologi- ci; b. gli oneri cantonali previsti nell’articolo 10 capoverso 2 non hanno permesso di eliminare i danni ecologici; c. se la superficie del pascolo si è sensibilmente ridotta segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.
4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro la riduzione del carico
usuale di cui nel capoverso 3 ed esigere un riesame della decisione presentando un piano di gestione entro 12 mesi.
Art. 9 Piano di gestione 1 Il piano di gestione deve contenere i dati necessari per fissare il carico usuale cor- rispondente a una gestione sostenibile. L’Ufficio federale fissa le esigenze alle quali un piano di gestione deve soddisfare. 2 Il piano di gestione deve essere allestito da specialisti indipendenti dal gestore.
1107
Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2000
Sezione 3: Esigenze poste alla gestione
Art. 10 1 Le aziende d’estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell’ambiente. In particolare devono essere adempiute le esigenze seguenti: a. gli animali estivati devono essere tenuti in pascoli recintati o essere control- lati una volta alla settimana; b. le superfici su cui non possono pascolare gli animali vanno rese inaccessibili con adeguati provvedimenti; c. le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite secondo le prescrizioni; d. all’atto della concimazione dei pascoli si mira a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati in primo luogo i concimi prodotti sull’alpe. L’im- piego di concimi minerali azotati, di fanghi di depurazione e di concimi li- quidi non prodotti sull’alpe è vietato. I Cantoni possono rilasciare autorizza- zioni speciali per l’utilizzazione di fanghi di depurazione secchi o disidratati provenienti da impianti della regione di montagna o della zona collinare quando non è possibile alcuna altra utilizzazione a costi ragion evoli; e. l’impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Ap- plicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento. Esse necessitano un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente; f. il foraggio grezzo che non proviene dall’alpe può essere utilizzato soltanto per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteo- rologiche; g. la somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotti sull’alpe; h. edifici, impianti e accessi devono essere oggetto di una debita manutenzio- ne; i. i punti fissati in un eventuale piano di gestione devono essere rispettati. 2 Quando sono constatati danni ecologici, il Cantone può decidere le condizioni per l’uso dei pascoli e la concimazione e domandare corrispondenti registrazioni.
Sezione 4: Procedura
Art. 11 Domanda 1 I contributi d’estivazione sono pagati su domanda. La domanda deve essere inol- trata all’autorità designata dal Cantone di domicilio, ogni anno entro il 31 luglio.
1108
Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2000
2 La domanda deve contenere i dati seguenti:
a. la categoria e il numero degli animali estivati; b. la data della salita all’alpe; c. la data presumibile della discesa dall’alpe; d. le modifiche eventuali della superficie di pascolo utilizzabile; e. la conferma dell’esattezza dei dati da parte del servizio comunale di con- trollo competente. 3 Per le aziende d’estivazione e le aziende pastorizie sono determinanti le condizioni registrate il 25 luglio.
Art. 12 Esame della domanda Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d’estivazione e li noti- fica agli aventi diritto.
Art. 13 Pagamento dei contributi 1 Il Cantone paga i contributi d’estivazione agli aventi diritto al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno di contribuzione. 2 Se gli aventi diritto formano una corporazione alpestre o una cooperativa alpestre i contributi possono essere versati globalmente a queste organizzazioni, se: a. esse esercitano funzioni importanti della gestione; o se b. in questo modo si ottiene un’essenziale agevolazione amministrativa. 3 Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i de- tentori di bestiame con diritti d’estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l’80 per cento dei contributi. 4 I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cin- que anni. Il Cantone deve rimborsarli all’Ufficio federale.
Art. 14 Dati richiesti per il versamento dei contributi 1 Il Cantone invia ogni anno all’Ufficio federale i dati relativi alla densità di animali e al versamento su supporti elettronici di dati e le liste ricapitolative stampate su carta. L’Ufficio federale, in collaborazione con i Cantoni, stabilisce le modalità tec- niche e organizzative della trasmissione dei dati. 2 L’Ufficio federale accredita al Cantone l’importo totale in base alla lista ricapito- lativa. 3 Il Cantone allestisce un registro per Comune che indica l’ubicazione delle aziende, i gestori, o i carichi normali suddiviso secondo gli animali munti, gli altri animali, gli ovini nonché la durata di estivazione rispettiva.
1109
Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2000
Sezione 5: Controlli
Art. 15 1 Per l’esecuzione dei controlli, il Cantone può ricorrere a organizzazioni che offro- no la garanzia di competenza e d’indipendenza. Esamina per sondaggio la loro atti- vità di controllo. 2 Il Cantone o l’organizzazione controlla i dati forniti dal gestore, il diritto ai contri- buti e il rispetto delle esigenze.
3 Il Cantone provvede affinché siano sottoposte al controllo:
a. tutte le aziende che domandano per la prima volta contributi di estivazione; b. tutte le aziende nelle quali sono state constatate carenze all’atto dei controlli effettuati l’anno precedente; e c. almeno il 10 per cento delle altre aziende scelte a caso. 4 I Cantoni allestiscono ogni anno un rapporto sulle loro attività di controllo e sulle sanzioni che hanno deciso.
Sezione 6: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni
Art. 16 Riduzione o rifiuto dei contributi
1 Il Cantone riduce o rifiuta il contributo se il richiedente:
a. dà intenzionalmente o per negligenza indicazioni errate; b. ostacola i controlli; c. non presenta tempestivamente la domanda di contributi; d. non rispetta o non rispetta interamente le disposizioni della presente ordi- nanza e altri oneri che gli sono imposti in rapporto con l’estivazione; e. non rispetta prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legge federale del 4 ottobre 19912 sulle foreste, della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque, della legge federale del 7 ottobre 19834 sulla prote- zione dell’ambiente, della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio o della legge federale del 9 marzo 19786 sulla protezione degli animali; dette violazioni devono essere constatate con una decisione esecutiva; f. viola prescrizioni comunali e cantonali sulla gestione sostenibile.
2 RS 921.0 3 RS 814.20 4 RS 814.01 5 RS 451 6 RS 455
1110
Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2000
2 In caso di violazione intenzionale o ripetuta delle prescrizioni, il Cantone può ri- fiutare la concessione dei contributi per un massimo di cinque anni.
Art. 17 Notifica delle decisioni Il Cantone notifica le sue decisioni su ricorso all’Ufficio federale; le decisioni relati- ve alla concessione dei contributi sono notificate unicamente su domanda.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 18 Esecuzione 1 L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza per quanto questo compito non incomba ai Cantoni.
2 L’Ufficio federale sorveglia l’esecuzione nei Cantoni.
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente i contributi d’estivazione nell’agri- coltura è abrogata.
Art. 20 Modifica del diritto vigente 1. L’ordinanza del 29 febbraio 19888 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue: Art. 10 cpv. 1 e 3 bis 1 La Confederazione paga ai Cantoni l’80 per cento delle spese di risarcimento per danni causati da linci, castori, lontre, aquile, orsi e lupi. 3bis La Confederazione può contribuire finanziariamente alle misure di prevenzione, come l’impiego di pastori o l’utilizzazione di cani da guardia nelle regioni con pre- datori di grande taglia.
2. L’ordinanza del 7 dicembre 19989 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue: Art. 30 cpv. 1 lett. g 1 I contributi sono versati al massimo per la seguente densità di animali per ettaro di superficie inerbita: g. nella regione d’estivazione: 0,7 UBGFG
7 RU 1999 287 8 RS 922.01 9 RS 910.13
1111
Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2000
Art. 49 cpv. 3 Abrogato
Art. 21 Disposizioni transitorie 1 Nelle aziende che detengono più di 100 ovini, il Cantone controlla fino al 30 set- tembre 2003 al più tardi l’uso dei pascoli e la classificazione delle superfici su cui non possono pascolare gli animali. Se occorre, corregge il carico usuale di cui nel- l’articolo 6. 2 Nel 2000, non è effettuata alcuna riduzione dei contributi secondo l’articolo 5 ca- poversi 1 e 2. 3 Fino alla definitiva determinazione del carico usuale da parte dei Cantoni, l’im- porto versato corrisponde ai contributi d’estivazione concessi nel 1999. Eventuali differenze sono compensate all’atto del versamento che segue la determinazione de- finitiva.
4 Negli anni 2000 e 2001, il Cantone può decidere che nel caso delle aziende
d’estivazione non gestite dai proprietari stessi una parte dei contributi d’estivazione sia versata ai proprietari, ma a concorrenza di un quarto al massimo, se prendono a loro carico le spese dell’infrastruttura e procedono alle necessarie migliorie alpestri.
Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.
29 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2031
1112