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AS 2000 1157

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione

Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni)

Modifica del 12 aprile 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sulle commissioni del 3 giugno 1996 1 è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 57 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 19972 sull’orga- nizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 3 Basi giuridiche Le commissioni sono sia create da una legge federale o da un decreto federale, sia istituite da un atto del Consiglio federale, di un dipartimento o della Cancelleria fe- derale, in virtù dell’articolo 57 capoverso 2 LOGA.

Art. 7 Eleggibilità Può divenire membro di una commissione qualsiasi persona che adempie le condi- zioni d’impiego nell’Amministrazione federale.

Art. 8 cpv. 1 bis 1bis I membri delle commissioni che in seguito al loro mandato devono affrontare questioni di etica sono scelti in funzione di questo aspetto.

Art. 14 cpv. 1

1 La durata del mandato dei membri delle commissioni permanenti è di massima di

quattro anni. Essa corrisponde al periodo di legislatura delle Camere federali.

2000-0628 1157

Ordinanza sulle commissioni RU 2000

Art. 15 cpv. 3 3 Gli impiegati della Confederazione che sono indispensabili al buon funzionamento delle commissioni permanenti o la cui qualità di membro è prevista d’ufficio da un altro atto possono restare in funzione oltre alla durata regolamentare.

Art. 16 cpv. 2 2 Si può derogare al limite di età fissato nel capoverso 1, se il lavoro di una commis- sione esige la rappresentanza di persone più anziane.

Art. 17 cpv. 2 ultimo periodo Abrogato

Art. 18 cpv. 1 lett. c, esempi tra parentesi Abrogati

Art. 23 Disposizione transitoria Il mandato che inizia il 1° gennaio 2001 termina alla fine della legislatura 2000- 2003.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.

12 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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