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AS 2000 1159

Ordinanza sull'organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull’organizzazione del Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sull’organizzazione del PFL)

Modifica del 16 marzo 2000

Il Consiglio dei Politecnici federali ordina:

I L’ordinanza del 23 settembre 19931 sull’organizzazione del Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 1 bis 1 Il PFL è costituito dalla direzione, dall’assemblea della Scuola, dagli organi cen- trali, dai dipartimenti, dai centri e dalle sezioni. 1bis I dipartimenti, i centri e le sezioni sono subordinati alla direzione.

Art. 3 Composizione e organizzazione

1 La direzione si compone:

a. del presidente; b. del vicepresidente dell’insegnamento; c. del vicepresidente della ricerca; d. del vicepresidente della pianificazione e della logistica.

2 La supplenza del presidente è assunta dal vicepresidente dell’insegnamento.

3 La direzione può ricorrere all’assistenza di un segretario generale con funzioni di capo di Stato maggiore. Egli partecipa alle riunioni della direzione con voto consul- tivo. 4 Il presidente e i vicepresidenti possono essere assistiti da un massimo di cinque delegati nella gestione operativa del proprio settore. I delegati partecipano con voto consultivo alle riunioni della direzione che vertono su affari che li concernono.

Art. 4 Mansioni della direzione 1 La direzione provvede all’organizzazione e alla gestione strategica della Scuola nei settori insegnamento, ricerca e logistica.

1 RS 414.110.372

2000-0617 1159

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2000

2 La direzione:

a. adotta le disposizioni per gli ambiti di sua competenza; b. emana un regolamento interno; c. dopo aver consultato gli organi interessati, decide sulla creazione, sul cam- biamento di denominazione e sullo scioglimento di istituti, centri e laborato- ri; d. nomina i delegati su proposta del membro della direzione gerarchicamente superiore; e. nomina i funzionari delle classi di trattamento da 1 a 31 e assume gli impie- gati delle classi di trattamento da 1 a 31 e gli altri dipendenti della Scuola. 3 Collabora con gli organi di partecipazione e ad intervalli regolari organizza in par- ticolare dibattiti con l’assemblea della Scuola.

Art. 5 Il presidente 1 Il presidente è responsabile giuridicamente e politicamente della Scuola e risponde della sua gestione al Consiglio dei PF. Dirige e coordina le attività della direzione. 2 Il presidente decide in merito all’impiego dei mezzi in base ai compiti correnti e ai progetti e obiettivi particolari. 3 Prepara la nomina dei professori ordinari e straordinari e degli assistenti. Mette a loro disposizione l’equipaggiamento necessario. 4 Nomina i professori invitati, i docenti privati, i maîtres d’enseignement et de re- cherche, gli incaricati di corsi.

Art. 6 Il vicepresidente dell’insegnamento 1 Il vicepresidente dell’insegnamento è responsabile del settore dell’insegnamento accademico, rappresenta il PFL nelle questioni accademiche e promuove la collabo- razione con altre scuole universitarie. 2 Ha l’autorità di emanare istruzioni in merito per le sezioni. Decide sull’impiego dei mezzi a disposizione del proprio settore.

Art. 7 Il vicepresidente della ricerca 1 Il vicepresidente della ricerca è responsabile del settore della ricerca e promuove le relazioni tra la ricerca, l’economia e la società. 2 Ha l’autorità di emanare istruzioni in merito per i dipartimenti e le comunità interdi- sciplinari di ricerca. Decide sull’impiego dei mezzi a disposizione del proprio settore.

Art. 8 Il vicepresidente della pianificazione e della logistica 1 Il vicepresidente della pianificazione e della logistica è responsabile della pianifi- cazione di tutti i mezzi per la ricerca e per l’insegnamento. Assicura l’assistenza lo- gistica del PFL.

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2000

2 Ha l’autorità di emanare istruzioni in merito.

3 È responsabile della conservazione del valore del patrimonio immobiliare e ne as- sicura un impiego efficiente ed opportuno per l’insegnamento, la ricerca, l’esercizio e l’amministrazione.

4 È responsabile della sicurezza.

Art. 9 Abrogato

Art. 10 Conferenza dei capi di dipartimento e dei capi di sezione 1 La Conferenza dei capi di dipartimento e dei capi di sezione si compone dei capi dei dipartimenti e dei capi delle sezioni. È presieduta dal presidente. 2 Si prefigge il coordinamento, l’elaborazione di proposte e lo scambio reciproco d’informazioni tra la direzione scolastica, i dipartimenti e le sezioni.

3 Si riunisce almeno una volta ogni trimestre in presenza della direzione.

4 La Conferenza dei capi di dipartimento coordina l’attività dei dipartimenti nel set- tore della ricerca e della gestione dei mezzi. È presieduta dal vicepresidente della ricerca. 5 La Conferenza dei capi di sezione, completata da rappresentanti dei collaboratori scientifici e degli studenti, coordina le attività che riguardano i piani di studio e la formazione. È presieduta dal vicepresidente dell’insegnamento.

Art. 11 Amministrazione generale

1 L’amministrazione generale della Scuola è composta dei servizi che assumono

compiti amministrativi e di esercizio e che appoggiano direttamente l’insegnamento e la ricerca per l’insieme della Scuola.

2 La direzione determina i servizi, i loro compiti e i rapporti gerarchici.

Art. 13 lett. m Il PFL comprende i dipartimenti seguenti: m. Dipartimento dei sistemi di comunicazione.

Art. 18 cpv. 1 lett. m e cpv. 2

1 Il PFL comprende le sezioni seguenti aggregate a un dipartimento:

m. Sezione dei sistemi di comunicazione.

2 Abrogato

Art. 24 Abrogato

Ordinanza sull’organizzazione del PFL RU 2000

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

16 marzo 2000 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvolgel Il segretario generale, Johannes Fulda