AS 2000 1199
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 2 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 2 2 Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell’economia domestica s’inten- dono gli usuali lavori domestici e l’educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
Art. 27bis Assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale o collaborano gratuitamente nell’azienda del coniuge 1 In caso di assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavora- no gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità relativa è computata secondo l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente all’arti- colo 27 per quest’altra attività. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione nell’azienda del coniuge e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado di invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione. 2 Quando si possa presumere che gli assicurati, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucra- tiva a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa.
Art. 100 cpv. 1 lett. a
1 Sono versati sussidi per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di:
a. laboratori pubblici o privati di utilità pubblica, che occupano, in permanenza o per la maggior parte, invalidi, i quali nelle condizioni usuali non possono esercitare un’attività lucrativa o professionalmente non sono suscettibili d’integrazione. Detti laboratori, per quanto concerne la situazione in rap- porto ai mezzi di trasporto e l’equipaggiamento, devono rispondere ai biso-
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gni degli invalidi e permettere loro di esercitare un’attività soddisfacente. I laboratori che non sono principalmente destinati a occupare in permanenza invalidi possono beneficiare eccezionalmente di sussidi qualora la loro con- cezione di occupazione si applichi in ampia misura anche a invalidi;
Art. 108 Diritto ai sussidi 1 Hanno diritto ai sussidi le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato agli invalidi per prestazioni che forniscono nell’interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi re- ciproci onde armonizzare le loro offerte rispettive. 2 L’Ufficio federale conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti di prestazioni di al massimo tre anni sulle prestazioni computabili fornite a livello svizzero o di regione linguistica. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’Ufficio federale emana una decisione sul diritto ai sussidi suscettibile di essere im- pugnata mediante ricorso.
Art. 108bis Prestazioni computabili 1 Sussidi sono versati per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera in modo finaliz- zato ed economico: a. consulenza e assistenza agli invalidi o ai loro familiari; b. corsi per invalidi o i loro familiari; c. corsi per il perfezionamento professionale degli specialisti e del personale di segretariato di organizzazioni di aiuto privato agli invalidi; d. prestazioni per il sostegno e la promozione dell’integrazione degli invalidi. 2 L’Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliatamente. L’attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le collette per l’acquisizione dei mez- zi finanziari non sono considerate prestazioni computabili.
Art. 108ter Condizioni 1 Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l’articolo 108bis è provato. L’Ufficio federale emana direttive a questo scopo. 2 Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle pre- stazioni fornite. L’Ufficio federale emana direttive a questo scopo.
Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l’ammontare dei sussidi.
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Art. 109 Sussidi per le spese di trasporto e l’accompagnamento a domicilio 1 Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di trasporto delle persone gravemente handicappate che non possono utilizzare i trasporti pubblici. I sussidi sono versati soltanto in vista di favorire a queste persone il contatto con l’ambiente. 2 Sussidi possono essere versati a organizzazioni attive a livello locale, regionale, cantonale, di regione linguistica o svizzero per le spese di personale nell’ambito dell’accompagnamento a domicilio agli invalidi. Sono computabili al massimo quattro ore d’assistenza per invalido e per settimana.
3 Il Dipartimento determina il modo di calcolo e l’ammontare dei sussidi. Questi
ammontano al massimo a quattro quinti delle spese computabili. 4 I sussidi sono versati esclusivamente per prestazioni fornite in Svizzera in modo finalizzato ed economico. L’Ufficio federale definisce le prestazioni dettagliata- mente. L’attività del comitato e delle assemblee sociali e di delegati, nonché le col- lette per l’acquisizione dei mezzi finanziari non sono considerate prestazioni com- putabili.
5 Gli articoli 108 ter e 110 capoversi 1, 2 e 5 sono applicabili per analogia.
Art. 110 Procedura 1 Le organizzazioni di aiuto privato agli invalidi secondo l’articolo 108 capoverso 1 che intendono ottenere sussidi devono presentare una richiesta all’Ufficio federale. L’Ufficio federale stabilisce quali documenti devono essere presentati in vista della conclusione di un contratto di prestazioni. 2 L’Ufficio federale determina i documenti che gli devono essere presentati, nel pe- riodo di durata del contratto, entro sei mesi a contare dalla fine dell’esercizio an- nuale. Questo termine può essere prorogato su domanda scritta. In caso di inosser- vanza del termine senza motivo plausibile il diritto al sussidio decade.
3 I versamenti di sussidi sono effettuati in due rate all’anno.
4 Il versamento di un sussidio più elevato in cambio di prestazioni più estese di quelle previste nel contratto è possibile soltanto eccezionalmente durante il periodo contrattuale in corso e soltanto previa modifica del contratto.
5 L’organizzazione è tenuta a informare in qualsiasi momento l’Ufficio federale
sull’utilizzazione dei sussidi e a autorizzare gli organi di controllo a consultare i conti.
Titolo prima dell’art. 114 Soppresso
Art. 114 cpv. 1, 2 e 6 1 I centri di formazione degli specialisti che intendono ottenere un sussidio, devono, con la prima domanda, chiedere all’Ufficio federale il riconoscimento del loro di-
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ritto al sussidio. La domanda deve contenere, in particolare, indicazioni concernenti l’organizzazione, il programma d’attività e la situazione finanziaria. 2 Se il diritto al sussidio è di massima riconosciuto, sono versati sussidi secondo l’articolo 113 in base ai conteggi del corso o ai conti annuali chiusi e verificati.
6 Abrogato
II Disposizioni transitorie 1 Il sussidio versato in virtù dell’articolo 108quater a un partner contrattuale corri- sponde, per gli anni dal 2001 al 2003, al massimo al sussidio versato per l’esercizio 1998, adattato all’indice annuale dei prezzi in base alla stima dell’Amministrazione federale. È fatto salvo il versamento di sussidi per prestazioni nuove o più estese la cui necessità è provata in virtù dell’articolo 108ter. 2 L’Ufficio federale può concedere un supplemento per l’assunzione di invalidi nelle organizzazioni. Il Dipartimento determina le condizioni per la concessione del sup- plemento e il suo ammontare. Per gli anni dal 2001 al 2003 è disponibile un sup- plemento annuo pari al massimo al 2 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per le prestazioni di cui all’articolo 108 bis. 3 L’Ufficio federale può concedere un ulteriore supplemento per prestazioni nuove o più estese, computabili secondo l’articolo 108bis. Per il 2001 è disponibile a tal fine una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all’1 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per le pre- stazioni di cui all’articolo 108bis. 4 Per prestazioni nuove o più estese secondo l’articolo 109, è disponibile per il 2001 una somma pari al massimo al 3 per cento e per il 2002 e il 2003 pari al massimo all’1 per cento dell’importo totale dei sussidi versati nell’esercizio 1998 per presta- zioni di tal genere.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
2 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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