AS 2000 1295
Ordinanza concernente la nomina e la riconferma dei funzionari dell'Amministrazione generale della Confederazione per il periodo amministrativo 2001-2004
Ordinanza concernente la nomina e la riconferma dei funzionari dell’Amministrazione generale della Confederazione per il periodo amministrativo 2001-2004 (Ordinanza sulla nomina)
del 3 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 e 57 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 1 (OF), ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza si applica ai funzionari dell’Amministrazione generale della Confederazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 OF, soggetti al regolamento dei funzionari 1 del 10 novembre 19592, al regolamento dei funzionari 3 del 29 dicem- bre 1964 3 o al regolamento dei funzionari del settore dei PF del 13 dicembre 1999 4. 2 I tribunali federali e La Posta disciplinano e organizzano la nomina e la riconferma dei loro funzionari nell’ambito degli articoli 6 e 57 OF, nelle loro rispettive sfere di competenza. 3 Le FFS disciplinano il rapporto di lavoro nell’ambito della legge federale del 20 marzo 19985 sulle Ferrovie federali svizzere mediante un contratto collettivo di la- voro.
Sezione 2: Modalità di nomina e di riconferma
Art. 2 Riconferma per il nuovo periodo amministrativo 1 Il rapporto di servizio dei funzionari è rinnovato, purché la loro funzione sia man- tenuta sino a fine 2004 e la riconferma sia giustificata dall’idoneità, dalle prestazioni e dal comportamento del titolare.
RS 172.221.121.1
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Ordinanza sulla nomina RU 2000
2 Sono nominati o riconfermati senza riserva i funzionari ai quali entro il 29 settem- bre 2000 non viene notificato nulla di contrario ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 9. 3 La nomina e la riconferma valgono tutt’al più fino all’entrata in vigore di un nuovo disciplinamento legale concernente il lavoro presso la Confederazione.
Art. 3 Esclusione dalla riconferma (non riconferma) 1 Dalla riconferma sono esclusi i funzionari che raggiungono l’età di pensionamento di cui all’articolo 4 prima del 1° gennaio 2001.
2 Non sono riconfermati:
a. i funzionari la cui funzione è soppressa durante o alla fine del periodo am- ministrativo 1997-2000; b. i funzionari che, per quanto concerne la loro idoneità, le loro prestazioni o il loro comportamento non soddisfano o non soddisfano più le esigenze della funzione o non adempiono o non adempiono più un’altra condizione (art. 2,
4 e 7 OF).
Art. 4 Riconferma per una parte del periodo amministrativo 1 I funzionari che compiono i 65 anni di età durante il periodo amministrativo 2001- 2004 sono considerati nominati o riconfermati sino alla fine del mese in cui com- piono i 65 anni. 2 I funzionari che, per quanto concerne l’età di pensionamento, sottostanno a un di- sciplinamento speciale secondo l’articolo 57 capoverso 1bis OF o all’ordinanza del 2 dicembre 19916 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio sono considerati nominati o riconfermati fino al rag- giungimento del limite d’età fissato nei testi predetti.
Art. 5 Riserva individuale; mantenimento in servizio come impiegato 1 I funzionari sono nominati o riconfermati con riserva individuale, oppure non sono riconfermati e mantenuti in servizio nel rapporto d’impiegato, se è prevedibile che durante il periodo amministrativo 2001-2004: a. la loro funzione sarà soppressa totalmente o parzialmente; oppure b. dovranno essere modificate singole parti della decisione di nomina, segna- tamente la funzione, il luogo di servizio, il grado di occupazione, la classe di stipendio o la rimunerazione secondo l’articolo 5 capoverso 1 del regola- mento dei funzionari 1 del 10 novembre 19597, secondo l’articolo 6 capo- verso 1 del regolamento dei funzionari 3 del 29 dicembre 19648 o secondo
6 RS 510.24 7 RS 172.221.101 8 RS 172.221.103
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l’articolo 6 capoverso 1 del regolamento dei funzionari del settore dei PF del 13 dicembre 1999 9. 2 Sono inoltre nominati o riconfermati con riserva individuale, oppure non riconfer- mati e mantenuti in servizio nel rapporto d’impiegato i funzionari la cui idoneità, le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto parzialmente soddisfacenti.
Art. 6 Termine di disdetta 1 Durante il periodo amministrativo 2001-2004 il termine per l’attuazione della ri- serva individuale secondo l’articolo 5 è di tre mesi per entrambe le parti. 2 Per gli impiegati il termine di disdetta è retto dal regolamento degli impiegati del 10 novembre 195910 o rispettivamente dal regolamento degli impiegati del settore dei PF del 13 dicembre 199911. Nel calcolo del termine di disdetta viene computato anche il tempo durante il quale essi sono stati funzionari.
3 L’autorità di nomina e il collaboratore possono convenire in ogni momento per
scritto la modifica o lo scioglimento del rapporto di servizio; in tal caso possono anche rinunciare a rispettare il termine di disdetta e a indicarne i motivi.
Sezione 3: Reintegrazione interna e assegnazione a altro impiego
Art. 7 1 Se il rapporto di servizio deve essere sciolto poiché è imminente la soppressione del posto o poiché il collaboratore per motivi di cui non è responsabile non può continuare ad essere occupato come in precedenza, il servizio competente sostiene la persona nella ricerca di un’altra occupazione; detto servizio esaurisce in tempo utile tutte le possibilità di reintegrazione e di assegnazione a un impiego ragionevolmente esigibile nell’amministrazione federale. 2 Nella misura del possibile, il servizio competente si adopera per giungere a un ac- cordo con l’interessato sulla reintegrazione e sulla nuova attività. 3 Per il resto, si applica l’ordinanza del 18 ottobre 199512 sulle misure da adottare in favore del personale in caso di ristrutturazione nell’Amministrazione generale della Confederazione.
9 RS 172.221.106.1; RU 2000 419 10 RS 172.221.104 11 RS 172.221.106.2; RU 2000 457 12 RS 172.221.104.0
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Sezione 4: Procedura
Art. 8 Pubblicazione nel Foglio federale 1 La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale, entro il 29 settembre 2000, in tedesco, francese e italiano: a. la riconferma secondo l’articolo 2; b. la non riconferma secondo l’articolo 3 capoverso 1; c. la riconferma per una parte del periodo amministrativo secondo l’articolo 4.
2 La pubblicazione contiene le seguenti indicazioni:
a. la riconferma avviene fatto salvo un accordo o una decisione individuale de- rogante (art. 3 cpv. 2 e art. 5); b. la riconferma è valida al più tardi fino alla fine del mese in cui il funzionario raggiunge l’età di pensionamento (art. 4); c. la riconferma è valida al più tardi fino alla data in cui entra in vigore un nuovo disciplinamento legale sul lavoro presso la Confederazione (art. 2 cpv. 3) 3 I dipartimenti, la Cancelleria federale e gli uffici informano il loro personale sul senso e la portata della pubblicazione.
Art. 9 Procedura individuale
1 Un accordo individuale scritto o una decisione individuale è necessario per:
a. la non riconferma secondo l’articolo 3 capoverso 2; b. la riconferma con riserva individuale secondo l’articolo 5. 2 L’autorità di nomina o, qualora l’autorità di nomina sia il Consiglio federale, il Dipartimento, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane o il Consi- glio dei Politecnici cerca con la persona interessata un’intesa in merito ai provvedi- menti. A tal fine, le sottopone un progetto scritto di accordo e le fissa un termine di almeno due settimane per prendere posizione o firmare l’accordo. Fissa il risultato dell’intesa in un accordo scritto. 3 Se non si giunge a un’intesa (accordo), il servizio competente secondo il capover- so 2 esegue in tempo utile la procedura secondo la legge del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa (PA). L’autorità di nomina notifica la decisione indi- viduale, con motivazione e indicazione dei rimedi giuridici, prima del 29 settembre 2000. Qualora l’autorità di nomina sia il Consiglio federale, il Dipartimento, la Can- celleria federale, la Direzione generale delle dogane o il Consiglio dei Politecnici notifica la decisione. 4 In caso di non riconferma secondo l’articolo 3 capoverso 2, l’autorità di nomina nella motivazione della decisione o nell’accordo sulla questione della colpa si espri-
13 RS 172.021
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me ai sensi dell’articolo 43 dell’ordinanza del 24 agosto 199414 concernente la Cas- sa pensioni della Confederazione.
Art. 10 Ricorso 1 L’impugnazione della decisione è retta dagli articoli 58-61 OF e dagli articoli 44 segg. PA15.
2 L’impugnazione di accordi è esclusa.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 11 Esecuzione 1 I dipartimenti, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane e il Con- siglio dei Politecnici eseguono l’ordinanza nel loro ambito. 2 L’Ufficio federale del personale istruisce gli organi di esecuzione sulle riconferme. Può emanare istruzioni sull’esecuzione. 3 Gli organi di esecuzione informano l’Ufficio federale del personale, entro il 31 dicembre 2000, sull’esecuzione della presente ordinanza nel loro ambito.
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 10 gennaio 1996 16 sulla rielezione è abrogata.
Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 o giugno 2000.
3 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 172.222.1 15 RS 172.021 16 RU 1996 203