AS 2000 1293
Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri
Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OenS)
Modifica del 17 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stra- nieri è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 4
4 I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.
17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 142.211
2000-1009 1293