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AS 2000 1121

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare)

Modifica del 22 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 1999 1, decreta:

I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero 2

Ingresso visto l’articolo 64 bis della Costituzione federale3, ...

Art. 27bis cpv. 2 lett. b

2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111-113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 288, 315 e 316 Abrogati

3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 4 RS 812.121

1999-4575 1121

Modifica del Codice penale e del Codice penale militare RU 2000

Titolo prima dell’art. 322 ter Titolo diciannovesimo: Della corruzione

Art. 322ter 1. Corruzione di Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- pubblici ufficiali svizzeri. bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a Corruzione attiva un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322quater Corruzione Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra passiva autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dal- l’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusio- ne sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322quinquies Concessione Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- di vantaggi bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell’espletamento della sua attività uffi- ciale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322sexies Accettazione Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra di vantaggi autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dal- l’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell’espletamento della sua attività uffi- ciale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322septies 2. Corruzione di Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- pubblici ufficiali stranieri bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internaziona- le, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante

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coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322octies 3. Disposizioni 1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inap- comuni propriata l’inflizione di una pena, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rap-

porti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti

pubblici.

Titolo prima dell’art. 323 Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 340 n. 1 settimo comma

1. Giurisdizione 1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

federale. Limiti ... i reati previsti nell’articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindice- simo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e do- mande di referendum o d’iniziativa federali o contro l’autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedice- simo e i reati commessi da un membro di un’autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329–331;

2. Codice penale militare5

Ingresso visti gli articoli 20 e 64 bis della Costituzione federale6, ...

5 RS 321.0 6 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 60 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Art. 26b cpv. 2 lett. b

2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189, 190, 191, 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322ter-322septies del Codice penale7, co- me pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19518 sugli stupefacenti, o se non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 141 Corruzione attiva Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un milita- re, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 141a Concessione 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mi- di vantaggi litare in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 142 Corruzione Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, passiva per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d’ufficio o sot- tostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione si- no a cinque anni o con la detenzione.

Art. 143 Accettazione 1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio di vantaggi in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

7 RS 311.0 8 RS 812.121

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Art. 143a Disposizioni 1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inap- comuni agli articoli 141-143 propriata l’inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di

rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni so- ciali.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.9

2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2000.

29 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Le presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2000 65

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