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AS 2000 1203

Ordinanza sulle monete

Ordinanza sulle monete (OMon)

del 12 aprile 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge federale del 22 dicembre 1999 1 sull’unità mo- netaria e i mezzi di pagamento; visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 2 a sostegno di provvedi- menti per migliorare le finanze federali, ordina:

Art. 1 Denominazioni ufficiali e abbreviazioni Le denominazioni ufficiali e le abbreviazioni dell’unità monetaria svizzera sono: a. in tedesco: Franken (Fr.) e Rappen (Rp.); b. in francese: franc (fr.) e centime (c.); c. in italiano: franco (fr.) e centesimo (ct.); d. in romancio: franc (fr.) e rap (rp.); e. sul piano internazionale: CHF, conformemente alla norma ISO N° 4217.

Art. 2 Valori nominali e caratteristiche delle monete circolanti 1 Le monete circolanti hanno i seguenti valori nominali e le seguenti caratteristiche:

Valore nominale Diametro Peso Segni del Lega (millimetri) (grammi) contorno

5 fr. 31 13,2 Leggenda Cupro-nickel

2 fr. 27 8,8 Dentellatura Cupro-nickel

1 fr. 23 4,4 Dentellatura Cupro-nickel

½ fr. 18 2,2 Dentellatura Cupro-nickel

20 ct. 21 4 Liscio Cupro-nickel

10 ct. 19 3 Liscio Cupro-nickel

20 ct. 21 4 Liscio Nickel puro

10 ct. 19 3 Liscio Nickel puro

5 ct. 17 1,8 Liscio Alluminio bronzo

1 ct. 16 1,5 Liscio Bronzo

RS 941.101

2000-0792 1203

Ordinanza sulle monete RU 2000

2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stabilisce la composizione esatta delle leghe e le tolleranze per queste ultime e per le dimensioni delle monete. L’Ufficio centrale per il controllo dei metalli preziosi verifica la conformità legale delle mo- nete uscenti dalla coniazione.

Art. 3 Messa fuori corso

1 Le monete circolanti, le monete commemorative e le monete d’investimento emes-

se dalla Confederazione hanno potere liberatorio fino alla loro messa fuori corso. 2 La messa fuori corso di monete soggiace a disposizioni speciali. Il DFF stabilisce la tariffa per il ritiro di monete messe fuori corso dopo la scadenza del termine fis- sato per il cambio.

Art. 4 Programma di coniazione Il DFF stabilisce d’intesa con la Banca nazionale svizzera il programma di coniazio- ne delle monete circolanti.

Art. 5 Approvvigionamento di monete 1 La Banca nazionale svizzera funge da ufficio centrale per l’approvvigionamento di monete. La Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere aiutano la Banca Nazionale svizzera a mettere in circolazione monete circolanti e a ritirare monete circolanti, monete commemorative e monete d’investimento. 2 In linea di principio, la Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere mettono in circolazione e ritirano monete al valore nominale. Per le monete circolanti non utilizzate dall’acquirente nel traffico dei pagamenti e di costo superiore al valore nominale, il DFF stabilisce un prezzo che copra le spese. 3 Le casse della Posta Svizzera e delle Ferrovie federali svizzere cambiano le monete entro i limiti della loro liquidità di cassa. 4 I grandi consumatori e i grandi fornitori di moneta possono essere assoggettati a condizioni speciali.

Art. 6 Ritiro dalla circolazione 1 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione le monete logore, deteriorate o messe fuori corso. 2 Le monete logore sono rimborsate al loro valore nominale; per le monete deterio- rate può essere fatta una deduzione sul valore nominale.

Art. 7 Monete false 1 La Banca nazionale svizzera, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere e gli uffici di polizia trasmettono all’Ufficio federale di polizia le monete contraffatte, al- terate o sospette che sono loro consegnate o presentate, e indicano il nome e l’indi- rizzo del portatore come pure, se è il caso, tutte le circostanze utili all’inchiesta (indizi di reato).

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Ordinanza sulle monete RU 2000

2 L’Ufficio federale di polizia esamina se vi è indizio di reato contro le prescrizioni in materia di protezione delle monete. Per il rimanente, l’Ufficio federale di polizia procede secondo le norme della procedura penale federale. 3 La Zecca federale verifica l’autenticità delle monete sospette e allestisce descrizio- ni tecniche. Essa rende inutilizzabili le monete contraffatte o alterate. La Zecca fede- rale esegue le decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative competenti che concernono la distruzione di monete contraffatte o alterate. 4 Se la moneta sospetta risulta autentica, la Banca nazionale svizzera la cambia al suo valore nominale.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. l’ordinanza del 19 novembre 1997 3 sulle monete; b. il decreto del Consiglio federale del 1° aprile 19714 concernente la messa fuori corso delle monete d’argento; c. l’ordinanza del 2 luglio 19805 sulla sostituzione delle monete di cinque centesimi.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.

12 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RU 1997 2757, 1999 704 4 RU 1971 366 1293 5 RU 1980 895, 1981 498

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Ordinanza sulle monete RU 2000

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