AS 2000 1118
Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone
Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone
Modifica del 20 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 dicembre 19971 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone è modificata come segue:
Art. 1 Vendita e esportazione di merci 1 La vendita, l’esportazione e il trasporto a destinazione della Sierra Leone di arma- menti e relativo materiale di qualsiasi genere, incluse armi e munizioni, di veicoli e equipaggiamenti militari, di equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio sono vietati. 2 Il Segretariato di Stato dell’economia può tuttavia autorizzare la vendita e l’espor- tazione di armamenti e di relativo materiale secondo il capoverso 1: a. per l’uso del Governo della Sierra Leone, a condizione che l’importazione nella Sierra Leone sia effettuata attraverso i punti d’entrata che figurano nell’allegato; b. per l’uso esclusivo in Sierra Leone del Gruppo di osservatori militari della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOMOG) o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 3 cpv. 1 1 L’entrata in Svizzera e il transito in territorio svizzero dei dirigenti della giunta militare e del Fronte rivoluzionario unito (FRU) sono vietati.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
20 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.209
1118 2000-0600
Misure nei confronti della Sierra Leone RU 2000
Allegato (art. 1 cpv. 2)
Punti d’entrata sul territorio della Sierra Leone
– Kambia e Kabala (a partire dalla Repubblica di Guinea) – Bo-Waterside e Koidu (a partire dalla Repubblica della Liberia) – Aeroporto internazionale di Lungi e porto marittimo Quai Reine Elisabeth II, Cline Town, Freetown (Sierra Leone)
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