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AS 2000 1265

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 20 marzo 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi (art. 71 cpv. 1 LPP) 1 L’istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli in- vestimenti che opera. 2 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve badare an- zitutto a garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza. La sicu- rezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, della situazione finanziaria effettiva, nonché della struttura e dell’evoluzione futura prevedibile dell’effettivo degli assicurati. 3 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve rispettare i principi di una ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.

Art. 56 Investimenti collettivi (art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in co- mune da diversi investitori.

2 L’istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l’articolo 53; e b. l’organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la riparti- zione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipa- no siano garantiti.

1 RS 831.441.1

2000-0317 1265

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2000

3 Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungo- no agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di inve- stimento secondo l’articolo 54 e dei limiti globali secondo l’articolo 55. I limiti di investimento secondo l’articolo 54 relativi agli impegni verso debitori e società sono rispettati quando: a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversifi- cati in modo appropriato; oppure b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell’istituto di previdenza. 4 Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

Art. 59 Estensione delle possibilità di investimento (art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56, 56a capoversi 1 e 5, non- ché 57 capoversi 2 e 3 possono essere estese in base a un regolamento di investi- mento fondato sull’articolo 49a, purché l’applicazione dell’articolo 50 sia compro- vata in modo concludente in un rapporto annuo. 2 I risultati di detto rapporto devono essere registrati nell’allegato ai conti annui.

Art. 60 Mancanza delle condizioni di estensione (art. 71 cpv. 1 LPP)

Se le condizioni di cui nell’articolo 59 per un’estensione delle possibilità di inve- stimento non sono adempiute, l’autorità di vigilanza prende misure adeguate. Può anche esigere un adeguamento dell’investimento del patrimonio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

20 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz