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AS 2000 1293

Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri

Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OenS)

Modifica del 17 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stra- nieri è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

4 I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.

17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 142.211

2000-1009 1293